§ 4.1.149 - L.R. 22 aprile 1998, n. 23.
Misure di aiuto per favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:22/04/1998
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto della legge.
Art. 2.  Programma attuativo.
Art. 3.  Requisiti dei beneficiari.
Art. 4.  Funzioni.
Art. 5.  Cumulo degli aiuti.
Art. 6.  Costituzione e avviamento di nuove imprese agricole.
Art. 7.  Tutoraggio e iscrizione all'Albo degli Imprenditori agricoli.
Art. 8.  Potenziamento delle imprese agricole esistenti.
Art. 9.  Regime di aiuto per le attività di servizio e di supporto.
Art. 10.  Particolare regime per progetti di valorizzazione ex L.R. 9/97.
Art. 11.  Regime di aiuto alla riconversione.
Art. 12.  Controlli.
Art. 13.  Norme finanziarie.


§ 4.1.149 - L.R. 22 aprile 1998, n. 23. [1]

Misure di aiuto per favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale.

(B.U. 29 aprile 1998, n. 15).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità e oggetto della legge.

     1. La legge detta norme al fine di:

     a) favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole e a quelle di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale;

     b) favorire l'uso sostenibile del territorio tramite uno sviluppo agricolo, integrato con le risorse ambientali, sociali e storico-culturali.

     2. In particolare, la legge disciplina un regime di aiuti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concessi per la:

     a) costituzione e avviamento di nuove imprese agricole e potenziamento di quelle esistenti economicamente valide;

     b) costituzione e avviamento di nuove imprese ed associazioni per attività di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale e per la realizzazione di progetti di valorizzazione ai sensi della L.R. 9/97;

     c) riconversione delle produzioni agricole al "biologico".

 

     Art. 2. Programma attuativo.

     1. La Giunta Regionale entro 60 giorni dalla legge di bilancio e, in sede di prima applicazione entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge, delibera il programma attuativo annuale.

     2. Il programma, nell'ambito dei criteri e dei parametri stabiliti dalla presente legge, costituisce lo strumento attuativo degli interventi previsti e disciplina le modalità di accesso alle procedure di aiuti e all'erogazione degli stessi.

     Il programma, nella fase dell'erogazione degli aiuti, a parità di condizioni, dà priorità agli interventi presentati da imprenditrici. Nel caso di società di persone, associazioni e cooperative, il requisito di cui sopra si intende conseguito quando la metà dei soci è costituita da donne. Nel caso di società di capitali tale requisito si intende raggiunto quando il 51% dei voti e comunque un terzo [1/3] del capitale sociale sia detenuto da donne.

     3. Il programma stabilisce altresì la tipologia degli interventi e la qualità delle dotazioni ammissibili a finanziamento.

 

     Art. 3. Requisiti dei beneficiari.

     1. Il regime di aiuti della legge è applicabile ai giovani in età compresa tra i 18 e 40 anni, in avanti "giovani", che svolgono le attività previste dalla legge nel territorio regionale.

     2. Nel caso di esercizio di attività in forma associata devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) nel caso di società di persone e cooperative:

     - requisito di età posseduto dalla metà dei soci e dal rappresentante legale;

     - detenzione da parte dei soci di cui al precedente alinea di almeno il 51% dei voti dell'assemblea nel caso delle cooperative;

     b) nel caso di società di capitali:

     - capitale sociale interamente sottoscritto da persone fisiche;

     - requisito di età posseduto dalla metà dei soci e dal rappresentante legale;

     - detenzione da parte dei soci di cui al precedente alinea di almeno il 51% dei voti in assemblea e comunque almeno un terzo [1/3] del capitale sociale;

     c) nel caso di associazioni riconosciute:

     - requisito di età posseduto dalla metà dei soci e dal rappresentante legale;

     - prevalenza nell'oggetto sociale di svolgimento delle attività nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

     3. I requisiti di età previsti dal presente articolo, devono sussistere al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di esercizio dell'attività in forma associata, le condizioni devono sussistere anche in occasione di sopravvenute variazioni.

     4. A meno che non sia diversamente previsto, per "imprenditore agricolo" ai fini della presente legge, si intende la figura professionale iscritta all'albo degli imprenditori agricoli ai sensi della L.R. 6/94.

 

     Art. 4. Funzioni.

     1. Le Provincie e le Comunità montane, nei territori di loro competenza, svolgono le funzioni amministrative, relative agli aiuti previsti dalla presente legge secondo la disciplina ordinamentale vigente.

 

Titolo II

DISCIPLINA DEGLI AIUTI

 

Capo I

COSTITUZIONE E AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE

AGRICOLE E POTENZIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI

 

     Art. 5. Cumulo degli aiuti.

