§ 3.3.14 - L.R. 26 agosto 1991, n. 43.
Norme sulla formazione permanente degli operatori del servizio sanitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:26/08/1991
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Finalità e caratteristiche.
Art. 3.  Tipologia degli interventi.
Art. 4.  Enti organizzatori e soggetti destinatari.
Art. 5.  Articolazione territoriale delle attività, soggetti gestori e fonti regionali di finanziamento.
Art. 6.  Programmazione pluriennale.
Art. 7.  Direttive annuali per le attività di ambito zonale e relativo finanziamento.
Art. 8.  Programma annuale di U.S.L.
Art. 9.  Realizzazione delle attività a carattere obbligatorio.
Art. 10.  Realizzazione delle attività a carattere facoltativo.
Art. 11.  Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico- scientifico.
Art. 12.  Verifica dell'attuazione del programma.
Art. 13.  Programma degli interventi.
Art. 14.  Gestione degli interventi.
Art. 15.  Strutture amministrative e organizzative.
Art. 16.  Modalità e criteri per lo svolgimento dei compiti di animatore.
Art. 17.  Attività di animazione della formazione permanente.
Art. 18.  Formazione permanente del personale infermieristico, tecnico- sanitario, della riabilitazione e di vigilanza ed ispezione.
Art. 19.  Formazione permanente del personale medico convenzionato.
Art. 20.  Comitato per la formazione del personale.
Art. 21.  Norma transitoria.
Art. 22.  Norma Finanziaria.
Art. 23.  Abrogazione.


§ 3.3.14 - L.R. 26 agosto 1991, n. 43.

Norme sulla formazione permanente degli operatori del servizio sanitario.

(B.U. 4 settembre 1991, n. 53).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La Regione Toscana, nel rispetto delle disposizioni legislative contenute nel primo comma, punto 8, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'art. 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e negli artt. 14, 45 e 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, disciplina con la presente legge le attività di formazione permanente del personale che opera nell'ambito del servizio sanitario.

 

 

Titolo I

NATURA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERMANENTE

 

     Art. 2. Finalità e caratteristiche.

     1. La formazione permanente del personale operante nell'ambito del servizio sanitario comprende tutte quelle attività formative che, successive alla formazione iniziale e di base, sono finalizzate alla revisione, al completamento e all'adeguamento continuo delle conoscenze, delle capacità operative e delle abilità professionali, in rapporto al progredire delle conoscenze scientifiche e tecnologiche ed in relazione alle esigenze di funzionalità del complesso dei servizi rispetto alla tutela della salute dei cittadini.

     2. Sono caratteri distintivi della formazione permanente la progettualità, la ricorrenza, la continuità e la sistematicità degli interventi. Sono impliciti, nella progettualità, la pertinenza con i bisogni formativi degli operatori e la valutazione dei contesti organizzativi, l'individuazione e la gradualità degli obiettivi, l'applicazione a questi ultimi di metodi e tecniche di insegnamento- apprendimento corrispondenti nonché la valutazione dei risultati.

     3. Rispetto alle finalità loro proprie e come presupposto di scelta diversificata di indirizzi metodologici e moduli organizzativi, vanno distinti gli interventi di:

     a) formazione di orientamento e inserimento lavorativo destinati ai neo-assunti;

     b) aggiornamento, adeguamento, perfezionamento delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle abilità professionali;

     c) formazione rivolta agli aspetti di metodologia del lavoro e di organizzazione dei servizi per l'impiego ottimale delle risorse umane e materiali e per lo sviluppo delle capacità di rapporto con gli utenti;

     d) formazione finalizzata all'attuazione dei processi di riqualificazione previsti dalle normative in vigore o stabiliti dalla contrattazione collettiva;

     e) tirocinio dei medici neo-laureati o di altri operatori prescritto da leggi statali ai fini dell'accesso all'impiego nel servizio sanitario o all'inserimento nelle relative convenzioni.

     4. Rispetto agli specifici istituti dei contratti collettivi di lavoro del comparto, le attività formative si distinguono, inoltre, per il loro carattere obbligatorio e facoltativo:

     - sono obbligatorie le attività programmate come tali dalla Regione o dalle UU.SS.LL.;

     - sono facoltative le attività che gli operatori liberamente selezionano per un bisogno di formazione individuale pur connesso con le attività di servizio.

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi.

