§ 3.1.34 - L.R. 16 dicembre 1982, n. 91 .
Norme di attuazione del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:16/12/1982
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Attivazione delle procedure concorsuali.
Art. 3.  Indizione dei concorsi.
Art. 4.  Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente.
Art. 5.  Pubblicità dei bandi.
Art. 6.  Domande di ammissione ai concorsi.
Art. 7.  Registrazione delle domande e verbale di chiusura.
Art. 8.  Ammissione dei concorrenti.
Art. 9.  Commissione di sorteggio.
Art. 10.  Procedura per il sorteggio.
Art. 11.  Commissioni Esaminatrici.
Art. 12.  Comitati di vigilanza.
Art. 13.  Calendario e sede degli esami.
Art. 14.  Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori.
Art. 15.  Bando di concorso e posti conferibili.
Art. 16.  Conferimento dei posti.
Art. 17.  Utilizzazione della graduatoria.
Art. 18.  Copertura di posti riservati ai sensi della legge 2-4-1968, n. 482.
Art. 19.  Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate.
Art. 20.  Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione.
Art. 21.  Concorsi a posti di personale laureato appartenenti alle posizioni funzionali apicali.
Art. 22.  Pubblicazione dei posti disponibili.
Art. 23.  Trasferimenti. Posti disponibili. Termini per la comunicazione alla Giunta regionale.
Art. 24.  Domande di trasferimento.
Art. 25.  Graduatoria dei trasferimenti.
Art. 26.  Copertura dei posti disponibili a seguito dei trasferimenti.
Art. 27.  Delega alle Unità Sanitarie locali.
Art. 28.  Individuazione di posti da ricoprire.
Art. 29.  Indizione delle selezioni.
Art. 30.  Commissione esaminatrice.
Art. 31.  Indizione ed espletamento delle selezioni per più Unità Sanitarie Locali.
Art. 32.  Norma di rinvio.
Art. 33.  Incarichi.
Art. 34.  Supplenze interne alle singole UU.SS.LL.
Art. 35.  Conferimenti incarichi e supplenze mediante utilizzazione di graduatoria preesistente.
Art. 36.  Conferimento incarichi e supplenze mediante avviso pubblico.
Art. 37.  Conservazione del posto.
Art. 38.  Competenze della Regione.
Art. 39.  Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Art. 40.  Personale in soprannumero in sede di prima collocazione nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 41.  Comando per esigenze di servizio.
Art. 42.  Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico- scientifico.
Art. 43.  Riammissione in servizio.
Art. 44.  Individuazione delle qualifiche
Art. 45.  Adeguamento delle piante organiche provvisorie.
Art. 46.  Concorsi di cui all'articolo 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 47.  Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi veterinari.
Art. 48.  Trasferimenti riservati a favore del personale di cui al primo comma dell'articolo 72 del D.P.R. 20 12-1979, n. 761.
Art. 49.  Commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi di cui all'articolo 69 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.
Art. 50.  Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali di cui all'art. 6 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.
Art. 51.  Norma transitoria.


§ 3.1.34 - L.R. 16 dicembre 1982, n. 91 [1].

Norme di attuazione del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

(B.U. 21 dicembre 1982, n. 66, Suppl. straord.)

 

Titolo I

FINALITA' DELLA LEGGE CONCORSI DI ASSUNZIONE

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     La presente legge detta norma di attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità Sanitarie Locali.

     Il Decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 concernente «Normativa concorsuale del personale delle Unità Sanitarie Locali, in applicazione dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761» viene di seguito denominato decreto ministeriale.

 

     Art. 2. Attivazione delle procedure concorsuali.

     Le Unità Sanitarie Locali, con deliberazione del Comitato di Gestione, presentano annualmente alla Giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico che siano vacanti e disponibili alle date:

     a) del 1° gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761:

     - ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G;

     - ruolo professionale: tabelle A, B, C, D;

     - ruolo tecnico: tabelle A, B, C;

     - ruolo amministrativo: tabella A;

     b) del 1° luglio di ogni anno per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui allegato n. 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761:

     - ruolo sanitario: tabelle H, I, L, M, N; limitatamente al quadro primo;

     - ruolo tecnico: tabelle D, E;

     - ruolo amministrativo: tabella B.

     Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti per i motivi di cui al 3° e 4° comma dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 fino alla scadenza di sei mesi dalla data di cui al primo comma del successivo art. 3.

     Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla Giunta regionale rispettivamente entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno e devono contenere l'indicazione della spesa conseguente alla assunzione e le modalità di copertura della stessa, nonché i dovuti riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzione obbligatoria.

     I posti di cui al primo e secondo comma per i quali non sia stata presentata richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti all'art. 13, comma 3° e 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761.

     La decisione di non copertura dei poeti deve essere deliberata annualmente dal Comitato di Gestione della U.S.L. e trasmessa per conoscenza alla Giunta regionale.

     Per la copertura dei posti di cui al precedente comma l'Unità sanitaria locale potrà presentare apposita richiesta di indizione di concorso nel successivo anno.

 

     Art. 3. Indizione dei concorsi.

     La Giunta regionale, sulla base delle richieste delle Unità Sanitarie Locali, indice i concorsi entro il 15 aprile ed il 15 ottobre rispettivamente per i posti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo.

     I concorsi sono unici per la copertura dei posti della medesima qualifica e disciplina, salvo quanto previsto dall'art. 17 comma primo, secondo e terzo del D.P.R. 20-12-1979 n. 761 per il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore, intendendosi pertanto applicabile la normativa di cui all'art. 165 del Decreto Ministeriale.

     Tale personale può partecipare ai concorsi per posti di pari posizione funzionale di area funzionale diversa da quella di appartenenza.

 

     Art. 4. Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente.

     Le Unità Sanitarie Locali per motivate esigenze di carattere urgente che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, rispettivamente ai sensi degli artt. 13, 39 e 44 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761, hanno facoltà di richiedere alla Giunta regionale, fuori dei termini prescritti, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini indicati al primo comma del precedente articolo esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     La Giunta regionale indice il concorso solo se i posti vacanti non possono essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.

 

     Art. 5. Pubblicità dei bandi.

     La Giunta regionale assicura la pubblicizzazione dei bandi di concorso secondo quanto previsto dall'art. 12 primo comma, del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 e dall'art. 2 del Decreto Ministeriale.

     Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi stessi avvalendosi anche dei mezzi di stampa e radiotelevisivi.

     Ai concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme degli artt. 2 e seguenti del Decreto Ministeriale.

 

     Art. 6. Domande di ammissione ai concorsi.

     Le domande di ammissione ai concorsi sono presentate alla Giunta regionale direttamente oppure a mezzo del servizio pubblico postale.

     Il bando di concorso deve precisare l'indirizzo al quale devono essere inoltrate le domande di ammissione e recare l'avvertenza che il termine entro cui devono pervenire le domande è perentorio anche per quelle inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

     Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

     A titolo di ricevuta della presentazione diretta di domande di partecipazione al concorso l'ufficio competente, previa verifica, rilascerà copia debitamente sottoscritta dell'elenco dei documenti e titoli presentati in allegato alla domanda.

 

     Art. 7. Registrazione delle domande e verbale di chiusura.

     Ai fini della registrazione delle domande di ammissione è istituito per ciascun concorso apposito protocollo unico regionale di arrivo.

     L'addetto al protocollo ed il responsabile del servizio competente procedono, dopo la scadenza del termine stabilite nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione alla chiusura di detto protocollo ai fini dell'accertamento o delle domande pervenute in termini.

     In separato verbale, sottoscritto dai funzionari di cui al precedente comma, vengono registrate le eventuali domande pervenute oltre i termini stabiliti nel Bando, con indicazione del giorno e dell'ora di ricevimento.

 

     Art. 8. Ammissione dei concorrenti.

     L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla Giunta regionale. La Giunta regionale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande, risultino privi dei requisiti prescritti e di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.

     Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del Decreto Ministeriale costituisce motivo di esclusione dal concorso, salvi i casi espressamente previsti dallo stesso Decreto Ministeriale e dalla presente legge, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione che bandisce il concorso, nella stessa posizione funzionale, qualifica e disciplina cui si riferisce il concorso.

 

     Art. 9. Commissione di sorteggio.

     La Giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'articolo 7 del Decreto Ministeriale, individua i funzionari ai quali affidare le funzioni di Presidente e di Segretario della Commissione stessa e indica, ove occorre, le Regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di candidati non inferiori a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopra citato articolo 7.

 

     Art. 10. Procedura per il sorteggio.

     Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i componenti della Commissione di sorteggio secondo la seguente procedura.

     La Commissione di sorteggio dispone di un'urna e di dieci palline uguali, ciascuna contrassegnata da un numero compreso tra zero e nove.

