§ 3.1.35 - L.R. 1 giugno 1983, n. 36 .
Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:01/06/1983
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Le Unità sanitarie locali operano nel rispetto dei principi fissati dall'art. 32 della Costituzione per il soddisfacimento dei diritti individuali e degli interessi della collettività inerenti [...]
Art. 2.      Agli effetti del trattamento sanitario e assistenziale nell'ambito dei servizi e dei presidi delle Unità sanitarie locali, gli operatori devono tenere comportamenti che non inducano in stato di [...]
Art. 3.      I servizi delle Unità sanitarie locali erogano agli utenti prestazioni compatibili con i modelli organizzativi e funzionali fissati dalle leggi nazionali e regionali, perseguendo la migliore [...]
Art. 4.      La Giunta regionale, nell'ambito del piano per l'edilizia sanitaria, su richiesta degli Organi di gestione delle Unità sanitarie locali, propone al Consiglio regionale interventi per opere di [...]
Art. 5.      Gli utenti hanno diritto ad ottenere informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dei servizi, i compiti e le attribuzioni di amministratori e operatori. A tale fine il Comitato di [...]
Art. 6.      Fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale o sperimentale, nè alcun intervento assistenziale, sono praticati [...]
Art. 7.      I servizi dell'Unità sanitaria locale sono organizzati in modo da assistere, finché possibile, gli utenti nel proprio ambiente di vita, evitando istituzionalizzazioni non necessarie in presidi [...]
Art. 8.      L'utente ha diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, per motivi organizzativi, anche di carattere contingente, nel presidio in cui è ospitato non si può provvedere in tempi [...]
Art. 9.      Il medico operante nei vari presidi e il medico di fiducia del paziente si consultano per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi ed alla cura.
Art. 10.      Il malato utente dei presidi residenziali ha diritto al rispetto del pudore del suo corpo e alla protezione della sua vita privata.
Art. 11.      Nei presidi residenziali, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, il regime dietetico deve tener conto delle esigenze manifestate dagli utenti in relazione alla loro convinzione religiosa.
Art. 12.      In tutti i presidi dell'Unità sanitaria locale gli utenti con ridotta autonomia sono messi in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni vitali e la propria vita di relazione.
Art. 13.      L'ufficio di direzione ed i coordinatori di settore predispongono piani per rendere quanto più compatibili le esigenze organizzative con gli orari ed i modi della vita civile degli utenti senza [...]
Art. 14.      Durante la degenza in ospedale il paziente ha diritto di mantenere i propri rapporti familiari e sociali negli orari fissati per ogni reparto, compatibilmente con le strutture esistenti con le [...]
Art. 15.      Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psico-affettivo del minore in età evolutiva ed allo sviluppo armonico della sua personalità, i servizi delle Unità sanitarie locali propri o [...]
Art. 16.      Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psico-terapeutici oltre ad informare costantemente i genitori sullo stato di salute psico-fisico del minore, devono dare [...]
Art. 17.      Quando il genitore nell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 6, 6° comma, nega il proprio consenso ad attività diagnostica, terapeutica od assistenziale, l'operatore che ritiene tale [...]
Art. 18.      Quando si rende necessario il ricovero del minore presso ospedali o case di cura convenzionate della Regione uno dei genitori ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del [...]
Art. 19.      Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, all'atto della istituzione e della riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, nell'ambito dei [...]
Art. 20.      L'Unità sanitaria locale assicura la presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza e di animazione, all'interno dei reparti ospedalieri e di altri presidi ospitanti minori allo scopo [...]
Art. 21.      Al fine di stabilire un corretto rapporto con gli utenti e di eliminare eventuali disfunzioni, gli operatori dipendenti o convenzionati delle Unità sanitarie locali ricevono per quanto concerne [...]
Art. 22.      Gli utenti che, avendo protestato i propri diritti nei modi di cui all'art. 21, non ritengono esaurienti le spiegazioni ricevute, possono rivolgere reclamo iscritto al Presidente del Comitato di [...]
Art. 23.      Se all'interessato non viene fornita adeguata giustificazione entro 20 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero la violazione del diritto continua o si ripete, l'utente può chiedere per [...]
Art. 24.      Il Difensore civico sente direttamente sui fatti segnalati qualsiasi operatore dipendente o convenzionato dell'Unità sanitaria locale.
Art. 25.      Il Difensore civico segnala all'Assemblea e al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale e alla Giunta regionale i ritardi e le irregolarità accertati, informando l'utente che ha [...]
Art. 26.      Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore civico invia, per ciascuna Unità sanitaria locale, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente della Giunta [...]
Art. 27.      I rilievi formulati dal Difensore civico circa il comportamento di operatori dipendenti sono acquisiti, in caso di apertura di procedimento disciplinare, dall'ufficio od organo competente a [...]
Art. 28.      Nei confronti degli amministratori e dei diversi operatori a qualsiasi titolo dipendenti dall'Unità sanitaria locale si applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 29.      Sono fatti salvi i gravami proposti in via amministrativa e giudiziaria previsti dalle leggi vigenti.