     1. Le attività formative di cui al precedente articolo trovano attuazione mediante interventi, distinti o combinati, della seguente tipologia:

     a) corsi;

     b) seminari;

     c) convegni, congressi, conferenze, giornate di studio;

     d) periodi di tirocinio;

     e) progetti di auto-formazione;

     f) iniziative a carattere informativo documentale ed editoriale;

     g) acquisizione, elaborazione, diffusione di materiale didattico e audiovisivo;

     h) costituzione e gestione di biblioteche e centri di documentazione a livello di U.S.L.;

     i) altri interventi rispondenti alle finalità e aventi le caratteristiche di cui all'art. 2.

     2. Le caratteristiche di tali interventi sono previste negli indirizzi contenuti negli atti di programma di cui all'art. 6.

     3. Nel campo delle attività che possono essere attuate e finanziate in ordine alla formazione permanente del personale, si comprendono anche le iniziative ad essa strumentali ed, in particolare, quelle finalizzate:

     - alla realizzazione di studi e ricerche nel campo educativo e formativo;

     - all'acquisizione e potenziamento da parte delle UU.SS.LL. dei beni immobili e mobili per lo svolgimento delle attività di formazione permanente da attuarsi secondo le modalità previste dalla L.R. 24 maggio 1980 n. 68 e successive modifiche e integrazioni anche in vista dell'individuazione di centri di ambito regionale per la formazione rivolta a particolari aree specialistiche.

 

     Art. 4. Enti organizzatori e soggetti destinatari.

     1. Gli interventi, di cui all'art. 3, sono istituiti, finanziati e realizzati dalla Regione, dalle singole UU.SS.LL., o da loro eventuali aggregazioni, in attuazione dei rispettivi programmi annuali. Nel caso di aggregazioni fra più UU.SS.LL. nella gestione di interventi formativi, ad una sola di esse deve essere assegnato l'onere organizzativo da esercitarsi sulla base di preventive intese comprendenti anche la previsione delle reciproche compensazioni finanziarie occorrenti.

     2. La Giunta regionale e le UU.SS.LL. svolgono tali interventi direttamente o convenzionandosi con le Università degli Studi e con altri soggetti pubblici. Le convenzioni, relativamente a particolari esigenze formative, possono essere altresì stipulate con soggetti privati che svolgono qualificata attività di ricerca, formazione, produzione, erogazione dei servizi nel settore sanitario e sociale o in ambiti ad esso correlati. La Giunta regionale e le singole UU.SS.LL. svolgono gli interventi formativi, anche con la partecipazione degli ordini, collegi, associazioni professionali provinciali e regionali.

     3. Le attività di formazione permanente sono precipuamente destinate:

     a) al personale del ruolo nominativo regionale nelle forme obbligatorie e facoltative previste dagli istituti normativi del comparto;

     b) al personale convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 nella sola forma obbligatoria prevista dall'accordo nazionale della categoria;

     c) al personale di altri Enti Pubblici con rapporto di dipendenza funzionale dalle UU.SS.LL. nelle forme e nei modi compatibili con i relativi istituti contrattuali.

     4. Possono essere ammessi a frequentare le attività di formazione permanente, anche i dipendenti da altri Enti Pubblici o da soggetti privati operanti nel settore sociale e sanitario, ivi comprese le associazioni del volontariato di cui all'art. 3 della L.R. 7 maggio 1985, n. 58, nonché i soggetti che svolgono nello stesso settore una attività libero professionale, quando gli obiettivi dell'iniziativa di formazione rendono opportuno il loro coinvolgimento.

     5. Per i medici neo laureati o per altri operatori che non abbiano già in atto un rapporto di dipendenza o di natura convenzionale con il servizio sanitario nazionale, sono previste le attività di tirocinio formativo di cui al terzo comma, lett. e) del precedente art. 2.

 

 

Titolo II

  FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI

FORMAZIONE PERMANENTE

 

Capo I

  ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DELLE ATTIVITA'

 

     Art. 5. Articolazione territoriale delle attività, soggetti gestori e fonti regionali di finanziamento.

     1. Gli interventi di formazione permanente del personale del servizio sanitario di cui al precedente art. 3 possono avere ambito regionale, multizonale, zonale a livello di singola U.S.L. o di loro eventuali aggregazioni.

     2. Al fine di favorire un interscambio di esperienza tra le varie realtà regionali, rientrano comunque in tali interventi anche le partecipazioni individuali ad attività previste nel precedente art. 3 organizzate da soggetti pubblici e privati anche in ambiti territoriali diversi e destinate ad una pluralità di soggetti provenienti da altre regioni.

     3. Le attività di ambito multizonale e regionale sono programmate e istituite dalla Giunta regionale e da essa attuate direttamente o assegnate in gestione a singole UU.SS.LL. o indirettamente, tramite apposite convenzioni.

