§ 4.1.15 - L.R. 4 agosto 1977, n. 45 .
Interventi regionali per il miglioramento e potenziamento delle attività


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:04/08/1977
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità ed obiettivi della legge.
Art. 2.  Programmi zonali di sviluppo zootecnico.
Art. 3.  Destinatari delle provvidenze.
Art. 4.  Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia.
Art. 5.  Costituzione di idonee unità fondiarie a prevalente destinazione zootecnica.
Art. 6.  Interventi particolari per il potenziamento e miglioramento delle strutture zootecniche a carattere associativo.   Allo scopo di favorire la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento:
Art. 7.  Strutture per gli allevamenti avi-cunicoli e per la piscicoltura.
Art. 8.  Acquisto di macchine.
Art. 9.  Incentivi a favore degli allevamenti bovini.
Art. 10.  Incentivi per gli allevamenti ovini.
Art. 10 bis.  Incentivi per gli allevamenti caprini.
Art. 11.  Incentivi per gli allevamenti suini.
Art. 11 bis.  Incentivi per gli allevamenti equini.
Art. 12.  Vigilanza ed incentivazione dell'attività di miglioramento genetico del bestiame.
Art. 13.  Incentivi per la diffusione della fecondazione artificiale e per l'esercizio della fecondazione naturale.
Art. 14.  Profilassi e risanamento del bestiame.
Art. 15.  Servizi zootecnici di carattere generale.
Art. 16.  Ricerca scientifica e sperimentazione di interesse regionale nel settore zootecnico.
Art. 17.  Procedure.
Art. 18.  Concorso regionale nel pagamento degli interessi.
Art. 19.  Finanziamento.


§ 4.1.15 - L.R. 4 agosto 1977, n. 45 [1].

Interventi regionali per il miglioramento e potenziamento delle attività

zootecniche.

(B.U. 12 agosto 1977, n. 42)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi della legge.

     Allo scopo di favorire il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale, la Regione Toscana, nel quadro della programmazione nazionale e regionale, generale e di settore, istituisce il regime di aiuti di cui ai successivi articoli, per il raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi:

     a) promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale e favorire la costituzione, il potenziamento, il completamento e lo sviluppo delle strutture e delle infrastrutture per le produzioni zootecniche, per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonché per la realizzazione di più rispondenti condizioni di vita, di lavoro e di reddito degli addetti;

     b) favorire il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti o comunque di fatto scarsamente utilizzati e favorire l'incremento del loro grado di fertilità;

     c) favorire il potenziamento dei servizi relativi al miglioramento genetico e funzionale del patrimonio zootecnico, alla bonifica sanitaria e all'assistenza zooeconomica.

 

     Art. 2. Programmi zonali di sviluppo zootecnico.

     I programmi di sviluppo zootecnico, relativi alle aree territoriali determinate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sono adottati dai comprensori, secondo la disciplina propria della legge regionale istitutiva di questi, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale.

     In attesa della costituzione dei comprensori i programmi di sviluppo zootecnico sono adottati dalle Comunità montane, ove esistono, e dalle Province per le aree territoriali sulle quali non insistono Comunità montane.

     Gli interventi richiesti dai soggetti destinatari delle provvidenze stabilite dalla presente legge dovranno conformarsi alle previsioni contenute nei programmi di sviluppo zootecnico o, comunque, in attesa della loro adozione, a quelle contenute nelle direttive programmatiche regionali.

 

     Art. 3. Destinatari delle provvidenze.

     Possono beneficiare delle provvidenze stabilite dalla presente legge:

     1) i produttori agricoli singoli od associati titolari di aziende;

     2) le cooperative agricole e loro consorzi legalmente costituiti;

     3) le associazioni dei produttori agricoli costituite nelle forme di legge;

     4) gli Enti pubblici in relazione ai compiti di istituto ed alle finalità stabilite dalle vigenti leggi.

     Per beneficiare delle provvidenze stabilite dalla presente legge, occorre che le aziende agrarie interessate ricavino dalla coltivazione della terra di cui effettivamente dispongono almeno il 50% del fabbisogno alimentare per il bestiame allevato.

