§ 4.6.26 - L.R. 3 marzo 1999, n. 9.
Norme in materia di commercio su aree pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:03/03/1999
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Requisiti per l'esercizio dell'attività).
Art. 4.  (Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche su posteggio).
Art. 5.  (Bando comunale e procedure per l'assegnazione dei posteggi).
Art. 6.  (Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante).
Art. 7.  (Revoca e sospensione dell'autorizzazione).
Art. 8.  (Reintestazione dell'autorizzazione).
Art. 9.  (Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche).
Art. 10.  (Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere).
Art. 11.  (Norme in materia di soppressione e qualificazione dei mercati).
Art. 12.  (Modalità di funzionamento dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali).
Art. 13.  (Orari del commercio su aree pubbliche).
Art. 14.  (Poteri sostitutivi).
Art. 15.  (Norme transitorie).
Art. 16.  (Abrogazioni).


§ 4.6.26 - L.R. 3 marzo 1999, n. 9.

Norme in materia di commercio su aree pubbliche.

(B.U. 12 marzo 1999, n. 7).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge è adottata in attuazione del Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Per commercio sulle aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

     2. Per aree pubbliche si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

     3. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.

     4. Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

     5. Per posteggio fuori mercato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.

     6. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

     7. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.

     8. Per operatore con posteggio si intende il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni e rinnovabile.

     9. Per operatore itinerante si intende il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale su qualsiasi area purché in forma itinerante.

     10. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.

     11. Per concessione si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato di cui al comma 5.

     12. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

     13. Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

     14. Ai soli fini del calcolo del rapporto di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h), per posteggio/giorno si intende il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.

     15. Ai soli fini del calcolo del rapporto di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h), per unità commerciale si intende una superficie di vendita convenzionale di mq. 150 in sede fissa.

 

     Art. 3. (Requisiti per l'esercizio dell'attività).

     1. Il commercio su aree pubbliche è svolto da persone fisiche o società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998 ed al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 6.

 

     Art. 4. (Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche su posteggio).

     1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione decennale del posteggio di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998 sono rilasciate dal Comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale ed alla partecipazione alle fiere con il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 6 comma 5.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

     3. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di 2 posteggi nello stesso mercato o fiera. Sono fatte salve le società di persone alle quali può essere concessa l'autorizzazione fino al due per cento dei posteggi del mercato con un minimo di due posteggi.

     4. Le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni sono presentate al Comune dove ha sede il posteggio entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando comunale di cui all'articolo 5.

     5. Il Comune rilascia la concessione del posteggio a seguito della definizione di una graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 comma 5.

     6. In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentita, su delega, ai dipendenti e collaboratori familiari. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

 

     Art. 5. (Bando comunale e procedure per l'assegnazione dei posteggi).

     1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione i Comuni fanno pervenire alla Giunta regionale, al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, i bandi comunali con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato la cui assegnazione è disciplinata dal regolamento comunale.

     2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno.

     3. La Regione, entro 30 giorni dalle date di cui al comma 2, provvede alla pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

     4. Il bando comunale deve contenere:

     a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio e la circostanza dell'eventuale inserimento dello stesso in un mercato di nuova istituzione;

     b) l'elenco dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998;

     c) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;

     d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

     5. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione per i mercati e la concessione per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda. In ogni caso, a parità di condizioni, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Per l'assegnazione di posteggi nelle fiere promozionali a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese. A parità di anzianità il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

     6. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, in base agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992, il Comune redige apposita graduatoria sulla base degli stessi criteri di cui al comma 5.

     7. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è effettuata secondo i criteri stabiliti dal Comune ai sensi dell'articolo 28 comma 15 del D.Lgs. 114/1998.

     8. Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse o nei casi di cui all'articolo 11, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito dello stesso Comune.

     9. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte di soggetti privati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, il Comune attribuisce priorità assoluta ai soggetti che abbiano conferito l'area.

 

     Art. 6. (Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante).

     1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 114/1998 è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Il possesso di tale autorizzazione consente all'operatore itinerante di esercitare l'attività commerciale nei posteggi delle fiere ai sensi dell'articolo 5, nonché nei posteggi dei mercati e delle fiere, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12.

     2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine stabilito. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998.

     3. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di un'autorizzazione. Il titolare può delegare, secondo quanto previsto all'articolo 4 comma 6, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998.

     4. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare

dell'autorizzazione il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa provvede, entro trenta giorni, a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione.