     Tali attività sono rivolte a tutti i soggetti individuati nell'art. 4.

     4. Le attività di ambito zonale sono programmate, istituite e svolte da ciascuna U.S.L. sulla base delle direttive e dei finanziamenti regionali e sono rivolte esclusivamente al personale di cui al terzo comma, lett. a), c) e al quarto comma dell'art. 4.

     5. Con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, la somma a destinazione vincolata del fondo sanitario, destinata triennalmente al finanziamento dell'azione programmata «Formazione del personale sanitario» di cui all'allegato 2.3 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61, è allocata, sulla base delle quote percentuali indicate negli atti di programma di cui all'art. 6, in due distinti capitoli così denominati:

     - formazione permanente del personale del servizio sanitario: attività zonali;

     - formazione permanente del personale del servizio sanitario: attività multizonali e regionali.

 

     Art. 6. Programmazione pluriennale.

     1. Con gli strumenti della programmazione sanitaria regionale di cui all'art. 2 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61, secondo le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge, sono definiti gli indirizzi e le specifiche disposizioni per lo svolgimento delle attività di formazione permanente.

     2. Tali indirizzi e disposizioni devono qualificarsi nei seguenti contenuti:

     - tipologia, caratteristiche e criteri organizzativi delle attività;

     - finalità generali della formazione permanente rispetto agli obiettivi del piano sanitario regionale;

     - indicazione percentuale di riparto delle somme da destinare rispettivamente alle iniziative di ambito zonale e a quello di ambito multizonale e regionale.

 

Capo II

  PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE A LIVELLO

ZONALE

 

     Art. 7. Direttive annuali per le attività di ambito zonale e relativo finanziamento.

     1. Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale, delibera entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, le direttive annuali per le attività di formazione permanente di ambito zonale, provvedendo contestualmente a ripartire il relativo finanziamento alle UU.SS.LL.

     2. La Giunta regionale in sede di predisposizione della proposta di deliberazione, si avvale degli appositi organismi di rappresentanza previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto della sanità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto stesso operanti in ambito regionale.

     3. La deliberazione di cui al primo comma indica:

     a) la ripartizione in parti uguali, tra tutte le UU.SS.LL. di una somma pari al 25% della disponibilità del capitolo di bilancio di cui al quinto comma, dell'art. 5, utilizzabile anche per la dotazione di risorse strumentali connesse agli interventi formativi;

     b) la ripartizione tra le UU.SS.LL., dotate di più elevate risorse specialistiche e di maggiori capacità assistenziali, di una quota aggiuntiva del 10% della disponibilità del medesimo capitolo di bilancio;

     c) la ripartizione, tra tutte le UU.SS.LL., del rimanente 65% della disponibilità del capitolo indicato, in proporzione al numero dei rispettivi dipendenti;

     d) i seguenti vincoli di spesa cui le UU.SS.LL. dovranno attenersi nella destinazione dei fondi loro complessivamente assegnati ai sensi delle lett. a), b), c):

     - limite percentuale di spesa massima per le attività di formazione permanente facoltative;

     - limite percentuale di spesa massima, nell'ambito della somma destinata alle attività di formazione permanente obbligatoria per il personale dipendente, per quelle a carattere individuale;

     - limite percentuale di spesa massima, nell'ambito della somma destinata alle attività di formazione permanente facoltativa, per quelle riservate al personale medico;

     e) indirizzi per la programmazione e la gestione da parte delle UU.SS.LL. delle attività formative obbligatorie di ambito zonale, ivi compresa l'eventuale indicazione di specifiche figure professionali da coinvolgere, di aree operative o tematiche da privilegiare, da parte di tutte o di singole UU.SS.LL.;

     f) indirizzi contenenti criteri di qualità sulla cui base le UU.SS.LL. devono selezionare le richieste di aggiornamento facoltativo.

     4. Nella determinazione del finanziamento da assegnare annualmente a ciascuna Usl, la Giunta regionale, nella proposta di deliberazione di cui al primo comma, in deroga ai criteri fissati, può operare opportune compensazioni tenuto conto dell'andamento delle economie di spesa e dei residui accertati dalle UU.SS.LL. sui finanziamenti dei precedenti anni e da queste comunicati ai sensi del secondo comma dell'art. 12.

 

     Art. 8. Programma annuale di U.S.L.

     1. Le singole UU.SS.LL., sulla base della deliberazione concernente le direttive regionali annuali, di cui al precedente articolo, approvano, entro due mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della predetta deliberazione, il programma delle attività di formazione permanente del proprio personale di cui al quarto comma dell'art. 5.

