§ 3.2.49 - L.R. 2 settembre 1992, n. 42.
Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:02/09/1992
Numero:42


Sommario
Art. 13.  Organizzazione dei servizi di assistenza nelle Aziende unità sanitarie locali.
Art. 14.  Il coordinatore dei servizi sociali.


§ 3.2.49 - L.R. 2 settembre 1992, n. 42.

Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale. [1]

(B.U. 11 settembre 1992, n. 52).

 

     Artt. 1. - 12.

     (Omissis).

 

Art. 13. Organizzazione dei servizi di assistenza nelle Aziende unità sanitarie locali. [2]

     1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale l'Azienda unità sanitaria locale articola la propria organizzazione secondo quanto previsto dal capo II e dal capo III della L.R. 2 gennaio 1995, n. 1.

     2. La responsabilità della direzione di unità operativa di assistenza sociale è affidata:

     a) per il personale iscritto nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale, a soggetti che rivestono la qualifica funzionale di assistente sociale coordinatore;

     b) per il personale del comparto degli Enti locali, comandato o messo a disposizione dell'Azienda unità sanitaria locale e assegnato al dipartimento di assistenza sociale, a soggetti che rivestono le seguenti qualifiche funzionali:

     - istruttore direttivo assistente sociale o qualifiche di livello equivalente di VII livello o superiore in possesso del diploma di assistente sociale e con formale assegnazione al settore dei servizi sociali.

     3. I soggetti che rivestono le posizioni giuridiche di cui al comma 2, lett. a) e b), devono inoltre essere in possesso di almeno cinque anni di esperienze lavorative nel settore dei servizi sociali risultanti da formali provvedimenti di assegnazione.

     4. Per la nomina dei Direttori di Unità Operativa e dei responsabili delle aree funzionali del dipartimento di assistenza sociale delle Aziende unità sanitarie locali l'incarico di responsabilità viene attribuito dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore dei servizi sociali, previo parere della Conferenza dei Sindaci competente per territorio [3]

 

     Art. 14. Il coordinatore dei servizi sociali. [4]

     1. Il coordinatore dei servizi sociali coadiuva il direttore generale ed, in particolare:

     - presta assistenza nei rapporti intrattenuti con l'esecutivo della conferenza dei sindaci;

     - fornisce pareri sugli atti relativi alle materie di competenza;

     - svolge attività d'indirizzo e di supporto nei confronti dei responsabili delle strutture organizzative con riferimento agli aspetti organizzativi e di coordinamento dei servizi.

     2. Il coordinatore dei servizi sociali dirige e coordina le attività socio-assistenziali dell'Azienda unità sanitaria locale e quelle ad essa delegate ai sensi dell'art. 5, fornisce pareri obbligatori, per quanto di propria competenza, sugli atti del direttore generale dell'Azienda, assume gli atti delegati dal direttore generale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 29 giugno 1994, n. 49, esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla normativa statale e regionale in materia;

     3. Il coordinatore dei servizi sociali della Aziende unità sanitaria locale è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, sentita la conferenza dei sindaci. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

     4. Possono essere nominati coordinatori dei servizi sociali della Azienda unità sanitaria locale i laureati in sociologia o in discipline equipollenti con corso di laurea in sociologia o a indirizzo sociologico e gli assistenti sociali iscritti all'albo di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84. Ai fini della nomina, i soggetti non devono avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età e devono avere svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-professionale in enti o strutture di assistenza sociale pubblici o privati di media o grande dimensione. In sede di prima applicazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 527 del 21 dicembre 1995 "Piano sanitario regionale 1996-98", possono essere altresì nominati coloro i quali abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di coordinatore dei servizi sociali delle unità sanitarie locali confluite nelle Aziende sanitarie e non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

     5. Al coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dall'art. 3 bis, commi 8 e 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento economico del coordinatore dei servizi sociali è determinato con deliberazione della giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo conto della complessità delle funzioni ed, in particolare dell'esercizio della delega dei singoli Enti locali all'Azienda U.S.L. ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 [5].

     6. Gli oneri per il coordinatore dei servizi sociali sono ripartiti in eguale misura tra gli Enti locali interessati e l'Azienda unità sanitaria locale nei casi di gestione delegata.

 

     Artt. 15. - 34.

     (Omissis).

 


[1] Legge abrogata dall'art. 67 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 72, con esclusione degli articoli 13 e 14, come disposto dall'art. 67 cit. della medesima L.R. 72/97.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 1996, n. 25.

[3] Comma così sostituito dall'art. 65, comma 1, della L.R. 3 ottobre 1997, n. 72.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 marzo 1996, n. 25.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 73.