     Il pubblico ha facoltà di verificare l'urna e le palline numerate.

     Prima di ciascun sorteggio viene accertato il numero complessivo degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale appartenenti al profilo professionale, posizione funzionale e qualifica cui si riferisce il sorteggio. Viene altresì verificato che i nominativi per i quali si procede al sorteggio siano numerati in ordine progressivo.

     Per ciascun sorteggio vengono effettuate tante estrazioni quanto sono le cifre che compongono il numero complessivo degli iscritti nel ruolo di cui al precedente comma, iniziando dalle unità e proseguendo con le decine, le centinaia, le migliaia. Se il numero degli iscritti nel ruolo è pari a dieci, lo zero rappresenta quest'ultimo numero; se è superiore a dieci per l'estrazione dell'ultima cifra si inseriscono nell'urna le palline contrassegnate dallo zero e dai numeri relativi alle decine, centinaia, migliaia, rispettivamente corrispondenti al numero degli iscritti.

     Il sorteggio di un numero superiore a quello degli iscritti nel ruolo ovvero di un numero corrispondente ad iscritti che al momento del sorteggio risultino cessati dal servizio o che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso, deve essere interamente ripetuto.

     Dopo ciascuna estrazione la pallina estratta deve essere mostrata al pubblico e ricollocata nell'urna.

     Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale, nonché per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, dello stesso articolo.

     Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

     Eventuali componenti sorteggiati dichiaratisi rinunciatari o di cui sia stata accertata l'incompatibilità saranno sostituiti con la stessa procedura di cui al presente articolo.

 

     Art. 11. Commissioni Esaminatrici.

     La Giunta regionale nomina il Presidente, i Componenti ed il Segretario delle Commissioni esaminatrici in conformità a quanto disposto dalle norme contenute negli articoli 6 e seguenti del Decreto Ministeriale.

     Della Commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

     Il segretario della Commissione provvede a tutti i compiti previsti dal Decreto Ministeriale nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal Presidente della Commissione. Cura, altresì, la predisposizione delle sedi d'esame e delle attrezzature e collabora per il reperimento del personale necessario alla Commissione per inattività stessa.

     La Giunta regionale può individuare le Unità Sanitarie Locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle Commissioni. Eventuali spese anticipate dalle Unità Sanitarie Locali sono a carico della Regione.

     Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai casi di nomina di sottocommissioni ai sensi dell'articolo 6, comma settimo, del Decreto Ministeriale.

     Gli atti relativi alla nomina della Commissione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Ai componenti ed al segretario delle Commissioni esaminatrici è riconosciuta parità di trattamento in relazione alle funzioni assolte, intendendosi pertanto applicabili le norme contenute nell'articolo 6, comma 12 e 13, del Decreto Ministeriale.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alla apposita Commissione prevista dall'articolo 41, comma quarto, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 12. Comitati di vigilanza.

     I Comitati di vigilanza di cui all'articolo 6, comma ottavo, del Decreto Ministeriale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione della Ragione o dalle Unità Sanitarie Locali.

     Per il Segretario dei Comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, terzo e quarto comma.

 

     Art. 13. Calendario e sede degli esami.

     Il bando di concorso può indicare le sedi ed il calendario delle prove di esame. In tale caso non si provvede alla comunicazione di cui all'art. 8, primo comma, del Decreto Ministeriale. Eventuali modifiche del calendario delle prove dovranno essere comunicate ai candidati nelle forme e nei modi previsti dal citato D.M.

 

     Art. 14. Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori.

     Al termine dei lavori della Commissione esaminatrice il Presidente trasmette alla Giunta regionale i verbali e ogni altro atto del concorso.

     La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.

     La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 15. Bando di concorso e posti conferibili.

     Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

     a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761;

     b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

     c) i posti che successivamente alla data di cui al primo comma dell'articolo 2 e fino alla data di inizio delle prove d'esame si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione; e per i quali l'U.S.L. abbia presentato richiesta di copertura entro 30 giorni dal verificarsi dalla vacanza;

     d) i posti ricoperti da personale appartenente ad ordini religiosi convenzionati con l'U.S.L. per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 12, quarto comma, del D.P.R. 20-12-1979, n. 761. In relazione a tali posti l'Unità Sanitaria Locale deve avere comunque presentato richiesta di copertura entro 30 giorni dal verificarsi dalla vacanza.