     Per l'elaborazione del suddetto programma le UU.SS.LL., sulla base delle proposte dei dipartimenti di cui al decimo comma dell'art. 17 della L.R. 9 aprile 1990, n. 38, si avvalgono degli appositi organismi di rappresentanza previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto della sanità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale.

     2. Il programma di cui al precedente comma stabilisce:

     a) la somma destinata alle attività di formazione permanente obbligatoria del personale dipendente con l'indicazione delle figure professionali o categorie omogenee o delle aree operative o delle tematiche su cui si intende intervenire in via prioritaria;

     b) la somma destinata alle attività di formazione permanente obbligatoria del personale dipendente a carattere individuale ivi comprese quelle di cui all'art. 5, secondo comma e quelle da realizzarsi con i comandi speciali di cui all'ultimo comma dell'art. 45 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, con indicazione delle figure professionali su cui si intende intervenire in via prioritaria;

     c) la somma destinata alle attività di formazione permanente facoltativa del personale medico dipendente con l'indicazione dei criteri con i quali selezionare le richieste;

     d) la somma destinata alle attività di formazione permanente facoltativa del restante personale dipendente con l'indicazione dei criteri con i quali selezionare le richieste.

 

     Art. 9. Realizzazione delle attività a carattere obbligatorio.

     1. Il competente organo di gestione dell'U.S.L., adotta tutte le conseguenti determinazioni attuative del programma di cui al precedente articolo, istituendo e realizzando le singole attività di formazione, individuandone le specifiche caratteristiche formative ed organizzative, le risorse da utilizzare, le relative somme da impiegare ed i soggetti percettori. La gestione delle attività, di norma svolta in forma diretta da parte dell'U.S.L. stessa, può essere affidata in tutto o in parte, tramite apposita convenzione, ai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4.

     2. Nella gestione diretta delle attività di formazione e per lo svolgimento delle relative docenze, le UU.SS.LL. possono utilizzare, ai sensi della normativa contrattuale vigente per il comparto della sanità, il personale del servizio sanitario e, in subordine, verificata l'indisponibilità di risorse interne, instaurare rapporti di consulenza con altri soggetti pubblici e privati nei termini e nei modi previsti dalle leggi in vigore.

     3. Le attività derivanti dallo svolgimento del programma annuale potranno trovare realizzazione nel biennio, compreso l'anno di riferimento. A tal fine, per la gestione nel successivo anno finanziario dei fondi di cui all'ultimo comma del precedente articolo, si applica quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 20 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 421.

     4. Nei casi in cui un'attività di formazione permanente investa un esiguo numero di soggetti in una singola U.S.L., da parte dell'U.S.L. organizzatrice, nell'ambito delle eventuali aggregazioni di cui al 1° comma dell'art. 4, possono essere ammessi a partecipare a tale attività anche dipendenti di altre UU.SS.LL. Nei relativi provvedimenti autorizzativi, queste ultime, devono prevedere anche il finanziamento dell'onere connesso alle spese per le quote di partecipazione.

 

     Art. 10. Realizzazione delle attività a carattere facoltativo.

     1. Il personale appartenente al ruolo nominativo regionale ha facoltà di richiedere, al competente organo di gestione dell'U.S.L., l'autorizzazione a partecipare a specifiche attività di formazione permanente a carattere facoltativo e di ricevere per le spese effettivamente sostenute per tale partecipazione un eventuale concorso finanziario, nei limiti e nei modi previsti dagli istituti normativi e regolamentari del comparto. La Giunta regionale, in relazione ad esigenze di omogeneizzazione nel territorio regionale, può, sentite le organizzazioni sindacali, determinare la quota percentuale massima di tale concorso finanziario.

     2. Il competente organo di gestione dell'U.S.L., nell'ambito delle specifiche previsioni di cui alle lettere c), d) del secondo comma dell'art. 8, approva le decisioni adottate in merito dal comitato tecnico- scientifico di cui agli artt. 26 e 83 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e autorizza, con provvedimenti nominativi individuali, le attività di formazione permanente a carattere facoltativo, individuando l'istituto normativo da applicare al dipendente rispetto al suo rapporto di servizio e l'eventuale quota di partecipazione alle relative spese.

 

     Art. 11. Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico- scientifico.

     1. Al fine dell'attuazione delle attività di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 8 e per il rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 45, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 il competente organo di gestione dell'U.S.L., predispone semestralmente il programma di tali iniziative.

