§ IV.1.30 - L.R. 9 febbraio 1981, n. 17. - Istituzione di un sistema di
repressione delle frodi complementare a quello statale per il settore vitivinicolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:09/02/1981
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità). - Nell'ambito della collaborazione tra Stato e Regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, di cui all'ultimo comma dell'art. 77 del [...]
Art. 2.  (Controllo e vigilanza da parte delle Amministrazioni provinciali e comunali). - Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti [...]
Art. 3.  (Anagrafe vitivinicola). - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna amministrazione provinciale provvede ad istituire l'anagrafe provinciale vitivinicola delle imprese [...]
Art. 4.  (Interventi assegnati ai Comuni). - Ogni Comune, in conformità con le disposizioni statali e regionali concernenti le specifiche materie:
Art. 5.  (Commissioni comunali e intercomunali). - In ogni Comune in cui i problemi del settore vitivinicolo rivestono carattere di rilevanza, è istituita una Commissione consultiva con compiti di [...]
Art. 6.  (Ufficio regionale di coordinamento). - La legge di ristrutturazione dei servizi e degli Uffici della Regione istituirà apposito ufficio per l'espletamento da parte della Regione delle funzioni di [...]
Art. 7.  (Procedure e norme finanziarie). - Annualmente entro il 31 agosto, ciascuna Amministrazione provinciale, sentiti i Comuni della propria circoscrizione, provvede a definire una proposta delle [...]


§ IV.1.30 - L.R. 9 febbraio 1981, n. 17. - Istituzione di un sistema di

repressione delle frodi complementare a quello statale per il settore vitivinicolo.

 

Art. 1. (Finalità). - Nell'ambito della collaborazione tra Stato e Regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, di cui all'ultimo comma dell'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e ferme restando le specifiche competenze dello Stato e degli Istituti ed Enti interessati, è istituito un sistema di rilevazione e controllo sulla produzione e sul commercio delle uve, dei mosti e dei vini, e sulla destinazione dei sottoprodotti della vinificazione, che favorisca il coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle Regioni, alle Province ed ai Comuni.

 

     Art. 2. (Controllo e vigilanza da parte delle Amministrazioni provinciali e comunali). - Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi previsto dalle leggi vigenti le Amministrazioni provinciali, d'accordo con gli Istituti incaricati con il D.M. 2 febbraio 1968, e successive modificazioni ed integrazioni, della vigilanza in Puglia per l'esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nello svolgimento dei compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, possono avvalersi della collaborazione dei Comuni anche mediante la nomina di agenti da effettuarsi tra il personale dipendente delle Amministrazioni comunali.

     Ai predetti agenti è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'art. 62 del predetto D.P.R. n. 987 del 10 giugno 1955.

     Le Amministrazioni provinciali cureranno, con la collaborazione degli Istituti ed Enti interessati alla repressione delle frodi, lo svolgimento di corsi di preparazione e aggiornamento degli agenti.

 

     Art. 3. (Anagrafe vitivinicola). - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna amministrazione provinciale provvede ad istituire l'anagrafe provinciale vitivinicola delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, condizionano e commercializzano uve, mosti, vino e prodotti derivati.

     L'anagrafe si articola:

     - in settori così distinti: produttori di uve da tavola; produttori di uve non vinificatori; vinificatori produttori di uve; vinificatori non produttori di uve; imbottigliatori; commercianti di vino all'ingrosso; trasportatori di prodotti vinosi; distillatori e produttori di derivati del vino;

     - in sezioni comunali.

     La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe provinciale è curata da un ufficio vitivinicolo da istituire da ciascuna amministrazione provinciale, alla quale affluiranno tutti i dati relativi all'attività che sarà svolta da appositi uffici da istituirsi a cura dei Comuni.

     E' fatto obbligo ai soggetti contemplati nei settori di cui al secondo comma del presente articolo, di chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola. Le domande di prima iscrizione, e successivamente, di eventuali variazioni sono rivolte alla Provincia e in copia al Comune competente per territorio. Gli operatori con più aziende site in Comuni diversi devono presentare una domanda per ciascuna sede di azienda segnalando nelle domande le altre istanze di iscrizione prodotte.

     L'Amministrazione provinciale attribuisce ad ogni ditta un numero di codice provinciale, il quale dovrà essere riportato in ogni documento relativo all'uva, ai mosti, ai vini ed ai derivati. Il numero di codice è comunicato all'interessato e al Comune o ai Comuni nelle cui sezioni si svolge l'attività del richiedente.

     La iscrizione all'anagrafe provinciale vitivinicola e la puntuale denunzia annuale della produzione vitivinicola sono condizioni per la concessione di autorizzazione o licenza di vendita nonchè delle agevolazioni ed incentivi regionali.

