§ 3.3.23 – L.R. 2 maggio 1996, n. 35.
Interventi in materia di servizio civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:02/05/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto della legge.
Art. 3.  Consulta regionale del servizio civile.
Art. 4.  Compiti della Regione Toscana.
Art. 5.  Piano regionale per il servizio civile.
Art. 6.  Programmi di intervento.
Art. 7.  Formazione dei giovani in servizio civile.
Art. 8.  Formazione degli operatori del servizio civile.
Art. 9.  Attività di informazione.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Norma transitoria.


§ 3.3.23 – L.R. 2 maggio 1996, n. 35. [1]

Interventi in materia di servizio civile.

(B.U. 13 maggio 1996, n. 26).

 

Art. 1. Finalità. [2]

     1. La Regione Toscana nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 52 della Costituzione e in attuazione delle finalità previste dagli artt. 3 e 4 dello Statuto, disciplina nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della Legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" le attività relative al servizio civile.

 

     Art. 2. Oggetto della legge.

     1. Sono oggetto della presente legge:

     a) le modalità di definizione, pianificazione e finanziamento da parte della Regione Toscana dei programmi d'intervento specificamente rivolti alle problematiche regionali, limitatamente ai settori previsti dalla normativa nazionale, la cui attuazione è realizzata tramite gli Enti privati e pubblici con sedi sul territorio regionale che, ai sensi della legge nazionale vigente, hanno stipulato con l'Amministrazione statale competente una convenzione o un accordo per impiegare i giovani in servizio civile;

     b) le modalità di realizzazione e finanziamento delle attività volte ad informare i cittadini, ed in particolare i giovani chiamati allo svolgimento del servizio di leva, circa l'esistenza e il contenuto della normativa statale in materia di servizio civile;

     c) le modalità di realizzazione e finanziamento delle attività di formazione e addestramento al servizio civile rivolte ai giovani ammessi a svolgerlo, nonchè di formazione degli operatori cui ne è affidata la gestione;

     d) la disciplina dei rapporti tra la Regione Toscana e gli Enti di cui alla lettera a), finalizzata al conseguimento delle attività previste nelle lettere a), b) e c) del presente articolo.

     e) i rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 luglio 1998 n. 230 [3].

 

     Art. 3. Consulta regionale del servizio civile.

     1. E' istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organismo di consulenza della Regione nella materia oggetto della presente legge.

     2. La Consulta regionale del servizio civile è composta da:

     a) due membri per ciascuna delle associazioni rappresentative degli obiettori di coscienza attive in ambito regionale;

     b) venti membri in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2 lettera a), di cui dieci in rappresentanza degli Enti privati e dieci in rappresentanza degli Enti pubblici, la cui convenzione o accordo con l'Amministrazione statale competente preveda la possibilità di impiegare, tra le sedi attive in Toscana, il maggior numero di giovani in servizio civile (a parità di numero vale la maggiore anzianità di convenzione);

     c) un membro per ciascuno dei coordinamenti costituiti in ambito locale, di cui facciano parte non meno di dieci fra gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), la cui finalità sia quella di realizzare programmi di intervento, attività di formazione, corsi di formazione per giovani in servizio civile o per propri operatori [4].

     d) due membri per l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia.

     3. Gli Enti privati di cui all'art. 2 lettera a), i coordinamenti degli Enti di cui al comma 2 lettera c), nonchè le associazioni degli obiettori di coscienza di cui al comma 2 lettera a), esprimono un proprio rappresentante in seno alla Consulta regionale del servizio civile alle seguenti condizioni:

     a) operino da almeno un biennio nel settore;

     b) svolgano, senza scopo di lucro, la propria attività con continuità, anche se con cadenza periodica purchè non occasionale.

     4. I membri della Consulta regionale sul servizio civile sono nominati, su designazione delle rispettive Associazioni o Enti, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale [5].