     2. Tale programma deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 30 aprile per le attività riguardanti il successivo semestre luglio- dicembre, ed entro il 31 ottobre, per le attività riguardanti il successivo semestre gennaio-giugno, di ogni anno. Tale programma deve essere redatto secondo quanto indicato negli indirizzi e disposizioni di cui all'art. 6 e secondo le specifiche previsioni di cui alla lett. b), 2° comma, dell'art. 8.

     3. La Giunta regionale, valutata la rispondenza del programma, adotta i conseguenti provvedimenti autorizzativi.

     4. Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal predetto programma, il competente organo di gestione dell'U.S.L. può chiedere alla Giunta regionale, nel corso dell'anno, ed in deroga ai termini di cui al secondo comma, il rilascio di ulteriori autorizzazioni.

     5. I comandi di cui al presente articolo, autorizzati dalla Giunta regionale, sono finanziati nell'ambito delle attività formative obbligatorie svolte a livello zonale da ciascuna U.S.L., fatte salve disposizioni diverse contenute nel provvedimento regionale di autorizzazione.

 

     Art. 12. Verifica dell'attuazione del programma.

     1. Le UU.SS.LL. devono trasmettere alla Giunta regionale una copia del programma di cui all'art. 8, contestualmente alla sua approvazione nonché, una relazione sulle attività espletate nell'anno precedente ivi comprese quelle loro affidate in gestione di ambito multizonale o regionale ai sensi dell'art. 14. Tale relazione deve collocarsi nell'ambito della relazione annuale di cui all'art. 24 della L.R. 19 dicembre 1979, n. 63, come modificato dall'art. 6 della L.R. 31 marzo 1990, n. 29.

     2. Tale relazione deve fra l'altro contenere:

     - un'analisi della spesa;

     - l'accertamento delle eventuali economie di spesa realizzate e dei residui, unitamente all'indicazione della ridestinazione delle economie di spesa riferibili ai finanziamenti assegnati per le attività di ambito zonale e ad eventuali richieste di ridestinazione per quelle economie di spesa riferibili a finanziamenti assegnati per le attività di ambito multizonale o regionale ai fini di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 14;

     - un'analisi degli esiti formativi delle attività e dei risultati conseguiti rispetto all'elevazione dei livelli di qualità dell'assistenza sanitaria.

     3. La Giunta regionale può predisporre una modulistica apposita per uniformare la raccolta dei dati a livello regionale.

 

Capo III

     PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE A CARATTERE

MULTIZONALE E REGIONALE

 

     Art. 13. Programma degli interventi.

     1. La Giunta regionale con le stesse modalità di cui al secondo comma dell'art. 7, nonché sentiti gli appositi comitati consultivi regionali previsti dagli accordi collettivi nazionali per le categorie del personale medico convenzionato, elabora annualmente una proposta di programma da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio, per gli interventi formativi a carattere multizonale e regionale.

     2. Il programma stabilisce le quote percentuali, da applicare sui fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio di cui al quinto comma, dell'art. 5 valide per determinare i finanziamenti da destinare:

     a) alla formazione di ambito multizonale del personale medico dipendente del servizio sanitario;

     b) alla formazione di ambito multizonale del personale medico convenzionato con il servizio sanitario;

     c) alla formazione di ambito multizonale del restante personale dipendente del servizio sanitario;

     d) alle attività formative di ambito regionale;

     e) alle attività di formazione dei medici neo laureati o di altri operatori nel rispetto alle normative statali;

     f) all'attività di carattere editoriale, documentale e di produzione di audiovisivi;

     g) al finanziamento alle UU.SS.LL. di iniziative di acquisizione, ristrutturazione, potenziamento delle attrezzature e strutture mobili ed immobili di proprietà pubblica destinate alla formazione permanente;

     h) alle attività di studio e ricerca nel settore della formazione permanente;

     i) alla promozione delle conoscenze e competenze del personale impiegato nella gestione dei processi formativi;

     l) alla costituzione di un fondo per le iniziative formative urgenti e non prevedibili.

     3. Per le attività di cui alle lettere a), b), c), d), i) del precedente comma, il programma deve contenere anche un elenco, in ordine di priorità, delle specifiche figure professionali o aree operative o tematiche su cui intervenire e l'eventuale ulteriore indicazione, per ciascuna di queste ultime anche di particolari obiettivi formativi da perseguire. Per le attività di ambito multizonale devono essere indicate anche le sedi e il bacino di riferimento.

     4. Per le attività di cui alla lettera e) del precedente secondo comma, il Consiglio regionale, contestualmente all'adozione del predetto programma o con atto separato, impartisce annualmente specifiche disposizioni organizzative.