     1. Il regime di aiuti del presente capo può essere cumulato con quello previsto dal Reg. (CE) n. 950/97 relativo al "Miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole", ai sensi dell'art. 12, 2° comma del regolamento stesso.

 

     Art. 6. Costituzione e avviamento di nuove imprese agricole.

     1. Ai giovani che per la prima volta costituiscono ed avviano una nuova impresa agricola, o un nuovo settore di attività all'interno di una impresa agricola già esistente è concesso un contributo, in un'unica soluzione, per prestiti contratti per investimenti necessari all'avviamento delle attività agricole, diverse da quelle colturali e zootecniche. Il contributo può essere concesso, previo collaudo, a fronte degli investimenti realizzati. Eventuali acconti, fino ad un massimo del 75% del contributo, possono essere erogati previa stipula di fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente al valore dell'aiuto concesso.

     2. Le attività, che devono comunque essere direttamente connesse all'agricoltura ed all'ambiente, con le tradizioni culturali, storiche e produttive tipiche di quel territorio rurale ove si intendono svolgere, comprendono:

     a) Piccolo artigianato connesso all'uso ed alla valorizzazione delle risorse locali del territorio;

     b) conservazione dello spazio naturale e dell'ambiente rurale;

     c) esercizio di arti e mestieri antichi;

     d) divulgazione delle tipicità agroambientali, naturalistiche e ricreative dell'ambiente rurale;

     e) addestramento di animali da adibire ad uso di lavoro, di ricreazione e sportivo, nell'ambito dell'esercizio in proprio di attività agrituristiche o di servizio per imprese agricole e/o a carattere turistico ricreative.

     3. L'ammontare della percentuale di contributo, sul totale della spesa ammissibile o sul totale dei prestiti contratti, è applicabile nella misura del 35% innalzabile fino al 75% per le zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 21 part. 2 del Reg. (CE) n. 950/97. In ogni caso il premio non può superare i 100 milioni di lire.

     4. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione di un piano di attività predisposto dal richiedente che giustifichi gli investimenti ed individui gli obiettivi da conseguire.

     5. Nel caso di costituzione nella forma di società o cooperativa, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai soci al momento della presentazione della richiesta di aiuto, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 3, lett. a) e b).

 

     Art. 7. Tutoraggio e iscrizione all'Albo degli Imprenditori agricoli.

     1. A pena di revoca del contributo, il beneficiario:

     a) si sottopone, per i tre anni successivi all'erogazione dell'aiuto, al tutoraggio tecnico previsto dal sistema regionale dei Servizi di Sviluppo agricolo;

     b) si iscrive, entro i due anni successivi all'erogazione dell'aiuto, all'Albo degli Imprenditori agricoli di cui alla L.R. 6/94.

 

     Art. 8. Potenziamento delle imprese agricole esistenti.

     1. Al giovane imprenditore agricolo è concesso un contributo a fronte dei prestiti contratti per acquisto della proprietà di terreni agricoli in arrotondamento, con esclusione della formazione della proprietaria coltivatrice.

     2. [2].

     3. L'ammontare della percentuale di contributo, sul totale della spesa ammissibile, è applicabile nella misura del 35% innalzabile fino al 75% per le zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 21, par. 2 del Reg. (CE) n. 950/97. In ogni caso il premio non può superare i 100 milioni di lire.

     4. La spesa ammissibile sulla quale vengono applicate le percentuali di cui al precedente comma è costituita dall'ammontare dei prestiti contratti per l'acquisto [3].

     5. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione di un piano predisposto dal richiedente, che evidenzi il miglioramento della produttività e della organicità dell'azienda agricola, derivato dall'intervento di arrotondamento.

     6. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono cumulabili con il contributo di cui all'art. 6, pur rimanendo la priorità per le finalità in esso indicate.

     7. Entro due anni dalla concessione del contributo, il beneficiario deve iscriversi alla II sezione e relativa sottosezione dell'Albo degli imprenditori agricoli ai sensi della L.R. 6/94.

 

Capo II

COSTITUZIONE ED AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE

E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO PER

L'AGRICOLTURA E DI SUPPORTO AL TERRITORIO RURALE,

E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI

VALORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE L.R. 9/97

 

     Art. 9. Regime di aiuto per le attività di servizio e di supporto.

     1. Ai giovani in qualità di imprenditori agricoli singoli o associati che costituiscono ed avviano un nuovo settore di attività all'interno di una impresa agricola già esistente, e alle società e associazioni riconosciute che per la prima volta costituiscono ed avviano una nuova impresa, nelle quali almeno il 50% degli associati rivesta la qualifica di imprenditore agricolo e che prevedano nell'assetto sociale lo svolgimento, in un ambito territoriale delimitato, di almeno una delle attività di cui al comma 4, è concesso un contributo, fino ad un massimo di 200 milioni di lire, per investimenti finalizzati allo svolgimento delle medesime.

