§ 4.1.217 - L.R. 29 settembre 2003, n. 51.
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli Albi Provinciali degli Imprenditori agricoli professionali).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:29/09/2003
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 6/1994.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 6/1994.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/1994.


§ 4.1.217 - L.R. 29 settembre 2003, n. 51. [1]

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli Albi Provinciali degli Imprenditori agricoli professionali).

(B.U. 8 ottobre 2003, n. 41).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 6/1994.

     1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli Albi Provinciali degli Imprenditori agricoli professionali) è aggiunto il seguente:

     “6 bis. L’iscritto ha l’obbligo di comunicare alla Provincia, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione dei requisiti in base ai quali l’iscrizione è stata concessa.”

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 6/1994.

     1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 6/1994 le parole “, che devono comunque essere aggiornati almeno ogni biennio,” sono soppresse.

     2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 6/1994 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/1994.

     1. Il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 6/1994 è abrogato.


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.