 

     Art. 4. (Interventi assegnati ai Comuni). - Ogni Comune, in conformità con le disposizioni statali e regionali concernenti le specifiche materie:

     1) cura l'istituzione e la tenuta della sezione comunale della anagrafe vitivinicola e l'aggiornamento per ciascun settore in cui la stessa si articola;

     2) tiene aggiornata la situazione conoscitiva delle superfici coltivate a vite nel proprio territorio utilizzando le denunzie presentate suo tramite ai sensi delle leggi vigenti;

     3) provvede a riepilogare le denunzie di giacenza dei vini e le denunzie della produzione vinicola, trasmettendo all'ufficio vitivinicolo provinciale, unitamente alle singole denunzie, il riepilogo comunale;

     4) esercita per conto dell'Amministrazione provinciale e avvalendosi degli agenti di cui all'art. 2 della presente legge, il controllo della veridicità delle denunzie di produzione e di giacenza presentate dai produttori vinicoli, di cui all'art. 21 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nonchè i controlli previsti relativi alle denunzie dell'uva prodotta per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine, di cui all'art. 11 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, sia nei riguardi della superficie coltivata a vite che della produzione denunziata;

     5) collabora con gli Istituti di vigilanza interessati alla repressione delle frodi, stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle ditte operanti nei territori di competenza;

     6) provvede, su incarico dei competenti Istituti di vigilanza, alla timbratura dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 1 del D.M. 22 maggio 1975, fatta eccezione in conformità dell'ultimo comma dell'art. 6 del predetto D.M., dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori del territorio nazionale.

 

     Art. 5. (Commissioni comunali e intercomunali). - In ogni Comune in cui i problemi del settore vitivinicolo rivestono carattere di rilevanza, è istituita una Commissione consultiva con compiti di collaborazione per l'attuazione degli interventi assegnati dalla presente legge ai Comuni.

     Nelle aree in cui i problemi del settore vitivinicolo rivestono una minore importanza, è istituita una Commissione consultiva intercomunale tra Comuni appartenenti alla stessa Regione agraria Istat.

     Le Amministrazioni provinciali individuano, con propria deliberazione, i Comuni con rilevante interesse vitivinicolo e i raggruppamenti dei Comuni con interessi vitivinicoli minori, assumendo a base del provvedimento la statistica delle produzioni vitivinicole.

     La Commissione comunale è nominata dal Consiglio comunale. La Commissione intercomunale è nominata dal Consiglio provinciale, sentiti i sindaci dei Comuni interessati.

     Ogni commissione comunale è costituita da:

     1) tre Consiglieri comunali, di cui uno della minoranza;

     2) cinque rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati dal livello provinciale delle stesse, uno per ciascuna di esse;

     3) tre rappresentanti delle Organizzazioni della cooperazione agricola maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati, uno per ciascuna di esse, dal livello provinciale delle stesse.

     Ogni Commissione intercomunale è costituita da:

     1) tre Consiglieri comunali per ogni Comune, di cui uno della minoranza;

     2) cinque rappresentanti, per ogni Comune, delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati dal livello provinciale delle stesse, uno per ciascuna di esse;

     3) tre rappresentanti delle Organizzazioni della cooperazione agricola maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati, uno per ciascuna di esse, dal livello provinciale delle stesse.

     Ciascuna Commissione comunale o intercomunale è integrata da un rappresentante degli Istituti tecnici agrari e degli Istituti professionali per l'agricoltura, ove esistano.

     Le Commissioni devono essere nominate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e rinnovate ogni tre anni. In caso di mancata designazione da parte delle Organizzazioni di cui al presente articolo, la nomina è comunque effettuata nei termini di tempo suddetti.

     Ogni Commissione comunale e intercomunale elegge nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente.

 

     Art. 6. (Ufficio regionale di coordinamento). - La legge di ristrutturazione dei servizi e degli Uffici della Regione istituirà apposito ufficio per l'espletamento da parte della Regione delle funzioni di coordinamento e di indirizzo delle attività delle Amministrazioni provinciali e comunali in materia di repressione delle frodi vitivinicole.

     Le direttive in materia sono adottate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

 

     Art. 7. (Procedure e norme finanziarie). - Annualmente entro il 31 agosto, ciascuna Amministrazione provinciale, sentiti i Comuni della propria circoscrizione, provvede a definire una proposta delle attività da svolgere per l'anno successivo con la relativa previsione di spesa, e la inoltra all'Assessorato regionale all'Agricoltura.

     La Regione, a seguito di approvazione dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali, determina l'assegnazione dei contributi da erogare alle stesse per l'attuazione delle iniziative proposte, comprensiva delle spese per gli interventi di collaborazione che saranno attuati dai Comuni.

     (Omissis).