§ 3.2.80 – L.R. 9 aprile 1999, n. 19.
Interventi in favore dei Toscani all'estero.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:09/04/1999
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Oggetto degli interventi).
Art. 3.  (Destinatari degli interventi).
Art. 4.  (Associazioni e Gruppi di toscani all'estero).
Art. 4 bis.  (Associazioni dei giovani toscani all’estero).
Art. 5.  (Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali).
Art. 5 bis.  (Giornata dei toscani all’estero).
Art. 6.  (Piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero).
Art. 7.  (Procedure di formazione del piano regionale).
Art. 8.  (Procedure di attuazione del piano regionale).
Art. 9.  (Consiglio dei Toscani all'Estero).
Art. 9 bis.  (Forum dei giovani toscani all’estero).
Art. 10.  (Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero).
Art. 11.  (Ufficio di Presidenza).
Art. 12.  (Coordinamenti continentali).
Art. 12 bis.  (Coordinamenti continentali dei giovani toscani all’estero).
Art. 13.  (Indennità).
Art. 14.  (Comitato Scientifico).
Art. 15.  (Attività amministrative e di supporto).
Art. 16.  (Norma finanziaria).
Art. 17.  (Abrogazioni).
Art. 18.  (Norma transitoria).


§ 3.2.80 – L.R. 9 aprile 1999, n. 19. [1]

Interventi in favore dei Toscani all'estero.

(B.U. 19 aprile 1999, n. 11).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione Toscana riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano.

     2. La Regione orienta la sua azione nei confronti dei cittadini toscani all'estero in particolare per:

     a) mantenerne e rafforzarne l'identità culturale;

     b) favorirne l'integrazione e la promozione sociale e culturale;

     c) sostenere le associazioni dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti all'estero;

     d) promuovere la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo gli Enti Locali e la società civile;

     e) favorire il raccordo con le attività delle associazioni che in Toscana conservano e sviluppano rapporti con le comunità all'estero;

     f) promuovere lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione in Toscana.

     3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione valorizza il contributo delle associazioni attive in Toscana ed all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti nei paesi ospitanti.

     4. In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione Europea e le Organizzazioni Internazionali.

 

     Art. 2. (Oggetto degli interventi).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:

     a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana, del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della Toscana;

     b) interventi di carattere socio-assistenziale, anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno 4 anni di permanenza all'estero;

     c) attività d'informazione sulla realtà economica, sociale, ambientale e culturale della Toscana, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero, nonché attività di informazione poste in essere dalle Associazioni all'estero;

     d) iniziative volte a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione con interventi formativi, in particolare per i giovani;

     e) studi e ricerche sulla storia della emigrazione toscana, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni;

     f) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione e la promozione e culturale nei paesi di residenza.

 

     Art. 3. (Destinatari degli interventi).

     1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

     a) i cittadini di origine toscana per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

     b) le Associazioni e i gruppi dei toscani all'estero di cui all'art. 4 e i relativi Coordinamenti, istituiti ai sensi dell'art. 12;

     b bis) le associazioni dei giovani toscani all’estero di cui all’articolo 4 bis e i relativi coordinamenti istituiti ai sensi dell’articolo 12 bis [2];

     c) i Comuni, le Province e le Comunità Montane della Toscana;

     d) le associazioni operanti in Toscana da almeno quattro anni che per statuto svolgano attività in favore delle collettività dei toscani all'estero [3].

     2. I cittadini toscani per nascita o residenza appartenenti ad organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), d) e f).

 

     Art. 4. (Associazioni e Gruppi di toscani all'estero).

     1. Agli effetti della presente legge, sono riconosciute quali Associazioni dei toscani all'estero le associazioni costituite da almeno due anni che:

     a) abbiano un numero di associati non inferiore a 50, di cui la maggioranza di origine toscana;

     b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;

     c) abbiano svolto nei due anni precedenti un'attività documentata in favore delle collettività dei toscani all'estero [4].

     2. [5].

     3. Qualora nell’area di riferimento non vi siano associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni con almeno venti associati di origine toscana, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) [6].

     3 bis. Qualora nell’area di riferimento non vi siano associazioni di toscani all’estero, possono essere altresì riconosciuti gruppi di almeno venti toscani, inseriti in altre associazioni, purché queste ultime siano costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) [7].

     4. La Giunta regionale, sentito il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero di cui all'art. 10, riconosce le associazioni ed i gruppi, accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti e provvede alla revoca del riconoscimento.

