§ 3.1.51 - L.R. 1 settembre 1986, n. 41.
Commissioni esaminatrici dei concorsi di esame per l'assunzione del personale del servizio sanitario. Norme provvisorie per i compensi spettanti ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:01/09/1986
Numero:41


Sommario
Art. unico.      1) La presente legge detta norme provvisorie in ordine ai compensi spettanti ai componenti le commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici di assunzione del personale del Servizio Sanitario [...]


§ 3.1.51 - L.R. 1 settembre 1986, n. 41. [1]

Commissioni esaminatrici dei concorsi di esame per l'assunzione del personale del servizio sanitario. Norme provvisorie per i compensi spettanti ai componenti.

 

Art. unico.

     1) La presente legge detta norme provvisorie in ordine ai compensi spettanti ai componenti le commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici di assunzione del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

     Le disposizioni della presente legge avranno vigore fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6, ultimo comma, del D.M. Sanità 30 gennaio 1982 concernente la disciplina delle procedure concorsuali per il personale del S.S.N. e si applicheranno alle commissioni esaminatrici costituite antecedentemente all'emanazione del decreto medesimo.

     2) Le indennità da corrispondersi ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici di assunzione del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono determinate, con deliberazione dell'organo che ha bandito il concorso, in misura non superiore ai seguenti importi, con riguardo alla complessità delle operazioni concorsuali ed al numero dei candidati ammessi:

     - L. seicentomila, per concorsi fino a 20 candidati;

     - L. un milione, per concorsi con oltre 20 candidati e fino a 100;

     - L. un milione cinquecentomila, per concorsi con oltre 100 candidati.

     3) Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi del settimo comma dell'art. 6 del D.M. Sanità 30-1-82, le indennità di cui al comma precedente verranno suddivise fra i componenti ed i segretari delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.

     4) Qualora si renda necessario disporre sostituzioni nel corso del procedimento, l'indennità di cui alla presente legge è ripartita tra il componente sostituito ed il sostituto in proporzione al numero delle sedute alle quali sono stati rispettivamente presenti.

     5) Ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici, delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza nominate ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 6 del predetto Decreto, competono altresì, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, alle condizioni e nella misura stabilita dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.

     6) Agli oneri relativi alle commissioni nominate ai sensi dell'art. I I della L.R. 16 dicembre 1982, n. 91, sarà fatto fronte per il 1986 con i fondi di cui al Cap. 17100 del bilancio del corrente esercizio. Per gli anni successivi sarà fatto fronte con i fondi di cui al corrispondente capitolo.

     Agli oneri per le commissioni nominate ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sarà fatto fronte dalle unità sanitarie locali con i fondi appositamente stanziati nei propri bilanci.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 11 della L.R. 14 ottobre 1999, n. 53, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del R.R. 24 dicembre 1999, n. 5.