     5. La Giunta regionale unitamente alla presentazione della proposta di programma informa il Consiglio su tutte le attività svolte nel corso del precedente anno, fornendo in particolare una dettagliata relazione sulle attività di cui alla lettera l) del secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 14. Gestione degli interventi.

     1. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui all'art. 13, organizza e realizza le relative attività formative gestendole direttamente o affidandone la gestione a singole U.S.L. o, indirettamente, tramite apposite convenzioni con gli altri soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4.

     2. A tal fine la Giunta regionale adotta tutte le conseguenti determinazioni attuative del programma di cui all'art. 13, istituendo le singole attività e, in caso di gestione diretta, ne individua anche le specifiche caratteristiche formative ed organizzative, le risorse da utilizzare nonché le relative somme da impiegare ed i soggetti percettori.

     3. Alle UU.SS.LL. cui viene affidato lo svolgimento di attività in attuazione del programma è fatto obbligo di redigere un consuntivo relativamente alle spese sostenute per la realizzazione di tali attività.

     4. Per gli altri soggetti, cui viene affidato in convenzione lo svolgimento di attivita inerenti l'attuazione del programma, deve inoltre essere statuito nelle apposite convenzioni un preventivo analitico vincolante delle voci di spesa necessarie per la realizzazione delle attività nonché devono essere fissate modalità progressive di liquidazione del finanziamento regionale per stati di attuazione delle attività stesse.

     5. Al fine di organizzare e realizzare gli interventi di cui al presente articolo, la Giunta regionale può utilizzare, ai sensi della normativa contrattuale vigente per il comparto della sanità, il personale dipendente delle UU.SS.LL., nonché instaurare rapporti di consulenza con altri soggetti pubblici e privati nei termini e nei modi previsti dalle leggi in vigore.

     6. Gli oneri derivanti dalla instaurazione dei rapporti di cui al precedente comma gravano sui fondi disponibili e destinati all'attuazione delle relative attività di formazione.

     7. La Giunta regionale può ridestinare, nel rispetto della finalità originaria determinata in riferimento all'elenco di attività di cui al secondo comma dell'art. 13 e sulla base delle apposite richieste di ridestinazione formulate dalle UU.SS.LL. ai sensi del secondo alinea del secondo comma dell'art. 12, i fondi accertati come economie di spesa riferiti a finanziamenti già assegnati alle UU.SS.LL. per attività di ambito multizonale o regionale in precedenti esercizi finanziari.

 

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERMANENTE

 

     Art. 15. Strutture amministrative e organizzative.

     1. Le strutture amministrative e organizzative per la formazione permanente del personale sono fissate dall'allegato n. 6 punti 6.2 punto 20 e 6.2 punto 30, della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, così come modificata ed integrata dalla L.R. 30 aprile 1990, n. 61 nonché dalla L.R. 9 aprile 1990, n. 38.

 

     Art. 16. Modalità e criteri per lo svolgimento dei compiti di animatore.

     1. Al fine di progettare e realizzare le attività di formazione permanente del personale dipendente, il competente organo di gestione dell'U.S.L., può attribuire compiti di animatore delle attività di formazione al personale, con rapporto di servizio a tempo pieno, appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

     L'assolvimento dei compiti in questione non comporta modifiche al profilo professionale né alla posizione funzionale di appartenenza come previsti dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     L'assegnazione ai compiti di animatore, svolti a tempo parziale nei modi di cui ai successivi commi, può avere una durata triennale, salvo riconferma alla scadenza o sua revoca anticipata da parte del competente organo di gestione dell'U.S.L., su proposta motivata del responsabile del servizio.

     2. L'assegnazione ai compiti di animatore di cui al primo comma, sulla base di apposite domande prodotte dagli interessati in esito a pubblico avviso, è attribuito su indicazione del responsabile del servizio. A tale fine sono formulati appositi criteri da parte degli organismi di rappresentanza per l'aggiornamento del personale di cui al primo comma dell'art. 8 che devono essere preliminarmente approvati dall'Ufficio di Direzione e deliberati dal competente organo di gestione dell'U.S.L. unitamente al predetto avviso pubblico.

     I predetti criteri terranno conto, in particolare modo, delle esperienze e delle conoscenze sulle tecniche di formazione possedute e documentabili.

     3. Per il servizio attività specialistiche il compito di animatore può essere affidato ad un massimo di 4, 5 e 7 animatori rispettivamente nelle UU.SS.LL. appartenenti alle classi A, B e C di cui all'allegato n. 1 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61. A tale fine sono realizzati raggruppamenti delle unità operative per aree omogenee nel cui ambito è attribuito il compito di animatore.