     In relazione al disposto di cui al primo comma dell'articolo 37 del D.P.R. 31-7-1980, n. 617, i bandi di concorso devono recare la espressa precisazione che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento, ai sensi del successivo articolo 19, di personale già dipendente da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

     Il bando di concorso indica il numero dei posti per i quali ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge 23-12-1978, n. 833 è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

     Art. 16. Conferimento dei posti.

     Al fine del conferimento dei posti la Giunta regionale notifica l'esito del concorso e l'elenco dei posti conferibili nelle diverse unità sanitarie locali a tutti i vincitori, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitando gli stessi a produrre, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'elenco delle Unità Sanitarie Locali richieste secondo l'ordine di preferenza.

     Non sono considerate le preferenze espresse per Unità Sanitarie Locali nelle quali non risultino posti conferibili.

     Scaduto il termine di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione l'assegnazione alle Unità Sanitarie Locali degli aventi titolo secondo l'ordine della graduatoria ed in base alle preferenze espresse, in mancanza delle quali viene proceduto d'ufficio, una volta esaurite le preferenze stesse.

     Sono esclusi dall'assegnazione i candidati dichiarati vincitori che abbiano comunicato di rinunciare alla nomina.

     I posti di personale medico per i quali, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23-12-1978, n. 833, sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno sono conferiti in base alle scelte espresse dai vincitori secondo l'ordine di graduatoria. A tale scopo, la notifica di cui al primo comma deve indicare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

     Art. 17. Utilizzazione della graduatoria.

     Entro un anno dall'approvazione della graduatoria, le Unità Sanitarie Locali possono chiedere al Presidente della Giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti successivamente al termine di cui al precedente art. 15, primo comma, lett. c) e d) esclusi quelli individuati ai sensi del penultimo comma del precedente art. 2 e quelli di nuova istituzione.

     La Giunta regionale, con scadenze almeno semestrali, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle Unità Sanitarie Locali nelle quali risultino posti da ricoprire, fermo restando quanto previsto al successivo art. 26.

 

     Art. 18. Copertura di posti riservati ai sensi della legge 2-4-1968, n. 482.

     Per le categorie di personale per le quali la legge 2-4-1968 n. 482, prevede la chiamata diretta, l'assunzione è disposta dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale interessata secondo le procedure previste dalla legge. Dell'assunzione è data comunicazione alla Giunta regionale ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

     Per le categorie di personale per le quali la legge 2-4-68 n. 482 prevede l'idoneità conseguita nella procedura concorsuale quale requisito per ottenere l'assunzione in base a precedenza su tutti i candidati idonei, si procederà come previsto ai comma che seguono.

     Nella richiesta alla Regione di indizione ed espletamento dei pubblici concorsi come previsto al precedente art. 2, le Unità Sanitarie Locali indicano il numero dei posti da riservare agli aventi diritto ai sensi della legge 2-4-1968, n. 482.

     Dopo l'approvazione della graduatoria finale i candidati idonei aventi titolo alla riserva saranno dichiarati vincitori ed assegnati, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria, nei posti riservati che risultano vacanti nelle diverse Unità Sanitarie Locali.

 

     Art. 19. Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate.

     Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 con Unità Sanitarie Locali della Regione, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posto prevista dall'art. 15 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo articolo 29 deve essere corredata:

     a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma;

     b) da una attestazione rilasciata dal Presidente del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

     La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.

     Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma del citato articolo 15 del D.P.R. 20-12- 1979, n. 761.

 

     Art. 20. Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione.

     Ai fini dell'inquadramento nei posti vacanti di assistente medico e di veterinario collaboratore al termine del triennio di formazione, il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale nomina, per ciascuna area funzionale, un'apposita commissione così composta:

     Presidente:

     - il Presidente del comitato di gestione o un componente suo delegato;

     Componenti:

     - il coordinatore sanitario;

     - tre dipendenti appartenenti a posizione funzionale apicale nell'area funzionale interessata;

     Segretario:

     - un funzionario amministrativo.

     Se gli appartenenti alla posizione funzionale apicale sono in numero inferiore a 3, il Comitato di gestione precede all'integrazione con personale di posizione funzionale intermedia della stessa area funzionale o con personale di altra Unità Sanitaria Locale.

     La Commissione formula la proposta al Comitato di gestione per il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori, nei quali è articolata l'area funzionale, in base alle domande degli interessati, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 17, quarto comma, del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

     Qualora le opzioni per specifici posti in organico siano superiori alle disponibilità, l'assegnazione dovrà avvenire sulla base di obiettivi criteri di preferenza che tengono conto anche dei titoli professionali e scientifici posseduti.