     5. E' istituito, presso il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero di cui all'art. 10, un albo di toscani e loro famiglie o loro discendenti che, non essendo in grado di costituire od aderire ad una associazione, intendono mantenere un rapporto con la Regione e favorirne la conoscenza nella comunità in cui vivono.

 

          Art. 4 bis. (Associazioni dei giovani toscani all’estero). [8]

     1. Le associazioni dei giovani toscani all’estero, cui possono aderire soggetti di età non superiore a trenta anni, sono riconosciute agli effetti della presente legge, purché il numero degli associati non sia inferiore a dieci.

     2. Le associazioni dei giovani toscani all’estero operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti.

 

     Art. 5. (Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali).

     1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo II della presente legge, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:

     a) Lire duecentomila, pari a 103,29 Euro, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;

     b) Lire quattrocentomila, pari a 206,58 Euro, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.

     3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT.

     4. I Comuni danno comunicazione agli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.

     5. I Comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

     6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

 

          Art. 5 bis. (Giornata dei toscani all’estero). [9]

     1. E’ istituita la “Giornata dei toscani all’estero”, da tenersi annualmente l’ultimo sabato del mese di luglio.

     2. I programmi e le modalità organizzative della “Giornata dei toscani all’estero” sono stabiliti nel piano regionale di cui all’articolo 6.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 6. (Piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero).

     1. Il piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero disciplina unitariamente l'insieme delle attività di rilievo rispetto all'ambito di applicazione della presente legge e comprende un dispositivo di piano, un programma finanziario e un disciplinare di attuazione.

     2. Il dispositivo di piano contiene:

     a) riferimenti introduttivi di analisi sulla situazione delle comunità toscane all'estero;

     b) la verifica di attività avviate in precedenza da parte di soggetti toscani nell'ambito dei programmi di intervento in favore dei toscani all'estero;

     c) la specificazione delle determinazioni programmatiche recate in materia dal Programma Regionale di Sviluppo;

     d) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;

     e) le tipologie di intervento;

     f) le iniziative e i progetti di interesse regionale, con particolare riferimento alla “Giornata dei toscani all’estero”, con l'indicazione degli obiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi coinvolti [10].

     3. Il programma finanziario contiene:

     a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;

     b) le quote da riservare alle iniziative e ai progetti di interesse regionale;

     c) i criteri di ripartizione delle risorse per tipologie d'intervento;

     d) le quote minime di compartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari dei contributi.

     4. Il disciplinare di attuazione contiene:

     a) le modalità ed i termini di presentazione delle proposte;

     b) i criteri di valutazione preventiva degli interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati;

     c) le ipotesi di revoca e di decadenza;

     d) le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.

 

     Art. 7. (Procedure di formazione del piano regionale).

     1. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio dei Toscani all'Estero di cui all'art. 9, predispone la proposta di piano entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello d'inizio del periodo di riferimento.

     2. Il Consiglio regionale approva il piano entro il 31 dicembre successivo.

     3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del Programma Regionale di Sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 8. (Procedure di attuazione del piano regionale).

     1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale di cui all’articolo 6 sono svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale [11].

     2. Per la realizzazione di progetti di interesse regionale la Giunta regionale provvede direttamente o mediante affidamento a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.

     3. La Giunta regionale relaziona entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale circa l’attività svolta in attuazione del Piano regionale degli interventi in favore dei toscani all’estero di cui all’articolo 6, mediante la presentazione alle Commissioni consiliari competenti di report contenenti, tra l’altro, le seguenti informazioni:

     a) dati relativi all’entità dei contributi erogati e ai soggetti destinatari degli interventi;

     b) tipologia degli interventi realizzati, in relazione agli obiettivi della presente legge;

     c) dati quantitativi circa l’utenza degli interventi realizzati, anche aggregati per tipologie di utenti [12].

 

TITOLO III

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULENZA

 

     Art. 9. (Consiglio dei Toscani all'Estero). [13]

     1. E’ istituito il Consiglio dei toscani all’estero, con la finalità di garantire un’ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all’estero.

     2. Il Consiglio elabora gli indirizzi generali dell’attività in favore delle comunità dei toscani all’estero ai fini della predisposizione del piano regionale, di cui all’articolo 6.

     3. Il Consiglio è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;

     b) dai rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 4;

     c) dai componenti del comitato direttivo di cui all’articolo 10.

     4. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     5. Il Consiglio dura in carica per l’intera legislatura.

