§ 3.5.49 - L.R. 2 dicembre 1993, n. 91.
Modificazioni alla L.R. 9-3-1988, n. 16 concernente «Adesione della Regione Toscana ed erogazione di un contributo finanziario all'Associazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:02/12/1993
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Obblighi dei rappresentanti della Regione.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Norme finali.


§ 3.5.49 - L.R. 2 dicembre 1993, n. 91. [1]

Modificazioni alla L.R. 9-3-1988, n. 16 concernente «Adesione della Regione Toscana ed erogazione di un contributo finanziario all'Associazione Centro di Ricerca, Produzione didattica «Tempo Reale».

(B.U. 10 dicembre 1993, n. 73).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La Regione Toscana eroga a favore della Associazione «Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale», un contributo annuale comprensivo della quota associativa per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.

     2. Il contributo è erogato con provvedimento della Giunta regionale previa presentazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dai relativi dati consuntivi.

 

     Art. 2. Obblighi dei rappresentanti della Regione.

     1. I rappresentanti della Regione, nominati nel Consiglio di Amministrazione del Centro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, 1° comma della L.R. 8-3-1993 n. 11, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale la proposta di bilancio annuale corredato di tutti gli elementi informativi che consentono di valutare oggettivamente il rispetto delle finalità della istituzione secondo i criteri di buona amministrazione nonché la conformità dei programmi con gli obiettivi indicati negli atti di programmazione della Regione.

     2. I rappresentanti nominati dalla Regione sono, inoltre, tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla L.R. 9 aprile 1990 n. 40, art. 3.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Per l'anno 1993 il contributo è stabilito in L. 150.000.000 (centocinquantamilioni).

     2. Per gli anni successivi l'entità del contributo è determinata con legge di bilancio della Regione Toscana.

     3. All'onere di spesa derivante dall'art. 1 si fa fronte per l'anno 1993 con la seguente variazione di bilancio per competenze e cassa:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Norme finali.

     E' soppresso l'art. 3, L.R. n. 16/88.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 10 della L.R. 28 marzo 2000, n. 45, con effetto a decorrere dalla data indicata negli artt. 8 e 10 della stessa L.R. 45/2000.