     2. A parità di condizioni, le domande presentate da chi dimostri di svolgere due o più delle attività di seguito riportate, sia statutariamente che attraverso adeguata documentazione, sono da ritenersi prioritarie.

     3. L'ammontare della percentuale di contributo, sul totale della spesa ammissibile, è applicabile nella misura del 35% innalzabile fino al 75% per le zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 21, par. 2 del Reg. (CE) n. 950/97. Per le spese di pubblicità delle iniziative di cui al comma 4, lett. b), c) ed e) del presente articolo tale ammontare, per le zone svantaggiate, non può superare il 50% [4].

     4. Le attività ricadenti nel regime di aiuto di cui al comma 1 sono le seguenti:

     a) manutenzione e salvaguardia del territorio rurale finalizzate all'ottimizzazione degli interventi, ivi compresi gli interventi di sistemazione ambientale di cui alla L.R. 14/4/1995, n. 64 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola". Nell'ambito di tali attività, sono escluse le spese relative ad affitto e leasing [5];

     b) servizi per la valorizzazione delle produzioni, collegamento tra produzione e consumo, promozione dei consumi di prodotti agricoli provenienti da agricoltura biologica;

     c) servizi per il miglioramento dell'offerta agrituristica attraverso la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale rurale, nonché servizi agrituristici connessi all'accoglienza di portatori di handicap, disabili e di altre categorie con disagio sociale;

     d) iniziative rivolte in particolare ai giovani in età scolare per la diffusione dei valori culturali legati alla storia dell'ambiente rurale;

     e) attività per la tutela ed il miglioramento degli habitat favorevoli alla permanenza della risorsa faunistica autoctona e migratoria sul territorio.

     5. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione del piano-programma delle attività e degli investimenti, con particolare riguardo alla qualità delle attività ed alla adeguatezza e coerenza degli investimenti. Sono escluse le spese per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, esposizioni, mostre, mercati e attività similari [6].

     6. Il piano programma comprende l'impegno del richiedente a proseguire le attività per almeno 3 anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo a pena di revoca dello stesso.

     7. Il contributo può essere concesso sia sulla base di prestiti contratti per la realizzazione degli investimenti contenuti del Piano- Programma, sia a collaudo degli investimenti realizzati. Eventuali acconti, fino ad un massimo del 75% del contributo, possono essere erogati previa stipula di fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente al valore dell'aiuto concesso.

     8. Allo scadere di ogni anno di attività, a seguito di verifica della corrispondenza tra il piano-programma e le attività svolte e gli investimenti realizzati, la garanzia di cui al precedente comma viene proporzionalmente ridotta.

     9. L'aiuto non è cumulabile con quelli di cui al Titolo II, capo I.

 

     Art. 10. Particolare regime per progetti di valorizzazione ex L.R. 9/97.

     1. Ai giovani che per la prima volta costituiscono ed avviano una nuova società o associazione riconosciuta, che presenti un progetto di valorizzazione economica, turistica e ambientale mediante gestione di complessi di beni agricolo forestali ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/1/97 n. 9 recante "Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo forestale", è concesso un contributo per investimenti finalizzati alla ristrutturazione dei beni ai fini dello svolgimento di almeno due delle attività di cui al comma 4 dell'art. 9. L'ammontare del contributo non può superare i 400 milioni di lire.

     2. L'ammontare della percentuale di contributo, sul totale della spesa ammissibile, è applicabile nella misura del 35% innalzabile fino al 75% per le zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 21, par. 2 del Reg. (CE) n. 950/97.

     3. Il contributo è subordinato alla concessione della gestione o all'acquisizione del bene oggetto del progetto.

     4. Si applicano le norme di cui ai commi 7 e 8 del precedente articolo.

     5. L'aiuto non è cumulabile con quello di cui all'art. 9, né con qualsiasi altra misura di aiuto pubblico per la stessa tipologia di investimenti.

 

     Art. 11. Regime di aiuto alla riconversione.

     1. Ai giovani imprenditori agricoli singoli o associati che si impegnano a riconvertire le produzioni agricole aziendali al "biologico" è concesso un contributo fino ad un massimo di 50 milioni di lire. Tale finanziamento viene corrisposto in base ai parametri di cui all'allegato "I".

     2. Il contributo è ammissibile laddove la superficie interessata dalla riconversione costituisca almeno il 50% dell'intera superficie aziendale, le cui dimensioni minime sono riportate nell'allegato "I".