     5. Il Comune in cui ha sede la fiera rilascia, con le modalità di cui all'articolo 5, la concessione decennale del posteggio della fiera.

 

     Art. 7. (Revoca e sospensione dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione, l'operatore itinerante, o per quest'ultimo il delegato ai sensi dell'articolo 6 comma 3, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998.

     2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

     a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio. Il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;

     b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

     3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di cui al comma 2, la comunica all'interessato fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

     4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione la sospensione è disposta con separato provvedimento.

     5. La concessione del posteggio nelle fiere è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio.

 

     Art. 8. (Reintestazione dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro oggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98; la domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.

     2. L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentate per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentati legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998; gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.

     3. Nel caso di operatori in concessione la reintestazione è effettuata dal Comune sede del posteggio.

     4. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal Comune che l'ha rilasciata in caso di residenza del reintestatario nel Comune stesso. Nel caso di residenza in altro Comune si applica la procedura prevista per il cambio di residenza di cui all'articolo 6 comma 4.

     5. Il reintestatario dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze, possedute dal precedente titolare.

     6. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione rilasciata per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

 

     Art. 9. (Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche).

     1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, sentite le associazioni di categoria a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" e riconosciute dalla Regione, approvano il Piano per il commercio sulle aree pubbliche. Il Piano ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

     2. Il Piano di cui al comma 1 contiene:

     a) la ricognizione delle aree destinate al commercio su posteggi in concessione con l'indicazione delle differenti tipologie merceologiche riferite ai mercati e alle fiere esistenti, con i necessari riferimenti alle rispettive date e periodicità di svolgimento e con l'individuazione delle specifiche aree e dei posteggi su cartografia in scala adeguata;

     b) l'individuazione di nuovi mercati e nuove fiere;

     c) l'individuazione di mercati e fiere da spostare, ridurre, sopprimere e l'individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli ambulanti;

     d) l'analisi delle caratteristiche commerciali di ciascun mercato in termini di fatturato medio annuale stimato e del relativo bacino di utenza, nonché la superficie media dei posteggi;

     e) l'individuazione dei posteggi fuori mercato;

     f) l'individuazione delle aree che presentano le necessarie compatibilità per il futuro eventuale utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche su posteggio;

     g) l'analisi finalizzata all'individuazione delle interrelazioni tra la popolazione residente e turistica, le differenti tipologie di strutture di vendita, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

     h) l'individuazione dell'eventuale incremento del rapporto tra posteggi/giorno e le unità commerciali, da prevedere nel triennio di validità del Piano;

     i) l'individuazione delle aree su cui è vietato l'esercizio dell'attività di commercio itinerante;

     l) il regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

     3. I Piani comunali individuano espressamente, per ogni mercato e fiera, un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap. Il numero di tali posteggi non può essere inferiore al due percento del totale delle autorizzazioni complessive riferite al mercato o alla fiera, con un minimo di uno. Tali posteggi non sono considerati nel calcolo del rapporto di cui al comma 2 lettera h). Nel caso in cui sussistono oggettivi impedimenti per la localizzazione di tali posteggi in un mercato o fiera esistenti, il Comune può localizzarli nelle immediate vicinanze o in altri mercati o fiere in ulteriori aree caratterizzate dalla compatibilità di cui al comma 2 lettera f).

     4. Il regolamento di cui al comma 2 lettera l) dispone, per ciascun mercato o fiera, in ordine a:

     a) la tipologia del mercato o della fiera;

     b) i giorni e l'orario di svolgimento;

     c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi relativi al settore alimentare e a quello non alimentare;

     d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;

     e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

     f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12;

     g) le modalità di assegnazione dei posteggi fuori mercato;

     h) le modalità di trasferimento in altro posteggio dell'operatore già titolare di concessione nell'ambito dello stesso mercato;

     i) le modalità di registrazione delle presenze;

     l) le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di soppressione, riduzione o spostamento del mercato;

     m) le modalità e i criteri per l'assegnazione dei posteggi delle fiere promozionali riservati ai soggetti iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima del cinquanta percento dei posteggi da assegnare;

     n) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.

     5. Per la definizione delle aree dove è vietato l'esercizio del commercio itinerante i Comuni tengono conto dei seguenti criteri:

     a) tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale;

     b) sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;

     c) incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;

     d) incompatibilità di carattere igienico-sanitario;

     e) incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.