     4. Il tempo impiegato nell'assolvimento dei compiti di animatore non può, mediamente nell'arco dell'anno, oltrepassare un monte orario superiore alle tre ore settimanali.

     5. Per particolari e delimitate esigenze formative, il competente organo di gestione può autorizzare l'utilizzo di ulteriori quote dell'orario di servizio da destinare all'assolvimento di tali compiti.

     6. L'espletamento dei compiti di animatore, nei limiti e nei modi di cui al presente articolo, deve avvenire attraverso processi di razionalizzazione e migliore utilizzazione del monte orario del personale in servizio, senza dare luogo a provvedimenti di sostituzione o di reintegrazione con nuovo personale. Resta salva la facoltà di autorizzare, nei modi e nei limiti delle vigenti disposizioni, ore di lavoro straordinario.

     7. Lo svolgimento dei compiti di animatore non comporta alcuna indennità, salvo il compenso per le ore di docenza eventualmente svolte nelle attività formative, da retribuirsi secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro del comparto della sanità.

     8. Per la formazione permanente degli operatori professionali delle aree infermieristica, tecnico-sanitaria, di riabilitazione e di vigilanza ed ispezione, i compiti di animatore di formazione sono svolti in conformità di quanto previsto dal successivo art. 18.

     9. Al fine di assicurare un omogeneo e uniforme arricchimento metodologico relativamente alle competenze di coloro che assolvono ai compiti di animatore, la Giunta regionale, nell'ambito degli interventi di cui al secondo comma, lettera i), dell'art. 13, delibera apposite iniziative formative.

 

     Art. 17. Attività di animazione della formazione permanente.

     Gli operatori che adempiono al compito di animatore di formazione permanente svolgono le seguenti attività:

     a) concorrono al rilevamento dei bisogni formativi ed all'elaborazione della proposta di programma annuale di cui all'art. 8 e delle relative determinazioni attuative di cui al 1° comma, art. 9 svolgendo, in seno al comitato per la formazione del personale di cui all'art. 21, anche funzioni di rappresentanza del servizio/u.o. di appartenenza;

     b) realizzano gli interventi di loro spettanza, ne sviluppano la progettazione didattica, individuano le risorse formative necessarie, collaborano con la struttura amministrativa di cui all'art. 15 nell'organizzazione di tale attività;

     c) svolgono funzioni di conduzione d'aula e intermediano gli esperti a garanzia degli obiettivi di apprendimento dell'attività e, per i contenuti pertinenti alla loro specifica professionalità, possono prestare docenza in via diretta;

     d) verificano gli esiti formativi delle iniziative, riferendone al comitato per la formazione del personale;

     e) curano la conservazione l'uso dei beni librari, degli audiovisivi e della documentazione dei quali è dotato il servizio di appartenenza, sviluppando azioni tese al loro potenziamento ed a promuovere l'utilizzazione da parte del personale;

     f) svolgono funzioni di informazione e sensibilizzazione del personale sulle opportunità formative sia obbligatorie che facoltative.

 

     Art. 18. Formazione permanente del personale infermieristico, tecnico- sanitario, della riabilitazione e di vigilanza ed ispezione.

     1. Le attività di formazione permanente per gli operatori professionali delle aree infermieristica, tecnico-sanitaria, di riabilitazione e di vigilanza ed ispezione, sono indirizzate e coordinate dai rispettivi operatori professionali dirigenti, assegnati per l'aggiornamento conformemente a quanto previsto dall'allegato n. 12 introdotto ai sensi della L.R. 30 aprile 1990, n. 61.

     2. Gli operatori professionali dirigenti dell'area tecnico-sanitaria, di riabilitazione e di vigilanza ed ispezione di cui al 1° comma, nei servizi di appartenenza ed in deroga alle dotazioni numeriche per servizio indicate all'art. 16, svolgono per la formazione permanente degli operatori professionali appartenenti alle rispettive aree anche i compiti di animatore di cui agli artt. 16 e 17.

     3. Nel servizio di assistenza infermieristica i compiti di animatore sono svolti dai relativi operatori professionali dirigenti di cui al 1° comma.

     Nelle UU.SS.LL. appartenenti alle classi B e C dell'allegato n. 1 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61, gli operatori professionali dirigenti deputati all'aggiornamento possono essere coadiuvati, nello svolgimento delle attività di animatore, da altro personale infermieristico nel numero individuato dal competente organo di gestione dell'U.S.L., cui viene attribuito il compito di animatore secondo le modalità previste al precedente art. 16.