     Nella assunzione degli impegni finanziari, le domande presentate da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sia singoli che associati, e da cooperative agricole e associazioni dei produttori agricoli costituite prevalentemente da coltivatori diretti e mezzadri, hanno diritto di precedenza almeno fino all'utilizzazione dell'80% degli stanziamenti determinati per ciascuna area territoriale interessata.

     La destinazione dei finanziamenti per aree territoriali e per categorie di interventi di cui alla presente legge avrà luogo con deliberazione del Consiglio Regionale.

 

 

Capo II

POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE ZOOTECNICHE

 

     Art. 4. Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia.

     Al fine di promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale mediante la trasformazione fondiaria, il recupero dei terreni frazionati, frammentati e abbandonati ed il potenziamento e l'ammodernamento delle strutture produttive, aziendali, la Regione concede finanziamenti:

     a) per la realizzazione di piani di trasformazione fondiaria;

     b) per l'impianto, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli e prati-pascolo;

     c) per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture necessarie al ricovero del bestiame, ivi compresi le attrezzature fisse di corredo, i fabbricati di servizio, silos e tettoie per la conservazione dei foraggi, nonché per gli impianti di depurazione prescritti dalla legge;

     d) per la ricerca, la captazione, l'adduzione e la distribuzione delle acque per usi irrigui ed aziendali, ivi compresa la realizzazione di serbatoi ed invasi artificiali, nonché di abbeveratoi per il bestiame;

     e) per la realizzazione di piste, cesse o strade aziendali, limitatamente a quelle indispensabili per il trasporto delle produzioni foraggere e per l'accesso ai centri di allevamento ed altre strutture zootecniche;

     f) per l'esecuzione di allacciamenti a linee elettriche per l'alimentazione di centri di allevamento ed il funzionamento di attrezzature zootecniche.

     Per le iniziative di cui al primo comma, lett. a), sono concessi:

     1) ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni singoli o associati, contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa e mutui ventennali a tasso agevolato pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale;

     2) alle cooperative agricole costituite prevalentemente da coltivatori diretti o da altri lavoratori agricoli, contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ammessa nonché mutui ventennali a tasso agevolato pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale;

     3) ai produttori agricoli, singoli o associati, mutui ventennali a tasso agevolato sull'intera spesa ammessa.

     Per le iniziative di cui al primo comma, lett. b), sono concessi:

     1) ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni singoli o associati, e alle cooperative agricole costituite prevalentemente da coltivatori diretti o da altri lavoratori prestiti agricoli agevolati fino ad un massimo di 5 anni, dei quali due di preammortamento, fino al 100% della spesa ammessa ovvero contributi in conto capitale per una sola volta e nella misura massima del 40% della spesa ammessa;

     2) ai produttori agricoli, singoli o associati, prestiti agevolati sino ad un massimo di 5 anni, dei quali due di preammortamento, fino all'80% della spesa ammessa.

     Per le iniziative di cui al primo comma, lett. c), d), e), f), sono concessi:

     1) ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni singoli o associati, e alle cooperative agricole costituite prevalentemente da coltivatori diretti o da altri lavoratori agricoli, mutui ventennali a tasso agevolato per la spesa ammessa ovvero contributi in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa ammessa, elevabile al 70% limitatamente alle cooperative agricole;

     2) ai produttori agricoli, singoli o associati mutui ventennali a tasso agevolato per la spesa ammessa.

 

     Art. 5. Costituzione di idonee unità fondiarie a prevalente destinazione zootecnica.

     Nella concessione dei finanziamenti pubblici previsti dalle norme vigenti per interventi atti a favorire la ricomposizione fondiaria e la razionale utilizzazione dei terreni è data preferenza agli interventi che realizzino la costituzione di idonee unità fondiarie a prevalente destinazione zootecnica.

 

     Art. 6. Interventi particolari per il potenziamento e miglioramento delle strutture zootecniche a carattere associativo.   Allo scopo di favorire la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento:

     a) di stalle sociali o di centri di allevamento a carattere interaziendale;

     b) degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti zootecnici e dei relativi sottoprodotti;

     c) degli impianti di raccolta, conservazione e lavorazione dei foraggi e dei cereali foraggeri conferiti dai soci alle cooperative agricole e loro consorzi;

     d) degli alloggi indispensabili per gli addetti alla sorveglianza e alla cura del bestiame, con preferenze alle cooperative agricole, e loro consorzi, costituite prevalentemente da coltivatori diretti o da altri lavoratori agricoli;

possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ammessa, nonché un concorso sugli interessi su mutui agevolati, della durata di 20 anni, di imposto pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.

