§ 4.1.64 - L.R. 20 giugno 1988, n. 46.
Interventi regionali per l'elettrificazione rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:20/06/1988
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Natura e misura degli interventi.
Art. 3.  Oggetto degli interventi.
Art. 4.  Domande.
Art. 5.  Attuazione degli interventi.
Art. 6.  Disposizioni transitorie.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.1.64 - L.R. 20 giugno 1988, n. 46. [1]

Interventi regionali per l'elettrificazione rurale.

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge disciplina gli interventi della Regione Toscana per il completamento dell'elettrificazione rurale su tutto il territorio regionale.

 

     Art. 2. Natura e misura degli interventi.

     La Regione assume a proprio carico l'onere delle spese per l'allacciamento di fabbricati rurali alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, o per l'aumento di potenza degli allacciamenti di fabbricati rurali forniti di potenza inferiore a 3 Kw e distanti oltre 700 metri dalla più vicina cabina di trasformazione, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice per attività inerenti l'agricoltura nonchè la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

     L'entità della spesa è determinata in misura pari a quanto richiesto dall'impresa distributrice di energia elettrica, a titolo di contributo di allacciamento, in base alla normativa vigente [2].

     I contributi verranno corrisposti direttamente all'impresa distributrice di energia elettrica con le modalità da stabilirsi in apposita convenzione da stipulare fra la Giunta Regionale e l'impresa distributrice di energia elettrica stesso [3].

 

     Art. 3. Oggetto degli interventi.

     I contributi di cui all'articolo precedente sono rivolti alla elettrificazione di:

     1) Edifici rurali ad uso abitativo privati di energia elettrica:

     a) abitati permanentemente da:

     - coltivatori diretti

     - mezzadri

     - affittuari coltivatori diretti

     - salariati agricoli

     b) destinati ad attività agrituristica previsti dalla L.R. 3 giugno 1987, n. 36.

     2) Fabbricati annessi a fondi agrari quali edifici per il ricovero di materiali ed attrezzature, per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, per l'allevamento del bestiame o per attività agrituristiche, necessari all'attività agricola in atto.

     Sono ricompresi nei punti precedenti gli edifici destinati all'attività agrituristica [4].

     Non sono ammissibili ai benefici le domande di allacciamento per:

     a) edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli;

     b) fabbricati rurali isolati e situati a notevole distanza dalle strade di accesso percorribili da automezzi e con impianti molto onerosi, per la lunghezza degli elettrodotti da costruire, in relazione all'aspetto sociale ed all'attività esercitata.

 

     Art. 4. Domande.

     Le domande di allacciamento elettrico, finalizzato all'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge, sono presentate dai richiedenti al Comune nel cui territorio si trova il fabbricato da elettrificare.

     La domanda dovrà contenere l'impegno, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla messa in funzione dell'impianto, a non adibire i locali ad uso diverso da quello per il quale è stato chiesto l'allacciamento elettrico e l'impegno a stipulare il contratto di fornitura entro 15 giorni dalla richiesta dell'impresa distributrice di energia elettrica, pena la restituzione alla Regione delle somme da questa erogate alla suddetta impresa a titolo di contributo [5].

     I Comuni compiono l'istruttoria e trasmettono semestralmente alla Regione, entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno, gli elenchi riepilogativi delle richieste ritenute ammissibili [6].

 

     Art. 5. Attuazione degli interventi.

     La Giunta regionale, sulla base delle convenzioni di cui all'art. 2 e nei limiti delle disponibilità di bilancio, determina nei 30 giorni successivi alle scadenze di cui al terzo comma dell'art. 4 le richieste ammesse ai benefici di cui alla presente legge, comunicando all'impresa distributrice l'elenco dei soggetti cui fornire energia elettrica [7].

     Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta Regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione dei soggetti beneficiari e dell'entità degli interventi.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie.

     Le domande di allacciamento pervenute alla Giunta Regionale ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 22 febbraio 1983: «Regolamento C.E.E. n. 1760/78. Programma regionale per il completamento della elettrificazione rurale nelle zone montane della Toscana», non soddisfatte per l'esaurimento dei fondi di cui alla citata deliberazione, sono ritenute valide ai fini della ammissibilità ai benefici di cui alla presente legge.

     La Giunta Regionale verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti ai sensi della presente legge.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1) Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento e previsti in Lire 300.000.000 si fa fronte per l'esercizio 1988 con lo stanziamento iscritto sul Cap. 21600 del bilancio di previsione la cui descrizione viene sostituita dalla seguente: «Contributi per lo sviluppo

dell'elettrificazione rurale» (art. 19 legge 27.10.1966 n. 910 - Regolamento C.E.E. n. 1760/78 - L.R. n./).

     2) Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[2] Comma così modificato dagli articoli 18 e 19 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[4] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 14 aprile 1995, n. 63.

[5] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[6] Gli originari commi terzo e quarto sono stati sostituiti dall'attuale comma terzo per effetto dell'art. 20 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[7] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.