     5. La Consulta regionale del servizio civile elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il presidente che ne convoca e ne presiede le sedute. Il presidente predispone l'ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione.

     6. La Consulta regionale del servizio civile, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime parere obbligatorio sullo schema di Piano regionale per il servizio civile di cui all'art. 5. La Consulta ha inoltre facoltà di proposta sulle materie di cui all'art. 4 lettere d), ed f).

     7. La Consulta regionale del servizio civile si riunisce almeno ogni quattro mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti [6].

     8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale designato dalla Giunta regionale, che mette a disposizione la propria struttura per l'espletamento delle funzioni della Consulta.

     9. La Consulta regionale del servizio civile adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

 

     Art. 4. Compiti della Regione Toscana. [7]

     1. La Giunta regionale provvede a:

     a) predisporre il Piano regionale per il Servizio Civile di cui all'art. 5;

     b) curare i rapporti con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e attivare gli strumenti di collaborazione previsti dal Regolamento di cui all'art. 8, 3° comma, della Legge 8 luglio 1998, n. 230;

     c) realizzare un sistema informativo regionale sugli Enti di cui all'art. 2 lettera a), sulle modalità di prestazione del Servizio Civile da parte dei giovani in servizio civile;

     d) realizzare anche in collaborazione con gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), campagne informative relative all'esistenza e alle modalità d'accesso al servizio civile previste dalla normativa nazionale vigente, all'esistenza della presente legge, nonché alle attività previste nel Piano regionale per il servizio civile;

     e) promuovere l'attività di formazione e di addestramento dei giovani per il servizio civile;

     f) predisporre e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), materiale documentario e corsi di formazione per gli operatori degli Enti stessi, mirati ad offrire tutti gli elementi tecnici utili per la gestione del servizio civile.

     2. La Giunta regionale può espletare i compiti delle lettere c), d), e) ed f) di cui al comma 1 anche attraverso rapporti convenzionali, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

 

     Art. 5. Piano regionale per il servizio civile. [8]

     1. Il Piano regionale per il servizio civile ha validità biennale ed è a scorrere con aggiornamento annuale.

     2. La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte e dei pareri della Consulta regionale del servizio civile, presenta la proposta di deliberazione al Consiglio regionale entro il 30.12 di ogni biennio.

     3. Il Consiglio regionale approva il Piano entro il 28 febbraio.

     4. Il Piano per il Servizio Civile contiene gli indirizzi programmatici e le attività che la Regione intende realizzare nel biennio successivo; contiene inoltre:

     a) un quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del servizio civile in Toscana e delle problematiche sociali, ambientali e culturali nei settori in cui possono essere impiegati i giovani;

     b) le priorità, i settori e le tipologie di intervento, gli obiettivi da perseguire, i criteri di rendicontazione, le disposizioni atte a verificare lo svolgimento e la qualità della attività nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, le strutture messe a disposizione e le risorse stanziate dalla Regione;

     c) le iniziative e gli strumenti per l'informazione, le altre amministrazioni e gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) che concorrono alla loro realizzazione, le modalità di diffusione sul territorio, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziate dalla Regione;

     d) i settori e le tipologie dei corsi di formazione e addestramento al servizio dei giovani in servizio civile, i criteri di rendicontazione, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziate dalla Regione;

     e) i programmi dei corsi di formazione per gli operatori degli enti di cui all'art. 2 lettera a), le modalità di diffusione sul territorio, le risorse stanziate dalla Regione.

     5. La Giunta regionale trasmette al Consiglio, unitamente alla proposta di deliberazione di cui al 1° comma, una relazione sulle attività svolte tra quelle previste dal Piano regionale per il servizio civile del Biennio precedente.

 

     Art. 6. Programmi di intervento.

     1. La Regione Toscana finanzia programmi di intervento specificamente rivolti alle problematiche regionali, realizzati dagli Enti di cui all'art. 2 lettera a), purchè da almeno due anni regolarmente convenzionati per l'impiego dei giovani in servizio civile con l'Amministrazione statale competente.

