§ 4.1.10 - L.R. 12 luglio 1976, n. 37.
Norme per la valutazione del latte alla produzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:12/07/1976
Numero:37


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, contenente «Norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione», la Regione dispone la normativa di cui agli [...]
Art. 2.      Lo standard merceologico minimo del latte, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali, è determinato sulla base dei seguenti requisiti:
Art. 3.      Le maggiorazioni del prezzo del latte alla produzione sono determinate in base alle seguenti percentuali:
Art. 4.      Al fine di fornire ogni garanzia alle parti le analisi per la valutazione delle caratteristiche del latte, agli effetti di quanto disposto ai precedenti articoli 2 e 3, dovranno essere espletati [...]
Art. 5.      Per le analisi di cui al precedente articolo 4 dovranno essere usati i metodi della Federazione Internazionale delle latterie (FII) di Bruxelles, accettati in sede internazionale.
Art. 6.      Agli effetti di quanto disposto ai precedenti articoli 2 e 3 le certificazioni sanitarie sono rilasciate dai competenti uffici sanitari secondo la disciplina vigente.
Art. 7.      L'operatività delle norme di cui all'articolo 2, lett. b) e all'articolo 3 della presente legge entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1977.


§ 4.1.10 - L.R. 12 luglio 1976, n. 37.

Norme per la valutazione del latte alla produzione.

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, contenente «Norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione», la Regione dispone la normativa di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Lo standard merceologico minimo del latte, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali, è determinato sulla base dei seguenti requisiti:

     a) latte bovino

     1. densità compresa fra 1,029 e 1,034 e 15°C;

     2. acidità compresa fra pH 6,70 e 6,45;

     3. punto crioscopico compreso fra -0,54 e -0,56;

     4. residuo secco magro non inferiore a 8,50%;

     5. contenuto in grasso non inferiore a 3,2%;

     6. contenuto proteico non inferiore a 2,8%;

     7. sedimento anormale o sudiciometria di grado non superiore al II della scala svizzera;

     8. provenienza da animali appartenenti ad allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni;

     b) latte ovino

     1. densità minima non inferiore a 1,033 a 15°C;

     2. acidità compresa fra pH 6,70 e 6,30;

     3. residuo secco magro non inferiore a 10,50%;

     4. contenuto in grasso non inferiore al 6%;

     5. contenuto proteico non inferiore al 4,8%;

     6. sedimento anormale o sudiciometria di grado non superiore al III della scala svizzera;

     7. provenienza da greggi nei quali viene regolarmente praticata la vaccinazione contro la brucellosi mediante vaccino Rev. 1.

 

     Art. 3.

     Le maggiorazioni del prezzo del latte alla produzione sono determinate in base alle seguenti percentuali:

     a) latte bovino

     1. 2% per il latte con contenuto in grasso superiore al 3,5%;

     2. 2% per il latte con contenuto in proteine superiore al 3%;

     3. 2% per il latte che, sottoposto alla prova della reduttasi decolora completamente in un tempo non inferiore a 4 ore, oppure, se la prova è effettuata con la resazurina, provoca il primo viraggio di colore in un tempo superiore a 30 minuti;

     4. 2% per il latte proveniente da animali appartenenti ad allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni;

     5. 2% per il latte refrigerato entro 2 ore dalla mungitura alla temperatura massima di 4°C;

     b) latte ovino

     1. 1% per il latte con contenuto in grasso superiore al 7%;

     2. 1% per il latte con contenuto in proteine superiore al 6%;

     3. 1% per il latte proveniente da animali appartenenti ad allevamenti dichiarati indenni da brucellosi ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni;

     4. 1% per il latte refrigerato entro 2 ore dalla mungitura alla temperatura massima di 4°C.

 

     Art. 4.

     Al fine di fornire ogni garanzia alle parti le analisi per la valutazione delle caratteristiche del latte, agli effetti di quanto disposto ai precedenti articoli 2 e 3, dovranno essere espletati presso laboratori ufficialmente autorizzati ad esperire analisi chimico- batteriologiche o presso i laboratori delle Centrali del Latte gestiti da enti pubblici o a partecipazione pubblica ricadenti nella provincia ove il latte è stato prodotto.

     Qualora intervenga accordo tra le parti, le analisi di cui al comma precedente possono essere effettuate presso i laboratori degli acquirenti, adeguatamente attrezzati, alla presenza di tecnici rappresentanti i produttori, ove essa sia richiesta.

     Le analisi dovranno essere esperite con frequenza di almeno tre per trimestre e le maggiorazioni di cui all'articolo 3 saranno calcolate in base alla media ponderale del trimestre.

     In caso di contestazione, le analisi per la valutazione definitiva dovranno essere compiute presso il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi competente per territorio.

     Le parti cureranno d'intesa il prelevamento, il trasporto e la conservazione dei campioni.

 

     Art. 5.

     Per le analisi di cui al precedente articolo 4 dovranno essere usati i metodi della Federazione Internazionale delle latterie (FII) di Bruxelles, accettati in sede internazionale.

     In particolare, per la determinazione del contenuto in grasso e in proteine possono essere usati i seguenti metodi:

     1. ricerca grasso: Gerber, Milko-tester e IRMA;

     2. ricerca proteine: Kjeldhal, Steinegger, IRMA e per via colorimetrica «all'arancia o all'amido nero».

 

     Art. 6.

     Agli effetti di quanto disposto ai precedenti articoli 2 e 3 le certificazioni sanitarie sono rilasciate dai competenti uffici sanitari secondo la disciplina vigente.

     Detti uffici devono notificare ai produttori interessati eventuali modificazioni delle condizioni sanitarie rilevate nel corso dell'anno.

     I produttori interessati sono obbligati a darne comunicazione agli acquirenti del latte.

     Le risultanze relative alle condizioni sanitarie degli allevamenti devono essere registrate presso gli uffici sanitari competenti e poste a disposizione delle parti interessate alla produzione, commercializzazione, lavorazione e consumo del latte.

 

     Art. 7.

     L'operatività delle norme di cui all'articolo 2, lett. b) e all'articolo 3 della presente legge entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1977.

     Sono fatti salvi gli accordi interprofessionali dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306.