 

     Art. 10. (Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere).

     1. Ai fini dell'individuazione di nuovi mercati e fiere e di nuovi posteggi, anche a seguito di soppressione, i Piani comunali possono prevedere un incremento dei posteggi tale da non superare il limite del venti percento del rapporto tra posteggi giorno e unità commerciali, rilevato e analizzato nella parte del Piano di cui all'articolo 9 comma 2 lettera h).

     2. Prioritariamente all'incremento del numero dei posteggi, il Comune deve garantire che in ogni mercato o fiera la dimensione media dei posteggi già istituiti sia di mq. 25. Nel calcolo della dimensione media non sono considerati i posteggi fuori mercato.

     3. Ai fini dell'individuazione delle aree destinate a nuovi mercati o nuove fiere e dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche su posteggio, i Comuni tengono conto:

     a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni statali in materia;

     b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico- sanitario;

     c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici;

     d) della dimensione minima del posteggio fissata in mq. 25 per i mercati.

     4. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del Piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" e riconosciute dalla Regione e le organizzazioni delle categorie degli operatori del commercio maggiormente rappresentative.

     E' comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del Piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.

     5. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 28 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 114/1998, essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa.

 

     Art. 11. (Norme in materia di soppressione e qualificazione dei mercati).

     1. Per lo spostamento o la soppressione di un mercato ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" e riconosciute dalla Regione, e individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e gli operatori interessati, di prevedere termini diversi per il trasferimento.

     2. Per la qualificazione dei centri storici e delle aree urbane, anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree periferiche, il Comune ha la facoltà di promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati. Gli accordi sono finalizzati alla ristrutturazione delle aree e alla qualificazione dei servizi e possono prevedere specifiche procedure e modalità, nel rispetto delle indicazione del Piano comunale.

 

     Art. 12. (Modalità di funzionamento dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali).

     1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall'articolo 2 comma 12. A parità di condizioni si tiene conto di quanto stabilito dal regolamento comunale.

     2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune a soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1.

     3. Il Comune, previo bando pubblico, può approvare apposite convenzioni con consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere. Per l'attribuzione del servizio il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano nel mercato.

     4. Il Comune può affidare l'intera gestione delle fiere promozionali a consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria od a singoli operatori in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali [1].

 

     Art. 13. (Orari del commercio su aree pubbliche).

     1. Gli indirizzi per gli orari di vendita, per ciascun mercato o fiera, sono stabiliti ai sensi della legge regionale 22 luglio 1998 n. 38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città".

 

     Art. 14. (Poteri sostitutivi).

     1. In caso di mancata adozione del Piano comunale entro il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 9, la Regione provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 "Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura conferiti alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112". L'eventuale intervento della Regione, in via sostitutiva, resta in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

 

     Art. 15. (Norme transitorie).

     1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate agli operatori su posteggio, ai sensi della normativa previgente, in tante autorizzazioni di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 114/1998, quante sono le concessioni già rilasciate;

     b) i Comuni competenti ai sensi dell'articolo 6 convertono d'ufficio le relative autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, nelle nuove autorizzazioni di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 114/1998.

     2. La conversione d'ufficio di cui al comma precedente comporta l'annotazione su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 114/1998.

     3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione recante l'indicazione delle caratteristiche merceologiche da allegare all'autorizzazione già rilasciata.

     4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, conservano comunque validità le autorizzazioni già rilasciate.

     5. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 comma 1, il Comune non può rilasciare nuove autorizzazioni di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998.

     6. I Comuni hanno la facoltà, anche prima dell'adozione del Piano comunale, di individuare, per ogni mercato, mercato stagionale o fiera e previa modifica dei propri atti deliberativi, un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap, nella misura stabilita all'articolo 9 comma 3.

     7. A partire dal 1 gennaio 1999 è soppressa la tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 4 agosto 1998 n. 49 «Integrazione e modifiche alla L.R. 3.2.1995, n. 16 "Delega e organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche"».

 

     Art. 16. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate la legge regionale 3 febbraio 1995 n. 16 "Delega e organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche", la legge regionale 4 agosto 1998 n. 49 «Integrazione e modifiche alla L.R. 3.2.1995, n. 16 "Delega e organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche"» e la legge regionale 2 gennaio 1996, n. 3 "Trattamento economico dei membri della commissione regionale in materia di commercio su aree pubbliche".

 

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 21.