     2. I programmi di intervento devono essere relativi ai settori previsti dalla normativa nazionale vigente e la loro attuazione è realizzata secondo i criteri e le priorità stabilite dal Piano regionale per il servizio civile.

     3. Gli Enti di cui all'art. 2 lettera a), anche tra di loro associati, presentano i programmi di intervento e le relative richieste di finanziamento entro il 15 aprile di ogni anno. Ciascun programma deve contenere [9]:

     a) l'indicazione delle attività oggetto del programma, gli obiettivi da perseguire e i relativi tempi di attuazione, gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) cui ne è affidata la realizzazione in conformità con quanto stabilito nel Piano regionale per il servizio civile;

     b) l'indicazione del numero dei giovani in servizio civile, degli eventuali lavoratori dipendenti o altro personale volontario in servizio presso gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) che parteciperanno alla realizzazione delle attività previste;

     c) l'individuazione delle modalità e i tempi di impiego degli addetti di cui alla precedente lettera b);

     d) l'indicazione nominativa dei responsabili delle attività oggetto del programma;

     e) l'elencazione dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l'Ente o gli Enti assicurano lo svolgimento dalle attività oggetto del programma, messe a disposizione dagli stessi Enti o ad essi concessi in comodato dalla Regione;

     f) l'indicazione delle risorse economiche necessarie, le modalità e i tempi di erogazione delle stesse.

     4. Sulla base delle priorità indicate nel Piano regionale per il servizio civile, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale approva i programmi di intervento assegnando il relativo finanziamento secondo i seguenti criteri preferenziali [10]:

     a) programmi che, per la medesima attività, coinvolgono una pluralità di Enti di cui all'art. 2 lettera a), sia privati che pubblici;

     b) programmi che coinvolgono Enti i cui giovani assegnati partecipino o abbiano già partecipato a corsi di formazione e preparazione al servizio civile, predisposti secondo le norme della presente legge;

     c) programmi che coinvolgono Enti di cui all'art. 2 lettera a) i cui operatori partecipino o abbiano già partecipato a corsi di formazione predisposti secondo le norme della presente legge;

     d) programmi che coinvolgono Enti di cui all'art. 2 lettera a) i quali abbiano già ricevuto finanziamenti per i programmi di intervento ai sensi della presente legge e che abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati.

     5. [11].

     6. Gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) entro due mesi dalla conclusione del programma di intervento devono presentare alla Regione apposita rendicontazione dell'iniziativa svolta.

     7. Gli Enti di cui all'art. 2 lettera a) decadono dal diritto al finanziamento previsto e non ancora erogato in caso di sospensione, revoca o disdetta della convenzione con l'Amministrazione statale competente, oppure in caso di omessa comunicazione delle variazioni dei requisiti di cui al comma 3.

     8. Nel caso in cui l'Ente o gli Enti non abbiano presentato la rendicontazione di cui al comma 6 o non abbiano conseguito gli obiettivi o svolto le attività previste nelle forme ed entro i tempi stabiliti dal programma di intervento, non sono ammessi ad accedere ai finanziamenti, erogati ai sensi della presente legge, per il biennio successivo.

     9. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sui programmi di intervento finanziati ai sensi della presente legge [12].

 

     Art. 7. Formazione dei giovani in servizio civile.

     1. I corsi di formazione e preparazione al servizio civile sono progettati e realizzati dagli Enti di cui all'art. 2 lettera a), nonchè da Enti o associazioni o loro consorzi.

     2. I soggetti indicati al comma 1 presentano richiesta di finanziamento dei corsi alla Giunta regionale entro il 15 aprile di ogni anno indicando i seguenti elementi [13]:

     a) i nominativi dei docenti e dei relativi curricula;

     b) il numero delle ore relative a ciascun modulo di corso;

     c) il numero di ore, non inferiore al 30% del totale, dedicate alla conoscenza e all'approfondimento della normativa vigente in materia di obiezione di coscienza e servizio civile, con particolare riferimento ai diritti e doveri degli obiettori, nonchè dei principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato;

     d) la periodicità del corso.