     Dette agevolazioni possono essere concesse anche nel caso dell'acquisto di preesistenti strutture dello stesso tipo.

 

     Art. 7. Strutture per gli allevamenti avi-cunicoli e per la piscicoltura. [2]

     Al fine di sviluppare le attività zootecniche nel senso più lato ed ampliare le fonti di reddito del settore agricolo, specialmente mediante l'applicazione di moderne tecnologie ed utilizzando le risorse presenti sul territorio, possono essere concessi, ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture, nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla buona conduzione di allevamenti avicoli e cunicoli, per le zoocolture e per l'esercizio della piscicoltura.

     I benefici previsti dal comma precedente per la piscicoltura possono essere concessi quando i richiedenti dispongono di risorse idriche quantitativamente e qualitativamente adeguate.

     Per gli interventi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

 

 

Capo III

INCENTIVAZIONE MEDIANTE L'IMPIEGO DI CAPITALI DI ESERCIZIO

 

     Art. 8. Acquisto di macchine.

     Per favorire l'acquisto di macchine ed attrezzature inerenti la coltivazione, la raccolta, il trasporto e la conservazione dei foraggi e dei cereali foraggeri, la preparazione razionale degli alimenti nonché la conduzione razionale degli allevamenti, le provvidenze di cui all'art. 12 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910 si applicano con preferenza in favore dei soggetti i cui progetti si armonizzano con le previsioni dei piani zonali di sviluppo zootecnico di cui al precedente articolo 2, ovvero, in loro mancanza, con quelle contenute nelle direttive programmatiche regionali.

     Al fine di incrementare la meccanizzazione delle aziende zootecniche è rifinanziata la legge regionale 16 dicembre 1974, n. 75 nei limiti di cui al successivo provvedimento previsto dall'art. 19.

 

     Art. 9. Incentivi a favore degli allevamenti bovini.

     Per favorire lo sviluppo degli allevamenti bovini e, in particolare quelli indirizzati alla produzione di carne, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

     a) l'acquisto di femmine di razze da carne o loro incroci:

     - prestiti agevolati pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 5, dei quali due di preammortamento. Tale intervento è concesso per l'acquisto di bestiame nato in allevamenti nazionali e munito di certificazione sanitaria, genealogica o di origine;

     b) per l'acquisto di femmine di razze da latte:

     - prestiti agevolati pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 5, dei quali uno di preammortamento. Tale intervento è concesso per l'acquisto di bestiame nato in allevamenti nazionali e munito di certificazione sanitaria, genealogica o di origine;

     c) per l'acquisto di tori appartenenti a razze pregiate:

     - contributi in c/capitale nella misura del 50% della spesa ammessa, e prestiti agevolati pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale della durata massima di anni 5.

     Tale agevolazione è concessa per l'acquisto di tori muniti di certificazione genealogica e sanitaria;

     d) per l'acquisto di vitelli da destinare alla produzione del vitellone:

     - prestiti agevolati pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 3, dei quali uno di preammortamento. Alle cooperative che gestiscono centri di svezzamento vitelli per la produzione del vitello da ristallo come servizio per i propri soci, è concesso un prestito agevolato pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 5, dei quali due di preammortamento, per l'acquisto di vitelli occorrenti alla prima dotazione di stalla.

 

     Art. 10. Incentivi per gli allevamenti ovini.

     Per favorire lo sviluppo degli allevamenti ovini e incentivare in modo particolare la produzione di carne, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

     a) per l'acquisto di pecore:

     - prestiti agevolati pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 4, dei quali uno di preammortamento.

     Tale intervento è concesso per l'acquisto di bestiame munito di sola certificazione sanitaria purché riconosciuto idoneo per i caratteri morfologici e riproduttivi;

     b) per l'acquisto di pecore munite di certificato genealogico:

     - contributo in c/capitale nella misura del 30% della spesa ammessa e prestiti agevolati pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale della durata massima di anni 4.