     6. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta ordinariamente ai fini della elaborazione degli indirizzi generali di cui al comma 2, tenuto conto delle scadenze di cui all’articolo 7.

     7. Il Consiglio può essere altresì convocato dal Presidente della Giunta regionale ogniqualvolta questi ne rilevi la necessità.

 

          Art. 9 bis. (Forum dei giovani toscani all’estero). [14]

     1. E’ istituito il forum dei giovani toscani all’estero, con la finalità di garantire un’ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all’estero.

     2. Il forum elabora gli indirizzi generali dell’attività in favore dei giovani delle comunità all’estero ai fini della predisposizione del piano regionale di cui all’articolo 6.

     3. Il forum è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, o da un suo delegato;

     b) dai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell’articolo 4 bis;

     c) dai componenti del comitato direttivo di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c).

     4. I componenti del forum sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     5. Il forum dura in carica per l’intera legislatura.

     6. Il forum è altresì aperto alla partecipazione di rappresentanti di enti locali e associazioni residenti in Toscana.

     7. Il forum è convocato dal Presidente della Giunta ordinariamente ai fini della elaborazione degli indirizzi generali di cui al comma 2, tenuto conto delle scadenze di cui all’articolo 7.

     8. Il forum può essere altresì convocato dal Presidente della Giunta regionale ogniqualvolta questi ne rilevi la necessità.

 

     Art. 10. (Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero).

     1. E' istituito il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, con funzioni di:

     a) proposizione e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani all'estero e loro famiglie;

     b) formulazione di indirizzi per l'aggiornamento annuale del programma finanziario di cui all'art. 6 comma 3.

     2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

     a) diciannove rappresentanti eletti dai Coordinamenti continentali di cui all'art. 12, distribuiti come segue:

     1. n. 5 per l'Europa;

     2. n. 7 per l'America del Sud;

     3. n. 4 per l'America del Nord;

     4. n. 2 per l'Australia;

     5. n. 1 per il Sud Africa;

     b) i coordinatori continentali;

     c) i coordinatori continentali dei giovani toscani all’estero [15];

     d) sette membri designati d'intesa tra loro dalle associazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio della regione Toscana e che operino con continuità e specificità da almeno cinque anni per conservare e sviluppare rapporti con le comunità toscane all'estero;

     e) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Toscane;

     f) un rappresentante della Sezione regionale ANCI;

     g) un rappresentante della Sezione Regionale dell'UNCEM;

     h) tre rappresentanti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa fra loro;

     i) quattro rappresentanti designati dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all'estero e le loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;

     l) un rappresentante delle organizzazioni del tempo libero che operano a livello regionale, designato d'intesa tra loro.

     3. I componenti del Comitato Direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni indicate al comma 2.

     4. A tal fine il Presidente della Giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa richiesta fissando il termine, non inferiore ai 30 giorni per l'Italia e 60 per l'estero, entro il quale le designazioni devono pervenire.

     5. In caso di mancate designazioni entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata raggiunta la prevista intesa, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione del Comitato se sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni.

     6. Il Comitato Direttivo è nominato dalla Giunta regionale di norma entro 120 giorni dal suo insediamento e dura in carica per l'intera legislatura.

     7. Il Comitato Direttivo si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

     Art. 11. (Ufficio di Presidenza).

     1. Il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero costituisce al suo interno l'Ufficio di Presidenza, cui sono affidati i seguenti compiti:

     a) predisposizione degli atti da porre all'approvazione del Comitato Direttivo e del Consiglio dei Toscani all'Estero;

     b) adozione di decisioni urgenti di competenza del Comitato Direttivo, su delega di quest'ultimo;

     c) collaborazione alla realizzazione degli interventi programmati dalla Regione;

     d) cura dei rapporti con i coordinamenti, le associazioni, i gruppi dei toscani all'estero per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge;

     e) cura dei rapporti con le associazioni in Italia, con i competenti organi nazionali, con gli enti locali toscani e con altre Consulte regionali, anche al fine di coordinare gli interventi e predisporre proposte di iniziative comuni.

     2. L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

     a) due Vice Presidenti, di cui uno residente all'estero, scelti per elezione;

     b) sette membri scelti per elezione, di cui almeno due tra i rappresentanti dei toscani residenti all’estero [16];

     c) i coordinatori continentali.

     c bis) i coordinatori continentali dei giovani toscani all’estero [17].

     3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, stabilendone l'ordine dei lavori.