     3. Sulla base dei criteri e nei termini indicati nel Piano regionale per il servizio civile, la Giunta regionale approva, assegnando il relativo finanziamento, i progetti dei corsi di formazione e di addestramento al servizio civile degli obiettori di coscienza presentati ai sensi del precedente comma [14].

     4. L'erogazione dei relativi finanziamenti è effettuata dalla Giunta regionale, previa dichiarazione da parte degli Enti e delle associazioni organizzatrici con cui si attesta di non aver richiesto contributi ad altre amministrazioni pubbliche per la stessa iniziativa. Gli Enti e le associazioni organizzatrici sono vincolate alla realizzazione dei corsi finanziati ed entro due mesi dalla conclusione del corso devono presentare alla Regione apposita rendicontazione dell'iniziativa svolta.

     5. Nel caso in cui l'Ente o l'associazione non adempia all'obbligo di rendicontazione, la Regione la esclude per l'anno successivo dai finanziamenti di cui al comma 3. Nel caso in cui il corso non sia stato realizzato la Regione provvede al recupero delle somme erogate.

 

     Art. 8. Formazione degli operatori del servizio civile.

     1. I corsi di formazione rivolti agli operatori degli Enti di cui all'art. 2 lettera a) previsti dal piano regionale di cui all'art. 5, sono effettuati ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della Legge 8 luglio 1998, n. 230 e secondo le procedure previste dalla L.R. 31 agosto 1994 n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e successive modificazioni [15].

     2. I corsi sono finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento della normativa nazionale vigente in materia di obiezione di coscienza e servizio civile, con particolare riferimento ai diritti e doveri dei giovani che lo prestano, alle convenzioni tra l'Amministrazione statale competente e gli Enti e agli aspetti gestionali di competenza degli Enti convenzionati.

     3. Ai corsi di formazione rivolti agli operatori degli Enti di cui all'art. 2 lettera a) è ammesso esclusivamente il personale, volontario o dipendente, degli Enti che esercita funzioni di controllo ed organizzazione del servizio dei giovani impiegati presso gli stessi Enti.

 

     Art. 9. Attività di informazione.

     1. Le attività di informazione circa la normativa nazionale vigente e la presente legge sono realizzate secondo le linee programmatiche del Piano regionale di cui all'art. 5.

     2. Alla realizzazione di tali attività possono concorrere amministrazioni locali ed enti pubblici, le scuole e gli istituti medi inferiori e superiori, l'Università e gli Enti di cui all'art. 2 lettera a).

     3. Le attività di informazione sono anzitutto rivolte ai giovani in età di leva.

     4. Altre iniziative possono essere finalizzate ad informare gli Enti locali, le associazioni di volontariato, gli enti privati e pubblici.

     5. Per il conseguimento degli obiettivi informativi fissati dal Piano regionale per il servizio civile, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi con i Provveditorati agli Studi e con l'Università della Toscana.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'articolo 3, valutato in lire 5.000.000, si fa fronte, per l'anno 1996, con lo stanziamento del Cap. 720 del bilancio 1996 e, per gli anni successivi, con legge di bilancio.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, in quanto decorrenti dal 1997, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con legge di bilancio.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale, viene indicata la documentazione che le associazioni, gli Enti e i coordinamenti di cui all'art. 3 debbono produrre per designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale del servizio civile.

     2. I membri della Consulta regionale del servizio civile vengono designati dagli Enti e associazioni di cui all'art. 3 comma 3 entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al comma 1.

     3. La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.


[1] Legge abrogata dall’art. 21 della L.R. 25 luglio 2006, n. 35, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[10] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[11] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[12] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[13] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[14] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.

[15] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 56.