§ 3.3.34 - L.R. 6 aprile 2000, n. 55.
Promozione della società per azioni "LAMMA - SKYMED".


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:06/04/2000
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Costituzione della "Lamma-Skymed" SpA.
Art. 3.  Capitale sociale della "Lamma-Skymed" SpA.
Art. 4.  Attività della "Lamma-Skymed" SpA.
Art. 5.  Servizio Meteorologico Regionale.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 3.3.34 - L.R. 6 aprile 2000, n. 55. [1]

Promozione della società per azioni "LAMMA - SKYMED".

(B.U. 17 aprile 2000, n. 17).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di favorire la ricerca ed il trasferimento di tecnologie innovative nei settori della climatologia, della meteorologia e del telerilevamento attraverso sistemi satellitari per il monitoraggio dello stato di terra, ivi inclusa la modellistica ambientale dei processi e dei fenomeni che hanno luogo nell'atmosfera, nelle acque, nel terreno e negli ecosistemi, e di favorire il coordinamento dei diversi soggetti pubblici e privati operanti nel settore, la Regione Toscana promuove la costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata "Lamma- Skymed", ai sensi dell'art. 2325 del Codice Civile e degli artt. 57 e 59 dello Statuto.

 

     Art. 2. Costituzione della "Lamma-Skymed" SpA.

     1. Possono essere soci fondatori della "Lamma-Skymed" SpA, oltre alla Regione Toscana, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA).

     2. Alla società possono partecipare enti ed istituti di ricerca aventi tra le proprie competenze le attività di cui alla presente legge nonché altri soggetti di diritto pubblico o privato.

     3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale lo schema dello statuto della "Lamma-Skymed" SpA. A seguito dell'approvazione dello schema di statuto la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la costituzione della "Lamma-Skymed" SpA.

     4. Lo statuto della società prevede comunque la nomina di almeno la metà più uno degli amministratori e di un sindaco revisore da parte della Regione Toscana.

 

     Art. 3. Capitale sociale della "Lamma-Skymed" SpA.

     1. Il capitale sociale della società è determinato in L. 500 milioni suddivisi in azioni del valore di L. 100.000, di cui L. 250 milioni sottoscritti dalla Regione Toscana.

 

     Art. 4. Attività della "Lamma-Skymed" SpA.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la "Lamma-Skymed" SpA realizza il nucleo operativo del sistema di osservazione a terra di dati provenienti da sistemi satellitari con riferimento ai centri di elaborazione dati dell'Agenzia Spaziale Italiana.

     2. La "Lamma-Skymed" SpA fornisce a titolo gratuito alla stessa Regione, all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione del settore Agricolo Forestale (ARSIA) e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) i dati elaborati relativi al Servizio Meteorologico Regionale di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. Servizio Meteorologico Regionale.

     1. La Regione Toscana organizza il Servizio Meteorologico Regionale e partecipa alle attività del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito di cui all'articolo 111 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) mediante la struttura regionale competente in materia di protezione civile.

     2. La "Lamma-Skymed" SpA è individuata quale strumento tecnico della Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

     3. Ai fini del razionale uso delle strutture tecniche disponibili e della loro integrazione nell'ambito del Servizio Meteorologico Regionale la Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale dello schema di statuto di cui al comma 3 dell'art. 2, disciplina i rapporti fra la "Lamma-Skymed" SpA e l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricolo Forestale (ARSIA) e le strutture dei servizi tecnici nazionali competenti in materia trasferite alla Regione ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per Lire 250 milioni, si fa fronte con la seguente variazione di bilancio disposta, per analogo importo, allo stato di previsione della parte spesa, in competenza e cassa, del bilancio di previsione 2000:

     di nuova istituzione:

     Cap. 01060 Partecipazione della Regione Toscana a Capitale sociale della "Lamma-Skymed" SpA (L.R. 6.4.2000, n. 55) + 250.000.000

     in diminuzione:

     Cap. 45035 Spese a sostegno della ricerca e dello sviluppo tecnologico (L.R. 99/93) - 250.000.000

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 16 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 35.