 

     Art. 21. Concorsi a posti di personale laureato appartenenti alle posizioni funzionali apicali.

     Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizione funzionale apicale, l'apposita commissione di cui all'art. 41 quarto comma del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 formula la graduatoria unica, comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 15, lett. c) nonché quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.

     In caso di conferimento di posti a personale che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 37, comma primo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 617, dalla graduatoria unica vengono esclusi gli ultimi concorrenti dichiarati vincitori del pubblico concorso per i quali si applica la norma.

     I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al precedente primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed in base alle preferenze espresse.

 

 

Titolo II

TRASFERIMENTI

 

     Art. 22. Pubblicazione dei posti disponibili.

     Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle Unità Sanitarie Locali i posti messi a concorso mediante pubblicazione di apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Nella notifica devono essere indicati i posti di personale medico per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, primo comma.

 

     Art. 23. Trasferimenti. Posti disponibili. Termini per la comunicazione alla Giunta regionale.

     Si considerano disponibili ai fini del bando di trasferimento i posti individuati ai sensi del precedente art. 22 detratti quelli riservati ai cittadini rientranti fra le categorie protette.

     Ai fini delle procedure di trasferimento l'Unità Sanitaria Locale comunica, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto, alla Giunta regionale, l'elenco dei posti disponibili rispettivamente per i concorsi da bandirsi entro il 15 aprile ed il 15 ottobre.

     La Giunta regionale provvede con le norme le procedure di cui agli artt. 24, 25 e 26 della presente legge. La deliberazione con la quale sono disposti i trasferimenti è trasmessa alle Unità Sanitarie Locali interessate per gli adempimenti di competenza.

 

     Art. 24. Domande di trasferimento.

     Le domande di trasferimento ad altra Unità Sanitaria Locale della Regione, redatte in carta semplice devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale ed inviate per conoscenza al Presidente del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza.

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

     Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del precedente art. 22. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.

     Per le modalità di presentazione registrazione delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

     Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

     Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le Unità Sanitarie Locali richieste, ivi comprese, ai fini di cui al secondo comma del precedente art. 16, quelle non previste dal bando di trasferimento.

     Il personale medico deve indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno. La mancanza di tale indicazione comporta la rinuncia al trasferimento nei predetti posti.

     Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

     Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento per posti ricompresi nell'area di appartenenza solo decorso il triennio di formazione. A tale scopo i relativi bandi devono recare l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

     Ai fini di cui al precedente comma la pubblicazione dei posti di assistente medico o di veterinario collaboratore disponibili per il trasferimento deve recare l'indicazione delle discipline cui si riferiscono i posti stessi.

     Ai sensi dell'art. 37, comma primo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 617, può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti di ricoveri e cura e carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico aventi sede nel territorio della Regione.

 

     Art. 25. Graduatoria dei trasferimenti.

     Prima dell'inizio delle prove di esame dei singoli concorsi, devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. Il relativo verbale è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

     Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la Giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nelle posizioni funzionali di appartenenza. A tal fine, gli aspiranti al trasferimento dovranno produrre la relativa documentazione.

     In caso di parità di titoli, si applicano le norme vigenti per i concorsi pubblici.

     Le graduatorie di cui ai precedenti comma sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

     Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale dispone il trasferimento che opera con effetto dalla data di immissione in servizio del candidato nominato dal corrispondente posto.

     I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 26. Copertura dei posti disponibili a seguito dei trasferimenti.

     I posti resisi disponibili a seguito dell'assegnazione per trasferimento del titolare ad altra Unità Sanitaria Locale sono conferiti ai vincitori dei relativi concorsi ai sensi del precedente art. 16.

 

 

Titolo III

   ASSUNZIONE PER CHIAMATA DIRETTA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

 

     Art. 27. Delega alle Unità Sanitarie locali.

     Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, è delegata alle Unità Sanitarie Locali la selezione per l'assunzione del personale appartenente ai profili professionali di cui all'art. 159 del Decreto Ministeriale.

     I relativi atti sono adottati dal Comitato di Gestione.

 

     Art. 28. Individuazione di posti da ricoprire.

     Le Unità Sanitarie Locali individuano annualmente con deliberazione del Comitato di Gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 31 luglio che intendono ricoprire ai sensi del precedente articolo.