     Limitatamente agli allevamenti di Cooperative e per le razze specializzate per la produzione di carne, il contributo in c/capitale potrà essere elevato al 50%, purché l'allevamento venga mantenuto in purezza per l'ottenimento di soggetti da riproduzione;

     c) per l'acquisto di arieti:

     - contributo in c/capitale nella misura del 40% della spesa ammessa e prestiti agevolati pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale della durata massima di anni 4.

     Il contributo in c/capitale è elevato al 60% per gli arieti appartenenti a razze specializzate per la produzione della carne.

     Tali interventi sono concessi per l'acquisto di arieti muniti di certificazione sanitaria e genealogica.

 

     Art. 10 bis. Incentivi per gli allevamenti caprini. [3]

     Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo degli allevamenti caprini, le agevolazioni contributive e creditizie previste in favore degli allevamenti ovini sono estese all'acquisto dei riproduttori maschi e femmine della specie caprina.

 

     Art. 11. Incentivi per gli allevamenti suini. [4]

     Al fine di favorire lo sviluppo degli allevamenti indirizzati alla produzione di carne suina di pronto consumo e di promuovere il miglioramento qualitativo della suinicoltura regionale, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

     a) per l'acquisto di femmine munite di certificazione sanitaria e di certificato genealogico, appartenenti a razze riconosciute idonee per la produzione di carne di pronto consumo, prestiti agevolati pari alla spesa riconosciuta ammissibile, della durata massima di anni 4, dei quali uno di preammortamento;

     b) per l'acquisto di verri, di razze riconosciute idonee per la produzione di cui al punto a), muniti di certificazione sanitaria, ed iscritti al libro genealogico, contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammessa e prestito agevolato, pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale, della durata massima di anni 4.

     Per l'acquisto di verri delle razze suddette, in possesso delle caratteristiche necessarie per il funzionamento negli allevamenti iscritti al libro genealogico, il contributo in conto capitale può essere elevato fino al 50% della spesa ammessa;

     c) alle cooperative che gestiscono allevamenti per la produzione di soggetti da rimonta come servizio per i propri soci, possono essere concessi, limitatamente al bestiame di prima dotazione, contributi in conto capitale per l'acquisto di femmine e maschi muniti di certificazione sanitaria e di certificato genealogico, nella misura massima, rispettivamente, del 40% e del 50% della spesa ammessa e prestiti agevolati, pari alla differenza fra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale, della durata di anni quattro;

     d) alle cooperative che gestiscono allevamenti indirizzati esclusivamente all'ingrasso, può essere concesso un prestito a tasso agevolato, pari alla spesa ammessa, della durata massima di anni tre, dei quali uno di preammortamento, per l'acquisto del bestiame di prima dotazione, purché le stesse si impegnino a mantenere o ricostituire la dotazione di bestiame in uguale misura per tutta la durata del prestito.

 

     Art. 11 bis. Incentivi per gli allevamenti equini. [5]

     Per favorire l'incremento e lo sviluppo degli allevamenti equini possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

     a) per l'acquisto di femmine fattrici munite di certificazione sanitaria, genealogica o di origine:

     - prestiti pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 5, dei quali due di preammortamento;

     b) per l'acquisto di stalloni muniti di certificazione sanitaria e genealogica:

     - prestiti pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 5. Alle cooperative, consorzi ed associazioni di allevatori, legalmente costituite, delle varie razze equine che utilizzano stalloni di pregio muniti di certificazione sanitaria e genealogica per la monta di fattrici degli allevatori propri associati, possono essere corrisposti contributi in conto capitale fino al 50% della spesa sostenuta e risultante da contratti e convenzioni stipulati fra i proprietari degli stalloni e le cooperative o consorzi o associazioni di allevatori medesimi.

 

 

Capo IV

MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME E FECONDAZIONE ARTIFICIALE E NATURALE

 

     Art. 12. Vigilanza ed incentivazione dell'attività di miglioramento genetico del bestiame.

     Al fine di garantire il pieno rispetto della disciplina vigente in materia di miglioramento genetico del bestiame, il Consiglio regionale stabilisce, con proprio regolamento, le modalità per la gestione degli uffici provinciali dei libri genealogici e dei controlli attitudinali del bestiame da parte delle associazioni provinciali degli allevatori abilitate nelle forme di legge.