§ 3.1.35 - L.R. 1 giugno 1983, n. 36 [1].

Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità

Sanitarie Locali.

 

 

Titolo I

AMBITI DI OPERATIVITA' DELLA LEGGE

E FINALITA' DEGLI INTERVENTI

 

Art. 1.

     Le Unità sanitarie locali operano nel rispetto dei principi fissati dall'art. 32 della Costituzione per il soddisfacimento dei diritti individuali e degli interessi della collettività inerenti la tutela della salute fisica e psichica sanciti dalla legge 23-12-78 n. 833 e successive integrazioni e modificazioni.

     L'attività degli amministratori e degli operatori delle Unità sanitarie locali è obiettivamente finalizzata ad assicurare prestazioni adeguate ai bisogni dell'utente delle Unità Sanitarie Locali.

     La partecipazione dei cittadini, anche attraverso la formulazione di rilievi nelle forme previste dalle norme di cui al Titolo V della presente legge, concorre alla verifica sull'andamento delle attività assistenziali affidata alla Regione dall'art. 13, primo comma della legge 26-4-1982, n. 181.

 

     Art. 2.

     Agli effetti del trattamento sanitario e assistenziale nell'ambito dei servizi e dei presidi delle Unità sanitarie locali, gli operatori devono tenere comportamenti che non inducano in stato di soggezione l'utente rispettando, altresì, le sue convinzioni religiose, filosofiche e politiche secondo i principi della pari dignità umana.

     Analogamente a quanto dispongono le norme contenute negli articoli 19 e 25 della legge 23-12-78 n. 833 gli operatori sono tenuti al rispetto della volontà del cittadino di ricorrere a luoghi di diagnosi e cura sia ambulatoriali che di ricovero nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari e conformemente alle vigenti disposizioni.

     Per la ricerca e la sperimentazione clinica del farmaco sull'uomo sono richiamate le norme contenute nella legge regionale 25-8-78 n. 59 e successive modificazioni.

 

 

Titolo II

ORGANIZZAZIONE SOCIO-SANITARIA E DIRITTI COLLETTIVI

 

     Art. 3.

     I servizi delle Unità sanitarie locali erogano agli utenti prestazioni compatibili con i modelli organizzativi e funzionali fissati dalle leggi nazionali e regionali, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e costantemente verificando la corrispondenza delle strutture al tipo e grado delle infermità accertate.

     E' compito principale degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali rimuovere ostacoli di carattere organizzativo, tecnico e amministrativo che non permettano o ritardino la regolare erogazione delle prestazioni.

     Al fine di promuovere migliori interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel complesso unificato dei servizi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 della L.R. 19-12-79 n. 63, gli operatori delle Unità sanitarie locali, anche su istanza degli utenti secondo quanto previsto dal successivo art. 21 inoltrano, in forma congiunta o individuale, all'Ufficio di direzione di cui all'art. 17 della L.R. 24-5-80 n. 71, motivati rilievi e proposte in merito alla erogazione delle prestazioni ed al grado di efficienza delle attrezzature.

     L'Ufficio di direzione nel rispetto della competenza dei singoli servizi delle Unità sanitarie locali, esprime ai competenti organi di gestione il proprio parere in ordine ai rilievi ed alle proposte di cui al precedente comma.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale, nell'ambito del piano per l'edilizia sanitaria, su richiesta degli Organi di gestione delle Unità sanitarie locali, propone al Consiglio regionale interventi per opere di costruzione o ristrutturazione di locali da destinare a biblioteche o sale di soggiorno affinché i malati possano continuare i propri rapporti familiari e sociali durante la degenza nonché coltivare i propri interessi culturali.

