§ 4.1.160 - L.R. 6 aprile 2000, n. 53.
Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:06/04/2000
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Divieto di coltivazione e di produzione.
Art. 3.  Etichettatura.
Art. 4.  Divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M.
Art. 5.  Informazione ed educazione.
Art. 6.  Controlli e sanzioni.


§ 4.1.160 - L.R. 6 aprile 2000, n. 53.

Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

(B.U. 17 aprile 2000, n. 17).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute, quale fondamentale diritto della persona, promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

 

     Art. 2. Divieto di coltivazione e di produzione.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1 e per mantenere e preservare la presenza dei geni naturali, anche secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 "Tutela delle risorse genetiche autoctone", la Regione Toscana vieta la coltivazione e la produzione di specie che contengono la presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

 

     Art. 3. Etichettatura.

     1. In attuazione delle norme comunitarie in materia di etichettatura e, in particolare, del Regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, del 26 maggio 1998, i prodotti alimentari commercializzati nel territorio della Regione, se contenenti O.G.M. o prodotti derivati, dovranno indicare tale presenza in un'apposita etichetta da apporsi su ogni singolo prodotto.

     2. A tal fine, è fatto obbligo ai gestori degli esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati dell'apposita etichetta.

 

     Art. 4. Divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M.

     1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti O.G.M. nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali e luoghi di cura della Regione, degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni.

     2. I soggetti gestori delle attività di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso la richiesta di apposita dichiarazione del fornitore, l'assenza di O.G.M.

 

     Art. 5. Informazione ed educazione.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino, dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui rischi possibili derivanti dall'introduzione di prodotti contenuti O.G.M. nell'alimentazione e nell'ambiente.

 

     Art. 6. Controlli e sanzioni.

     1. Il controllo su quanto previsto all'articolo 2 è esercitato dalla competente struttura della Giunta regionale. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposito regolamento contente la disciplina del controllo [1].

     2. Le imprese agricole che utilizzano O.G.M. dovranno restituire, entro sei mesi dalla comunicazione dei risultati del controllo, i contributi finanziari, maggiorati degli interessi legali, ottenuti dalla Regione negli ultimi cinque anni a far data dal momento del controllo stesso e di provenienza, oltre che regionale, anche nazionale e comunitaria.

     3. Gli esercizi commerciali che commercializzano prodotti contenti O.G.M. senza l'apposita etichetta sono sanzionati con la chiusura dell'esercizio commerciale fina ad un massimo di quindici giorni.

     4. Nei contratti di appalto di ristorazione nelle mense scolastiche, degli istituti ospedalieri e degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni, dovranno essere previste norme che stabiliscano la risoluzione del contratto stesso a seguito dell'accertamento di violazione del divieto previsto all'articolo 4.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 60 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.