     Ai fini della determinazione dei posti si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, successivamente alla data stessa e fino alla scadenza del semestre successivo al termine stabilito dall'art. 23 della presente legge per la presentazione alla Giunta regionale dell'elenco dei posti disponibili da mettere a trasferimento.

 

     Art. 29. Indizione delle selezioni.

     Il Comitato di Gestione delle Unità Sanitarie Locali, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta regionale, che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti di cui al precedente articolo individuati e non coperti mediante trasferimento nonché di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento dei quali ritenga necessaria la copertura.

     Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale provvede altresì a dare idonea pubblicità al bando ed a notificarlo agli enti cui compete per legge la collocazione speciale.

 

     Art. 30. Commissione esaminatrice.

     La Commissione esaminatrice per le selezioni al precedente articolo, è nominata dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale ed è così composta:

Presidente:

     - il presidente del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale o un componente suo delegato;

     Componenti:

     - un impiegato o rappresentante della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale;

     - due dipendenti di ruolo del profilo professionale e qualifica cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali;

     - un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale del relativo profilo professionale;

     Segretario:

     - un funzionario amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 31. Indizione ed espletamento delle selezioni per più Unità Sanitarie Locali.

     Le Unità Sanitarie Locali possono concordare di procedere in forma unificata all'indizione e all'espletamento delle selezioni di cui al presente titolo con decisione delle assemblee.

     L'Unità Sanitaria Locale che provvede all'espletamento della relativa procedura approva la graduatoria per ciascuna Unità Sanitaria Locale interessata sulla base delle preferenze espresse dai concorrenti.

 

     Art. 32. Norma di rinvio.

     Alle assunzioni per chiamata diretta si applicano sempreché compatibili, le norme in materia di procedure concorsuali previste dalla presente legge, salvo quanto stabilito dall'accordo nazionale unico di Lavoro di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

Titolo IV

INCARICHI E SUPPLENZE

 

     Art. 33. Incarichi.

     Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione, le Unità Sanitarie Locali conferiscono incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti che non sia stato possibile ricoprire, entro tre mesi dalla vacanza, mediante trasferimento interno o comando, secondo le modalità fissate dai successivi articoli.

     L'incarico, salvo revoca o rinuncia, cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle relative procedure concorsuali ovvero nel caso in cui l'Unità Sanitaria Locale non individui il posto stesso tra quelli da ricoprire secondo le procedure previste dalla presente legge [1/a].

 

     Art. 34. Supplenze interne alle singole UU.SS.LL.

     Per sopperire a indilazionabili esigenze di servizio le Unità Sanitarie Locali possono conferire incarichi di supplenza in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare qualora non sia stato possibile provvedere, entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento temporaneo interno o comando ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 tenuto conto delle norme di cui agli articoli 39 e 44 dello stesso Decreto.

     In conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego i posti disponibili di cui al primo comma sono quelli per i quali sia stato adottato da parte del Comitato di Gestione dell'U.S.L. apposito provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, deliberante la concessione di un periodo di congedo straordinario oppure di aspettativa o comunque di un periodo di assenza normativamente riconosciuta, al titolare della posizione funzionale.

     I posti temporaneamente vacanti, devono essere riconducibili ad atti formalmente adottati e, come tali, si intendono altresì, quelli venutisi a creare a seguito dell'applicazione delle norme di cui al Titolo IV della presente legge.

     La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venir meno del presupposto che l'ha determinata.

     La supplenza ha lo scopo di risolvere l'inattività dei servizi e non è ammessa in presenza di una dotazione organica idonea e sufficiente.

 

     Art. 35. Conferimenti incarichi e supplenze mediante utilizzazione di graduatoria preesistente.

     L'incarico o la supplenza sono conferiti dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale presso cui il posto è rispettivamente vacante o disponibile, mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa anche dopo un anno dalla sua approvazione.

     L'individuazione del candidato dichiarato idoneo al quale conferire l'incarico o la supplenza, è effettuata dal Comitato di gestione sulla base della graduatoria. Non è conferibile l'incarico o la supplenza a candidati con servizio in atto di incarico o di supplenza.

     Fino alla conclusione dei primi concorsi espletati a norma dell'art. 12 del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, i Comitati di gestione, ai fini indicati nel precedente comma, utilizzano le graduatorie concorsuali approvate ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 761/79 e successive modificazioni per le Unità Sanitarie Locali di riferimento.

 

     Art. 36. Conferimento incarichi e supplenze mediante avviso pubblico.