     L'Ufficio di direzione delle Unità sanitarie locali predispone un programma articolato per consentire il realizzarsi nei presidi di una degenza personalizzata attraverso spazi ed arredi riservati al ricoverato.

 

 

Titolo III

CONSENSO E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

DIRITTI INDIVIDUALI

 

     Art. 5.

     Gli utenti hanno diritto ad ottenere informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dei servizi, i compiti e le attribuzioni di amministratori e operatori. A tale fine il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali è impegnato a rendere manifesti con opportuni mezzi di informazione i dati di conoscenza necessari.

     Analogamente a quanto precede, l'utente è posto in condizione di identificare, in base a elementi obiettivi, il profilo professionale e la posizione funzionale degli operatori e quindi di conoscere il nome dei medici direttamente responsabili del coordinamento e dell'espletamento delle indagini e delle cure. Il ricoverato ha diritto di chiedere loro una informazione completa riguardante la diagnosi, anche provvisoria, e la prognosi in termini per lui facilmente comprensibili.

     Qualora il sanitario ravvisi l'inopportunità di una informazione diretta, i dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione dei familiari o, in mancanza, di coloro che si occupano del ricoverato.

     Nei rispettivi reparti sono stabiliti i giorni e le ore durante i quali gli operatori forniscono informazioni sullo stato di salute del degente, salvo parere contrario dello stesso.

     Le dichiarazioni dell'utente agli operatori sanitari e sociali nonché le indagini e i trattamenti cui egli è stato sottoposto hanno carattere riservato.

 

     Art. 6.

     Fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale o sperimentale, nè alcun intervento assistenziale, sono praticati contro la volontà dell'interessato che, salvo casi di urgente necessità, è messo in condizione di rendersi conto di quanto gli viene proposto.

     Il paziente ha il diritto di chiedere all'operatore e di ottenere informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi indagine o trattamento, soprattutto per quanto concerne i disagi, i rischi e la durata.

     Il paziente ha diritto di essere informato su indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguiti altrove.

     Qualora l'utente rifiuti il consenso ad un intervento ritenuto indispensabile, il medico richiede il rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte dell'interessato o dei suoi familiari o di chi lo rappresenta.

     Il malato ha diritto di dettare brevi informazioni, da inserire per iscritto in apposita sezione della cartella clinica, sul suo stato di salute, su eventuali incompatibilità con la terapia in atto e su quanto altro egli crede opportuno, per informare ufficialmente i sanitari delle sue condizioni ed allo scopo di rendere possibile in caso di errori diagnostici e terapeutici, l'accertamento di eventuali responsabilità.

     Allorché il malato è completamente o parzialmente incapace, di diritto o di fatto, di far valere i diritti di cui ai comma precedenti, gli stessi sono esercitati dalla persona che lo rappresenta per legge.

 

     Art. 7.

     I servizi dell'Unità sanitaria locale sono organizzati in modo da assistere, finché possibile, gli utenti nel proprio ambiente di vita, evitando istituzionalizzazioni non necessarie in presidi residenziali.

 

     Art. 8.

     L'utente ha diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, per motivi organizzativi, anche di carattere contingente, nel presidio in cui è ospitato non si può provvedere in tempi ragionevoli alle sue necessità di assistenza, diagnosi e cura.

     Il trasferimento in altro presidio può avvenire solo nell'interesse dell'utente o per un più vasto interesse generale, quando le condizioni dell'interessato lo consentano e, salvo i casi di urgenza, quando egli ha ricevuto tutte le informazioni sulla necessità di un simile provvedimento e sulle alternative ad esso.

     Se la degenza in ospedale si prolunga senza apparente giustificazione, il malato ha diritto di conoscerne il motivo in modo esauriente.

 

     Art. 9.

     Il medico operante nei vari presidi e il medico di fiducia del paziente si consultano per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi ed alla cura.

     Al momento della dimissione dall'ospedale sono forniti per iscritto al medico di fiducia tutti i dati utili a garantire una continuità di trattamento.

 

     Art. 10.

     Il malato utente dei presidi residenziali ha diritto al rispetto del pudore del suo corpo e alla protezione della sua vita privata.

 

     Art. 11.

     Nei presidi residenziali, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, il regime dietetico deve tener conto delle esigenze manifestate dagli utenti in relazione alla loro convinzione religiosa.

 

     Art. 12.

     In tutti i presidi dell'Unità sanitaria locale gli utenti con ridotta autonomia sono messi in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni vitali e la propria vita di relazione.