     4. Uno dei due Vice Presidenti svolge, su delega del Presidente, funzioni vicarie e cura le attività del Consiglio, del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero e dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 12. (Coordinamenti continentali).

     1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, riconosce i Coordinamenti Continentali individuati con riferimento al continente quali organismi intermedi con il compito di:

     a) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento [18];

     b) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani [19];

     c) eleggere i propri rappresentanti nel Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, secondo quanto stabilito dall'art. 10;

     d) curare i rapporti con il Consiglio, il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza dei Toscani all'Estero [20].

     2. Ogni Coordinamento, presieduto da un coordinatore continentale, deve dotarsi di uno statuto che garantisca criteri di gestione democratica dell'organismo e la pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'art. 4 comprese nell'area di ferimento, o da loro delegati.

     3. In caso di violazione dello statuto o di sopravvenuta perdita di rappresentatività delle Associazioni che compongono il Coordinamento, la Giunta regionale, su proposta del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, dispone la revoca del riconoscimento e delle attività affidate.

 

          Art. 12 bis. (Coordinamenti continentali dei giovani toscani all’estero). [21]

     1. La Giunta regionale, su proposta del comitato direttivo dei toscani all’estero, riconosce i coordinamenti continentali dei giovani, individuati con riferimento al continente quali organismi intermedi con il compito di:

     a) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell’area di riferimento;

     b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

     c) eleggere i propri rappresentanti nel comitato direttivo dei toscani all’estero, secondo quanto stabilito dall’articolo 10;

     d) curare i rapporti con il forum dei giovani e con il comitato direttivo.

     2. Ai coordinamenti continentali dei giovani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3.

 

     Art. 13. (Indennità).

     1. Ai componenti degli organismi di cui agli artt. 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 12 bis, è riconosciuto il trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione ad iniziative ed a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del Presidente del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero [22].

     2. Al Vice Presidente vicario dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità mensile lorda pari al 15% dell'indennità spettante ai consiglieri regionali; al secondo Vice Presidente l'indennità spetta nella misura lorda del 10% dell'indennità dei consiglieri regionali.

 

     Art. 14. (Comitato Scientifico).

     1. E' costituito un Comitato Scientifico con funzioni di consulenza per i progetti e le iniziative culturali oggetto della presente legge.

     2. Il Comitato è composto di numero sette esperti di comprovata esperienza nel settore di cui tre designati dal Consiglio regionale.

     3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

     4. Ai componenti del Comitato è corrisposta una indennità di presenza la cui misura è definita con deliberazione della Giunta regionale in analogia a quanto previsto per gli organismi operanti nella Regione. Ai medesimi spettano inoltre i rimborsi delle spese di trasferta determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

 

     Art. 15. (Attività amministrative e di supporto).

     1. Le attività amministrative e di segreteria connesse all'attività degli organismi di cui al presente Titolo sono assicurate dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di Attività Internazionali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1999 con i fondi stanziati in bilancio sui capitoli 00845 e 17040. Le declaratorie sono modificate come appresso indicato:

     - cap. 00845 "Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali (L.R. 09/04/1999, n. 19)"

     - cap. 17040 "Interventi in favore dei toscani all'estero (L.R. 09/04/1999, n. 19)"

     2. I rimborsi spese e le competenze dovuti agli organismi di cui al Titolo III trovano copertura sul cap. 00720 del bilancio 1999.

     3. Per gli anni successivi al 1999 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 17. (Abrogazioni).

     1. La legge regionale 19 marzo 1990, n. 16 "Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali", la legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 "Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie", la legge regionale 16 dicembre 1993, n. 95 "Modifiche alla L.R. 19.3.90 n. 17 - Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie" e la legge regionale 5 giugno 1998, n. 27 «Legge Regionale 19.3.1990 n. 17 "Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie". Modifiche ed integrazioni» e successive modificazioni, sono abrogate, fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. (Norma transitoria). [23]


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 22 maggio 2009, n. 26, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[4] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[5] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[6] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[7] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[9] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[10] Lettera così modificata dall’art. 5 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[11] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[12] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[14] Articolo aggiunto dall’art. 8 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[15] Lettera così sostituita dall’art. 9 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[16] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[17] Lettera aggiunta dall’art. 10 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[18] Lettera così modificata dall’art. 11 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[19] Lettera così sostituita dall’art. 11 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[20] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[21] Articolo aggiunto dall’art. 12 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[22] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 4 agosto 2003, n. 41.

[23] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.