     In via transitoria e fino a quando non sussistano le condizioni per l'utilizzazione di graduatorie concorsuali agli effetti di cui al precedente articolo, il Comitato di Gestione della U.S.L. emana apposito avviso pubblico e conferisce l'incarico o la supplenza al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto in posizione di ruolo e che presenti maggiori titoli, da valutarsi secondo gli stessi criteri vigenti al momento dell'emanazione dell'avviso per i relativi concorsi pubblici e selezioni.

     L'avviso, con la indicazione dei requisiti prescritti e dei titoli valutabili, deve avere la massima diffusione. Ai fini della presentazione delle domande è fissato un termine di scadenza non inferiore a giorni 15.

     Le graduatorie formulate ai sensi del primo comma non possono essere utilizzate per il conferimento di incarichi o supplenze trascorso un anno dalla data di esecutività dell'atto di approvazione delle stesse.

     L'efficacia delle graduatorie di cui al presente articolo cessa con l'eventuale approvazione di graduatoria concorsuale per la medesima posizione funzionale in conformità di quanto disposto al precedente articolo 35.

     Il conferimento di una supplenza non precostituisce titolo per l'assegnazione di nuove supplenze nè motivo di esclusione da altre graduatorie.

     In relazione all'esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale si intendono applicabili le norme contenute nell'art. 29 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

     La legge regionale 22 aprile 1981 n. 40 intitolata: «Norme disciplinanti il conferimento di supplenze dei dipendenti temporaneamente assenti titolari di una posizione funzionale assegnata nei servizi dell'Unità Sanitaria Locale», è abrogata.

 

     Art. 37. Conservazione del posto.

     Nei confronti del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali cui venga conferito incarico o supplenza presso la stessa o altra Unità Sanitaria Locale, il Comitato di Gestione dispone la conservazione del posto per la durata dell'incarico o della supplenza.

 

 

Titolo V

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL D.P.R.

 

     Art. 38. Competenze della Regione.

     Le funzioni attribuite alla Regione dagli artt. 43, 56 e 70 del D.P.R. 20-12-79, n. 761, sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 39. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.

     Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, è disposto dalla Giunta regionale su richiesta del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale o a domanda del dipendente interessato.

     Il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per funzione equivalente nella quale sia convenientemente utilizzabile, il Comitato di Gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento.

     La Giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta provvede con propria deliberazione.

 

     Art. 40. Personale in soprannumero in sede di prima collocazione nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali.

     In sede di prima collocazione nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali, il personale soprannumerario di cui all'articolo 66, comma 4° e 5°, del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, può essere trasferito a domanda presso altra U.S.L. che presenti carenza di organico per i profili e le qualifiche corrispondenti e che faccia richiesta alla Giunta regionale di farvi fronte con personale sovrannumerario.

     In caso di non trasferimento nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, tale personale viene mantenuto in servizio in posizione di soprannumero, fino all'emanazione della normativa specifica prevista dal predetto articolo 66 comma quarto e quinto del D.P.R. 761/79.

 

     Art. 41. Comando per esigenze di servizio. [2]

     La Giunta regionale dispone il comando per esigenze di servizio in conformità a quanto prevede l'art. 44 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

 

     Art. 42. Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico- scientifico.

     (Abrogato) [3].

 

     Art. 43. Riammissione in servizio.

     La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1979 n. 761, è presentata al Presidente del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale di precedente appartenenza. Il Comitato di Gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato articolo 59 trasmette gli atti alla Giunta regionale, che adotta il relativo motivato provvedimento.

     L'Unità Sanitaria Locale comunica alla Giunta regionale la data di effettiva immissione in servizio ai fini previsti dalla Legge regionale 26 novembre 1979, n. 59.

 

     Art. 44. Individuazione delle qualifiche [4].

     Allo scopo di assicurare la corrispondenza fra l'organizzazione dei servizi delle Unità Sanitarie Locali e le funzioni relative alle qualifiche del personale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta emana indirizzi e direttive per l'individuazione degli specifici settori di attività cui devono riferirsi i concorsi di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle norme del D.M. e del Decreto presidenziale previsto dall'art. 63 ultimo comma del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

 

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 45. Adeguamento delle piante organiche provvisorie.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 17, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n, 761, la legge di approvazione del piano sanitario regionale detta norme sul riequilibrio delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto.