 

     Art. 13.

     L'ufficio di direzione ed i coordinatori di settore predispongono piani per rendere quanto più compatibili le esigenze organizzative con gli orari ed i modi della vita civile degli utenti senza costituire intralcio all'attività sanitaria.

     Per il fine di cui al precedente comma il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale adotta appositi provvedimenti in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 32 del D.P.R. 20-12-79 n. 761.

 

     Art. 14.

     Durante la degenza in ospedale il paziente ha diritto di mantenere i propri rapporti familiari e sociali negli orari fissati per ogni reparto, compatibilmente con le strutture esistenti con le esigenze terapeutiche ed organizzative.

     Il personale sanitario che ha assistito la donna durante la gravidanza partecipa all'assistenza in tutte le fasi del parto che si svolge nelle strutture pubbliche o convenzionate. La donna può richiedere la presenza di almeno una persona di sua fiducia nelle fasi del parto stesso.

     Secondo modalità stabilite dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, i pazienti possono riunirsi all'interno dell'ospedale, anche con la presenza dei familiari, per discutere i problemi che riguardano la loro condizione di ricoverati e promuovere iniziative in merito, anche con la presenza delle Associazioni aventi per finalità statutarie la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario.

 

 

Titolo IV

TUTELA DELLA PERSONALITA' DEL MINORE

 

     Art. 15.

     Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psico-affettivo del minore in età evolutiva ed allo sviluppo armonico della sua personalità, i servizi delle Unità sanitarie locali propri o convenzionati, garantiscono, sia nelle modalità organizzative dei presidi che nella attuazione dei trattamenti terapeutici ed assistenziali, il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative proprie del minore stesso.

     Tutti i diritti e le facoltà riconosciuti ai genitori, in caso di loro assenza, sono esercitati da chi si occupa del minore.

 

     Art. 16.

     Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psico-terapeutici oltre ad informare costantemente i genitori sullo stato di salute psico-fisico del minore, devono dare ogni informazione sugli atti cui sarà sottoposto, sui relativi tempi di esecuzione e il loro significato, terapeutico, facilitando la presenza dei genitori per un ruolo attivo e consapevole nella assistenza del minore stesso.

     Uno dei genitori ha facoltà di assistere il minore durante le visite mediche e ambulatoriali, nell'atto dei prelievi per esami laboratoristici e durante le medicazioni ogni qualvolta detta assistenza non ha controindicazioni igienico sanitarie.

     In deroga a quanto previsto dal comma precedente, quando la complessità di esecuzioni degli atti suggerisce limitazioni ovvero l'adozione di precauzioni, la opportunità e le modalità della presenza dei genitori vengono concordate con gli operatori interessati.

 

     Art. 17.

     Quando il genitore nell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 6, 6° comma, nega il proprio consenso ad attività diagnostica, terapeutica od assistenziale, l'operatore che ritiene tale scelta pregiudizievole per il minore chiede l'intervento del giudice minorile ai sensi dell'articolo 333 c.c.

 

     Art. 18.

     Quando si rende necessario il ricovero del minore presso ospedali o case di cura convenzionate della Regione uno dei genitori ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore.

     A tale scopo deve essere adottato ogni provvedimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare anche nelle ore notturne.

     Al genitore che assiste il minore ricoverato è assicurata la possibilità di consumare pasti in ospedale, secondo le tariffe fissate dall'organo dirigente dello stesso.

 

     Art. 19.

     Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, all'atto della istituzione e della riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, nell'ambito dei presidi pubblici e privati, in coerenza con la programmazione socio-sanitaria, viene previsto:

     a) per i reparti ostetrico-ginecologici, le modalità di trasformazione delle nursey in un sistema che consente la permanenza del neonato accanto alla madre;

     b) per i reparti pediatrici:

     - un numero di letti, anche mobili, per ogni stanza da destinarsi a uno dei genitori per il graduale raggiungimento di un indice pari al 75% di letti pediatrici, con un massimo di quattro letti per bambino e di tre per i genitori in ogni stanza;

     - un congruo numero di servizi igienici;

     - spazi riservati a sale gioco;

     - spazi riservati a facilitare la presenza dei genitori in ospedale (spogliatoi, ripostigli, ecc.).

 

     Art. 20.