     In favore delle suddette associazioni provinciali degli allevatori può essere disposta da parte della Giunta regionale, la liquidazione, a titolo di anticipazione finanziaria per conto dello Stato, di contributi sulle spese di funzionamento degli uffici provinciali dei libri genealogici e dei controlli attitudinali del bestiame fino alla misura stabilita dalla legge.

     Ai fini dello sviluppo e della valorizzazione dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, la Giunta regionale:

     a) propone al Consiglio regionale programmi di miglioramento genetico del bestiame, da realizzare con la collaborazione delle associazioni dei produttori agricoli zootecnici legalmente riconosciute, delle cooperative e loro consorzi, di associazioni, autorizzate alla tenuta dei libri genealogici e di enti ed istituti abilitati nel campo del controllo e della riproduzione del bestiame;

     b) può erogare alle associazioni degli allevatori legalmente riconosciute, alle cooperative agricole e loro consorzi e ad enti pubblici, contributi finanziari per la organizzazione di rassegne a manifestazioni zootecniche, autorizzate ai sensi degli artt. 1 e 8 della Legge regionale 21 novembre 1974, n. 70, qualora le medesime risultino rispondenti agli obiettivi stabiliti nei programmi di cui alla precedente lett. a) in materia di miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, ovvero alle previsioni dei piani zonali di sviluppo zootecnico.

     Nell'esercizio delle funzioni delegate e ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 70, i Comuni dovranno rispettare, in particolare, il criterio di favorire - per il settore zootecnico - lo svolgimento di quelle manifestazioni che armonizzino con gli obiettivi, in materia di miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, stabiliti dalla programmazione regionale e dalla presente legge [6].

     Agli allevatori che partecipano alle suddette rassegne e manifestazioni zootecniche possono essere concessi dalla Giunta regionale premi di partecipazione [6].

 

     Art. 13. Incentivi per la diffusione della fecondazione artificiale e per l'esercizio della fecondazione naturale.

     Allo scopo di sviluppare e di diffondere la fecondazione artificiale, quale strumento fondamentale per il miglioramento zootecnico del bestiame e come mezzo di profilassi delle malattie della sfera genitale, collegata pure alla sincronizzazione dei calori, alla diagnosi precoce di gravidanza ed alla cura della sterilità, possono essere concesse alle associazioni di produttori agricoli zootecnici legalmente costituiti e alle cooperative agricole e loro Consorzi, alle Comunità Montane, agli enti locali e loro Consorzi, ai Consorzi socio-sanitari ed alle istituende Unità locali di Sicurezza Sociale, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile, nella misura massima del 60% per le iniziative sotto specificate:

     a) acquisto di riproduttori da destinare ad impianti di riproduzione di materiale seminale;

     b) acquisto di materiale ed attrezzature necessarie per il prelievo, la preparazione, il condizionamento, la conservazione, la distribuzione di dosi di materiale fecondante;

     c) acquisto di dosi di materiale fecondante prodotto da riproduttori di particolare pregio zootecnico;

     d) organizzazione della distribuzione del materiale seminale ed esecuzione degli interventi fecondanti.

     (Soppressi) [7]

 

     Art. 14. Profilassi e risanamento del bestiame.

     I Consorzi socio-sanitari e le istituende unità locali di sicurezza sociale possono affidare alle Associazioni produttori agricoli zootecnici e alle cooperative di servizio di cui alla legge regionale 29 gennaio 1977, n. 12, l'esecuzione di interventi organizzativi ed operativi nel settore dell'igiene degli allevamenti, della profilassi, della tutela sanitaria e dello sviluppo del patrimonio zootecnico.

 

 

Capo V

SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ZOOTECNICHE

 

     Art. 15. Servizi zootecnici di carattere generale.

     Allo scopo di orientare e sostenere le produzioni zootecniche, in armonia con le previsioni contenute nelle direttive programmatiche regionali, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'approvazione di programmi di iniziativa concernente l'assistenza tecnica e le connesse attività di dimostrazione e divulgazione.

     Al fine specifico di razionalizzare ed estendere il rilevamento di statistiche nel settore zootecnico, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad istituire presso i Comuni ed in accordo con i medesimi, un apposito servizio anagrafico del bestiame allevato, con rimborso ai Comuni delle spese sostenute ed entro i limiti dello stanziamento da iscrivere nel bilancio regionale.

