§ 4.1.139 - L.R. 16 luglio 1997, n. 50.
Tutela delle risorse genetiche autoctone.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:16/07/1997
Numero:50


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, tutela le risorse genetiche, animali e vegetali, originarie del proprio territorio, limitatamente alle specie, razze, [...]
Art. 2.      1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, determina le modalità ed i criteri per l'istituzione e la tenuta dei Repertori regionali, tenendo conto dei [...]
Art. 3.      1. La Regione esercita la propria attività di tutela delle risorse genetiche autoctone:
Art. 4.      1. Agli oneri di spesa derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede:


§ 4.1.139 - L.R. 16 luglio 1997, n. 50. [1]

Tutela delle risorse genetiche autoctone.

(B.U. 26 luglio 1997, n. 30).

 

Art. 1.

     1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, tutela le risorse genetiche, animali e vegetali, originarie del proprio territorio, limitatamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar ecotipi e cloni per i quali abbia riconosciuto l'esistenza di un interesse generale alla tutela stessa, dal punto di vista economico, scientifico o culturale.

     2. Le specie, razze, varietà, popolazioni, ecotipi, cultivar e cloni che fanno parte delle risorse genetiche tutelate sono iscritte in appositi Repertori regionali, tenuti dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIA).

     3. Possono essere considerate autoctone, iscrivibili negli appositi Repertori regionali, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte da lungo tempo nel territorio della regione ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e/o nel suo allevamento, nonché tutte le specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale sulla base di scelte fenotipiche oltre quelle già autoctone ma attualmente scomparse in Toscana e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o paesi.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, determina le modalità ed i criteri per l'istituzione e la tenuta dei Repertori regionali, tenendo conto dei seguenti principi generali:

     a) ogni Repertorio regionale è organizzato con criteri che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

     b) l'iscrizione ai Repertori è a cura dell'ARSIA, sulla base del parere favorevole espresso da apposite Commissioni tecnico-scientifiche, costituite dalla Giunta regionale, che provvede anche a determinarne la composizione; l'ARSIA fornisce il supporto operativo dei propri uffici per il funzionamento di dette Commissioni;

     c) l'iscrizione al Repertorio avviene a seguito di iniziativa d'ufficio dell'ARSIA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di Enti scientifici, Enti pubblici, Organizzazioni private e singoli cittadini;

     d) il proponente l'iscrizione si assume l'onere di fornire la documentazione storico-tecnico-scientifica prevista dalle modalità di iscrizione e quella ritenuta necessaria dalla competente Commissione, salvo i casi in cui l'ARSIA, ritenute sussistenti motivazioni di interesse pubblico, valuti l'opportunità di acquisirla direttamente.

 

     Art. 3.

     1. La Regione esercita la propria attività di tutela delle risorse genetiche autoctone:

     a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare le biodiversità autoctone esistenti, a ricostituire e a diffonderne la conoscenza ed il rispetto, e, nel caso di razze, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni utilizzati economicamente, a diffonderne l'uso ed a valorizzarne i prodotti;

     b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela, al miglioramento ed alla valorizzazione di tali risorse.

     2. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare ed incentivare, determina i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

     3. La Regione, nell'ambito dei programmi di intervento di cui al precedente comma 2, può sostenere le spese di impianto, di conservazione e di funzionamento di raccolte di materiale genetico autoctono istituite nel territorio regionale, a condizione che il beneficiario dei finanziamenti regionali si impegni, tramite convenzione, a trasferire la proprietà del materiale raccolto e conservato alla Regione medesima.

 

     Art. 4.

     1. Agli oneri di spesa derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede:

     - per l'anno 1997 mediante la seguente variazione di bilancio, per analogo importo di competenza e di cassa:

     - spese in diminuzione

     Capitolo 50000

     Fondo globale finanziamento spese adempimento funzioni normali (spese correnti - artt. 38-87 L.R. 6.5.77 n. 28), Lire 100.000.000

     Capitolo 50060

     Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo (spese d'investimento artt. 38-87 L.R. 6.5.77 n. 28), Lire 300.000.000

     - spese di nuova istituzione

     Capitolo 20472

     Interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone vegetali, Lire 100.000.000

     Capitolo 20474

     Interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone animali (L.R. art. 3), Lire 300.000.000

     - per gli anni successivi mediante le leggi che approvano annualmente il bilancio regionale.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 15 della L.R. 16 novembre 2004, n. 64 con la decorrenza ivi indicata.