     A tale fine è consentito destinare per lo svolgimento di tali compiti, quote dell'orario di servizio settimanale, determinate con provvedimenti individuali, dal competente organo di gestione dell'U.S.L., in funzione delle reali e contingenti esigenze di formazione del personale, nei limiti massimi settimanali di cui al quinto comma dell'art. 16, non applicandosi nella fattispecie la previsione di cui al comma sesto del predetto articolo.

     4. Gli operatori professionali dirigenti di cui al presente articolo coordinano la loro attività con i responsabili delle strutture organizzative di cui all'allegato n. 6, punti 6.2.20 (U.O. Formazione permanente del personale) e 6.2.30 (Ufficio formazione permanente del personale), della L.R. 30 aprile 1990, n. 61, nonché con i direttori delle scuole o con i responsabili dei corsi di formazione di base, di cui alla L.R. 16 ottobre 1989, n. 64, presenti nell'U.S.L. o, in carenza, con quelli presenti in altre UU.SS.LL.

 

     Art. 19. Formazione permanente del personale medico convenzionato.

     1. Per le attività di formazione permanente del personale appartenente alle categorie mediche convenzionate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, l'incarico di animatore è svolto da professionisti delle varie categorie di personale medico secondo le modalità previste nei relativi accordi collettivi nazionali.

     2. L'animatore svolge, per il personale convenzionato, tutti i compiti che ai sensi dell'art. 17 sono attribuiti all'animatore di formazione del personale dipendente e partecipa a pieno titolo al comitato di cui al successivo articolo 20.

     3. Per lo svolgimento di tale incarico, l'animatore riceve un compenso che, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, è determinato dalla Giunta regionale, sentiti i sindacati medici di categoria più rappresentativi a livello regionale e i comitati consultivi istituiti ai sensi degli accordi collettivi.

     4. Le iniziative per la formazione dei predetti animatori saranno definite dalla Giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali mediche, sentita la federazione regionale degli ordini provinciali dei medici.

 

     Art. 20. Comitato per la formazione del personale.

     1. In conformità di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61, in ciascuna U.S.L., è costituito un apposito comitato per la formazione del personale.

     2. Il comitato per la formazione del personale, quale organismo tecnico-consultivo:

     - svolge un'azione di supporto nei confronti del competente organo di gestione, collaborando in sede tecnica, alla definizione di proposte da inserire nel programma annuale di cui all'art. 8 ed alla sua successiva attuazione e verifica;

     - riferisce periodicamente all'Ufficio di direzione sui temi della formazione permanente e sullo stato di attuazione del programma annuale;

     - è sede deputata al coordinamento fra coloro che svolgono l'incarico di animatore sugli aspetti metodologico-didattici delle attività di formazione permanente.

     3. Il comitato per la formazione del personale è coordinato da un responsabile di servizio nominato dal competente organo di gestione ed è così composto:

     a) dal personale con compiti di formazione nelle scuole e nei corsi di formazione di base, presenti nell'U.S.L., per il personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e per altre eventuali figure sanitarie, di cui all'art. 8 della L.R. 16 ottobre 1989, n. 64;

     b) da coloro che svolgono l'incarico di animatore delle attività di formazione permanente del personale dipendente ai sensi degli artt. 16 e 18;

     c) da coloro che svolgono l'incarico di animatore delle attività della formazione permanente del personale convenzionato, ai sensi dell'art. 19;

     d) dagli operatori professionali dirigenti per il personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e di vigilanza ed ispezione, di cui al primo comma dell'art. 18;

     e) dal responsabile della struttura amministrativa e organizzativa per la formazione permanente del personale di cui all'art. 15;

     f) dai direttori delle scuole o dai responsabili dei corsi di formazione di base di cui alla L.R. 16 ottobre 1989, n. 64 presenti nell'U.S.L.

     4. E' fatto obbligo al comitato per la formazione del personale di riunirsi almeno tre volte nell'anno.

 

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 21. Norma transitoria.

     1. Le norme dei Titoli II e III della presente legge troveranno applicazione a partire dalla programmazione delle attività zonali multizonali e regionali per l'anno 1992.

 

     Art. 22. Norma Finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 1992 e per gli anni successivi con la legge di bilancio utilizzando allo scopo i fondi che verranno stanziati in corrispondenza dei capitoli 15060 e 15085 del bilancio 1991 ed allocati, in due appositi capitoli secondo quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 5.

 

     Art. 23. Abrogazione.

     E' abrogato l'art. 42 della L.R. 16 dicembre 1982, n. 91 concernente «Norme di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.».