     Le iniziative di cui al primo comma del presente articolo possono essere attuate dalla Regione, oltre che direttamente, anche mediante convenzioni con le associazioni di produttori agricoli zootecnici legalmente riconosciute e con le cooperative di servizio richiamate al precedente articolo 14. A tal fine possono essere concessi ai detti soggetti contributi nella misura massima dell'80% della spesa ammessa.

     Ai fini di incentivare la formazione di tecnici specializzati nei diversi settori delle produzioni zootecniche, e per garantire il risultato delle gestioni, potranno essere concesse borse di studio per laureati in Scienze Agrarie, della Produzione animale e veterinarie e per diplomati Periti Agrari. Ciascuna borsa dell'importo di L. 3.000.000, dovrà avere la durata di anni uno. Le Cooperative che gestiscono allevamenti possono farne richiesta e la concessione è condizionata, tra l'altro al riconoscimento da parte degli organi regionali della validità degli allevamenti presso i quali la cooperativa intende fare specializzare il tecnico. Inoltre un periodo di specializzazione, non inferiore ad un mese, dovrà essere trascorso presso un istituto, nazionale od estero, specializzato nel settore produttivo che interessa la cooperativa dove il tecnico dovrà svolgere la sua attività.

 

     Art. 16. Ricerca scientifica e sperimentazione di interesse regionale nel settore zootecnico.

     Nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalle direttive programmatiche regionali, la Regione, sentite le associazioni dei produttori zootecnici può promuovere e finanziarie la costituzione di centri dimostrativi per la zootecnia.

     La Regione contribuisce altresì alle spese sostenute da istituti universitari, istituti sperimentali zootecnici e zooprofilattici ed istituti ed enti specializzati che svolgono attività di ricerca scientifica e sperimentazione di interesse regionale nel settore zootecnico.

     I contributi, nella misura massima del 90% della spesa ammessa, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di programmi di attività presentata dagli istituti od enti suddetti ed approvati dal Consiglio regionale.

 

 

Capo VI

NORME PROCEDURALI E FINANZIARIE

 

     Art. 17. Procedure.

     Per la concessione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, emanerà, entro tre mesi dalla data di approvazione della legge medesima, il regolamento di attuazione [8].

     In attesa del regolamento di attuazione la concessione delle suddette provvidenze avrà luogo secondo le vigenti disposizioni in materia.

     La Giunta regionale potrà precisare, con apposita deliberazione, il tipo di documentazione che dovrà corredare le domande da presentarsi da parte degli operatori interessati e le modalità della istruttoria delle singole domande.

 

     Art. 18. Concorso regionale nel pagamento degli interessi.

     Per tutte le operazioni creditizie di cui alla presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce la misura del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti che si applica nei confronti dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito.

 

     Art. 19. Finanziamento.

     Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981, si farà fronte con fondi propri della Regione e con fondi derivanti dal d.d.l. n. 1155, approvato in sede legislativa dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei Deputati il 19 maggio 1977 recante «Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni».

     Per il 1977 sarà provveduto con successivo provvedimento alle opportune variazioni di bilancio istituendo i relativi capitoli di spesa.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo così sostituito con L.R. 28 giugno 1979 n. 30 art. 1 (pubblicata nel B.U. 6 luglio 1979, n. 35, parte prima).

[3] Articolo aggiunto con L.R. 28 giugno 1979, n. 30, cit., art. 2.

[4] Articolo così sostituito con L.R. 28 giugno 1979, n. 30, cit., art. 4.

[5] Articolo aggiunto con L.R. 28 giugno 1979, n. 30, cit., art. 3.

[6] Comma aggiunto con L.R. 28 giugno 1979, n. 30, cit., art. 5.

[6] Comma aggiunto con L.R. 28 giugno 1979, n. 30, cit., art. 5.

[7] 2° e 3° comma soppressi con L.R. 28 giugno 1979, n. 30, cit., art. 5.

[8] V. Reg. 23 maggio 1980, n. 4 (pubblicato nel B.U. 30 maggio 1980, n. 32, parte unica e riportato in questa stessa voce, pag. 171).