     3. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di atto d'obbligo del beneficiario contenente l'impegno a riconvertire la produzione e a rispettare le norme vigenti per il regime di produzione "biologico", di cui al Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni, per almeno 5 anni dalla concessione del contributo a pena di revoca dello stesso. Il contributo viene erogato previa stipula di fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente al valore dell'aiuto concesso.

     4. Il contributo è altresì revocato qualora il beneficiario non produca l'iscrizione alle apposite liste di produttore "biologico" come da normativa di riferimento.

     5. Il contributo previsto dal presente articolo è cumulabile con quello di cui agli artt. 6 e 8.

     6. Il contributo non è cumulabile con gli altri aiuti previsti dalla legge né con qualsiasi altro aiuto pubblico previsto per la stessa fattispecie e gli stessi terreni.

 

Titolo III

CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 12. Controlli.

     1. Le Province e le Comunità montane effettuano l'attività di controllo secondo le modalità prescritte dal Programma attuativo.

     2. Le Province e le Comunità Montane dichiarano la decadenza dell'aiuto a seguito dell'accertamento di insussistenza dei requisiti per gli aiuti della legge.

     3. Il programma attuativo disciplina le ulteriori fattispecie, oltre a quelle previste dalla legge, che comportano la revoca del contributo.

     4. La decadenza e la revoca del contributo comportano la ripetizione del medesimo già erogato, maggiorato degli interessi legali.

 

     Art. 13. Norme finanziarie.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa:

     In diminuzione

     Cap. 50060 - Fondo globale finanziamenti spese ulteriori programmi e sviluppo (spese intervento):

     art. 37 e 38 - L.R. n. 28/77, L. 5.000.000.000

     Di nuova istituzione

     Cap. 20655 - Aiuti per la costituzione e l'avviamento di nuove imprese agricole e il potenziamento di quelle esistenti:

     art. 6 e 8 - L.R. n. 23 del 22/04/1998, L. 2.000.000.000

     Cap. 20660 - Aiuti per la costituzione e l'avviamento di nuove imprese ed associazioni per l'attività di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale, e la realizzazione di progetti di valorizzazione ai sensi della L.R. 9/97:

     art. 9 e 10 - L.R. n. 23 del 22/04/1998, L. 2.000.000.000

     Cap. 20665 - Aiuti per la riconversione delle produzioni, nelle aziende agricole, al "biologico":

     art. 11 - L.R. n. 23 del 22/04/1998, L. 1.000.000.000

     Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli esercizi successivi si provvede con legge annuale di bilancio.

 

 

ALLEGATO "I"

 

     1. L'ammontare del premio per ogni azienda che si riconverte al "biologico" è rapportato ad ettaro di superficie interessata da riconvertire, frazionabile ai mille metri quadri approssimati per difetto e tipologia di coltivazione fino al raggiungimento di un importo massimo di 50 milioni di lire per azienda.

 

 

TIPOLOGIA DI COLTIVAZIONE IN          PREMIO/HA IN   SUPERF. MAX

RICONVERSIONE                          LIRE X 1000     AMMISS. A

                                                       FINANZIAM.

                                                               HA

 

a) Per le coltivazioni estensive               500           100

cerealicolo-foraggere destinate

all'allevamento zootecnico

 

b) cereali e leguminose da granella          1.000            50

per alimentazione umana (grano,

farro, mais, avena, orzo, miglio,

segale, riso, ecc... e grano

saraceno, ceci, fagioli, lenticchie,

fave, piselli, soia, ecc.

 

c) vite con un numero minimo di              2.500            20

ceppi/ha pari a 2000: olivo con un

numero minimo di 250 piante/ha;

fruttiferi con un numero minimo di

300 piante/ha

 

d) colture orticole da pieno campo           5.000            10

 

e) coltura orticola intensiva               10.000             5

 

 

     2. La superficie da riconvertire deve comunque rappresentare almeno il 50% della S.A.U. aziendale e la soglia minima ammissibile all'intervento è di un ettaro, raggiungibile complessivamente sommando le superfici coltivate di cui ai punti a), b), c), d) ed e).

     Nel caso l'azienda sia investita solo a colture orticole intensive di cui al punto e), la superficie minima ammissibile è di 1.000 mq.

     3. Per le aziende ricadenti in zone montane e svantaggiate ai sensi dell'art. 21, paragr. 2 del Reg. (CE) 950/97, la soglia minima ammissibile all'intervento si riduce del 50% ed il relativo premio, per ogni tipologia di coltivazione, è incrementato del 30%, fermo restando il tetto massimo dei 50 milioni di lire per azienda.

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 1998, n. 32.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 1998, n. 32.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 18 giugno 1998, n. 32.

[5] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 18 giugno 1998, n. 32.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 18 giugno 1998, n. 32.