 

     Art. 46. Concorsi di cui all'articolo 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     In applicazione delle norme di cui all'articolo 68 del D.P.R. 20-12- 1979, n. 761 sono indetti ed espletati concorsi unici su base regionale, per ciascuna disciplina, per la copertura dei posti di organico vacanti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario di cui sia stata richiesta la copertura a norma dell'articolo 2 della presente legge.

     In deroga alle norme di cui agli articoli 22 e seguenti della presente legge non si procede a trasferimenti per i posti di cui al precedente comma prima dell'indizione dei concorsi di cui al presente articolo.

 

     Art. 47. Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi veterinari.

     Nella prima applicazione del decreto ministeriale, i posti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari che non risultino già assegnati in applicazione degli articoli 4° e 5° della presente legge, sono conferiti dalla Giunta regionale, in ciascuna Unità Sanitaria Locale, previo concorso per soli titoli, da valutarsi in base ai criteri di cui all'articolo 52 del D.M., ai veterinari titolari di condotta veterinaria che abbiano un'anzianità di servizio, nella qualifica di veterinario condotto, di almeno 10 anni alla data di entrata in vigore del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

     I posti sono riservati ai titolari delle condotte veterinarie dei Comuni che fanno parte dell'U.S.L. Se un Comune comprende più UU.SS.LL. i posti non conferiti sono attribuiti, con successivo concorso, ai veterinari titolari di condotta veterinaria del Comune stesso.

     Nei concorsi di cui al presente articolo la valutazione dei titoli è effettuata da una Commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei Comitati di gestione delle UU.SS.LL. interessate, da due membri designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un rappresentante dell'ordine dei veterinari designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici veterinari.

     Funge da segretario un funzionario amministrativo della Regione.

 

     Art. 48. Trasferimenti riservati a favore del personale di cui al primo comma dell'articolo 72 del D.P.R. 20 12-1979, n. 761.

     Limitatamente alle procedure concorsuali indette entro il 1° marzo 1985, il 10% dei posti conferibili ai sensi del precedente articolo 15 (eccettuati quelli riservati per effetto dei precedenti articoli 46 e 47) è riservato al trasferimento del personale già dipendente da amministrazione o Enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre Regioni.

     Il personale interessato al trasferimento deve presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo.

     I candidati al trasferimento vengono prescelti secondo l'ordine di apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio fino a concorrenza della aliquota di cui al primo comma.

     I candidati prescelti ai sensi del precedente comma concorrono nella selezione per il trasferimento previsto dagli articoli 22 e successivi e sono inseriti nella graduatoria da formulare ai sensi degli articoli 40 e 41 del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede la Giunta regionale secondo l'ordine della graduatoria finale e in base alle preferenze da essi espresse in relazione alle sedi disponibili. A tale fine il personale di cui al precedente secondo comma deve indicare le sedi prescelte in ordine di gradimento. Le sedi non indicate si considerano non accettabili.

     In relazione all'attivazione dei trasferimenti di cui al presente articolo, i bandi di concorso stabiliscono che il numero dei posti vacanti può variare in aumento o in diminuzione nel limite massimo del 10% di ciascuna posizione funzionale.

 

     Art. 49. Commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi di cui all'articolo 69 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

     Nella Commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati previsti dall'articolo 69 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761, per l'accesso ai posti di posizione funzionale apicale nei servizi di assistenza sanitaria di base, la designazione del membro in rappresentanza dell'ordine professionale è effettuata dalla Federazione Nazionale degli Ordini competenti.

 

     Art. 50. Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali di cui all'art. 6 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

     Nei casi Previsti dal 3° comma dell'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

     Il Comitato di Gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

     La graduatoria è formulata da una Commissione nominata dal Comitato di gestione così composta:

     Presidente:

     - il Presidente del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale o un componente suo delegato;

     Componenti:

     - un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

     - due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso;

     - un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale;

     Segretario:

     - un funzionario amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 51. Norma transitoria.

     Per il primo anno di validità della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può deliberare di anticipare l'attivazione delle procedure di trasferimento e di concorso rispetto alle ordinarie scadenze previste.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[1/a] V. L.R. 2 agosto 1983, n. 59 «Interpretazione autentica dell'art. 33

[2] Articolo così sostituito con L.R. 16 dicembre 1982, n. 92, art. 1 (pubblicata nel B.U. 21 dicembre 1982, Suppl. straord.).

[3] Articolo abrogato con L.R. 26 agosto 1991, n. 43, art. 23.

[4] Articolo così sostituito con L.R. 16 dicembre 1982, n. 92. cit., art. 2.