§ 3.5.57 - L.R. 14 aprile 1995, n. 63.
Intervento a sostegno dell'istituto Storico della Resistenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:14/04/1995
Numero:63


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Toscana, nell'ambito delle iniziative promosse in occasione del 50° anniversario della Resistenza alla quale si richiama l'art. 1 dello Statuto regionale, e per il perseguimento [...]
Art. 2.      1. Il Consiglio regionale è autorizzato a concedere in comodato gratuito all'Istituto attrezzature, mezzi e locali siti nella propria sede
Art. 3.      Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli del bilancio interno del Consiglio regionale.


§ 3.5.57 - L.R. 14 aprile 1995, n. 63. [1]

Intervento a sostegno dell'istituto Storico della Resistenza.

(B.U. 21 aprile 1995, n. 31).

 

Art. 1.

     1. La Regione Toscana, nell'ambito delle iniziative promosse in occasione del 50° anniversario della Resistenza alla quale si richiama l'art. 1 dello Statuto regionale, e per il perseguimento delle proprie finalità di cui all'art. 4 dello Statuto stesso, con la presente legge sostiene l'attività dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana, allo scopo di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale della Resistenza, quale valore fondamentale dell'ordinamento costituzionale.

 

     Art. 2.

     1. Il Consiglio regionale è autorizzato a concedere in comodato gratuito all'Istituto attrezzature, mezzi e locali siti nella propria sede [2].

     2. La concessione dei locali, deliberata dall'Ufficio di Presidenza, è subordinato alla stipula di una convenzione, di durata massima novennale, e rinnovabile, tra Ufficio di Presidenza e Istituto.

     3. La convenzione dovrà, in particolare, prevedere l'impegno dell'istituto di fare dei locali la propria sede direzionale ed a consentirvi l'accesso agli studiosi ed al pubblico, nonchè la consultazione del materiale documentario ivi conservato, secondo una regolamentazione propria dell'Istituto stesso.

     4. La convenzione dovrà, altresì, porre a carico dell'Istituto gli oneri di manutenzione ordinaria dei locali, nonchè delle relative utenze.

     5. E', in ogni caso, esclusa l'utilizzazione da parte dell'Istituto di personale del Consiglio regionale [3].

 

     Art. 3.

     Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli del bilancio interno del Consiglio regionale.

 

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 81.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 2001, n. 30.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 2001, n. 30.