     L'Unità sanitaria locale assicura la presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza e di animazione, all'interno dei reparti ospedalieri e di altri presidi ospitanti minori allo scopo di garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l'adattamento al nuovo ambiente del minore.

     Per le finalità di cui al comma precedente viene promossa la collaborazione delle associazioni del volontariato.

     Gli organi di amministrazione dell'Unità sanitaria locale stabiliscono intese con gli organi scolastici competenti volti ad organizzare, in locali idonei, attività didattiche ed integrative per i minori degenti al fine di agevolare il reinserimento nella scuola ed il diritto allo studio.

     E' consentita la possibilità di insegnamento ad opera di docenti scelti dai genitori.

     E' consentita la visita di coetanei ai minori degenti in strutture ospedaliere o ospiti di strutture residenziali.

     I minori ospiti nei reparti e nelle strutture di cui al comma precedente possono usare giocattoli o altri oggetti personali.

 

 

Titolo V

RIMOSTRANZE

INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO

 

     Art. 21.

     Al fine di stabilire un corretto rapporto con gli utenti e di eliminare eventuali disfunzioni, gli operatori dipendenti o convenzionati delle Unità sanitarie locali ricevono per quanto concerne l'attività di propria competenza le rimostranze degli utenti sul funzionamento dei servizi.

     Gli operatori addetti ad attività di servizio sociale sono interessati dagli utenti a problemi di carattere personale connessi al funzionamento dei servizi.

     Gli operatori sono tenuti a fornire agli utenti, con tempestività, una illustrazione convenientemente dettagliata, dei motivi che hanno indotto, al fine del migliore impiego delle risorse disponibili in relazione all'interesse degli utenti, ad adottare le particolari modalità di funzionamento del servizio oggetto delle rimostranze e dell'interessamento di cui al primo e secondo comma.

 

     Art. 22.

     Gli utenti che, avendo protestato i propri diritti nei modi di cui all'art. 21, non ritengono esaurienti le spiegazioni ricevute, possono rivolgere reclamo iscritto al Presidente del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale per violazione delle norme della presente legge.

     Il reclamo scritto deve essere consegnato direttamente all'operatore di cui all'art. 21, il quale è tenuto a trasmetterlo immediatamente al Presidente del Comitato di gestione che, a sua volta, lo trasmette all'Ufficio di Direzione dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 23.

     Se all'interessato non viene fornita adeguata giustificazione entro 20 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero la violazione del diritto continua o si ripete, l'utente può chiedere per iscritto l'intervento del Difensore civico, istituito con legge regionale 21 gennaio 1974 n. 8.

     Il Difensore civico invita il responsabile dell'Unità operativa interessata a fornire spiegazioni sui fatti denunciati, fissando il termine entro il quale la risposta deve essere fornita valendosi, se del caso, della collaborazione degli esperti di cui al seguente art. 24, ai quali è concessa facoltà di accesso alla documentazione e al personale relativi ai casi segnalati. Copia dell'invito viene trasmessa al Presidente del comitato di gestione. Qualora non sia stata data alcuna risposta al reclamo scritto, il Difensore civico invita anche il Presidente del Comitato di gestione a fornire spiegazioni sui motivi della mancata evasione del reclamo stesso.

     Quando la responsabilità dell'accaduto è fatta risalire a comportamento degli amministratori, il Difensore civico invita direttamente il Presidente del Comitato di gestione a fornire spiegazioni.

 

     Art. 24.

     Il Difensore civico sente direttamente sui fatti segnalati qualsiasi operatore dipendente o convenzionato dell'Unità sanitaria locale.

     Per le attività previste dalla presente legge il Difensore civico si avvale della collaborazione tecnico-professionale di operatori in servizio presso le Unità sanitarie locali della Toscana o presso l'Amministrazione regionale previa intesa, rispettivamente, con il responsabile del servizio o con il coordinatore del dipartimento cui il dipendente è assegnato.

     Fino alla determinazione della dotazione organica prevista dall'art. 10, secondo comma, della L.R. 21 gennaio 1974 n. 8, su motivata richiesta del Difensore Civico promossa per i fini di cui alla presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta le misure transitorie necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico stesso.

 

     Art. 25.

     Il Difensore civico segnala all'Assemblea e al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale e alla Giunta regionale i ritardi e le irregolarità accertati, informando l'utente che ha presentato reclamo.

 

     Art. 26.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore civico invia, per ciascuna Unità sanitaria locale, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea dell'Unità sanitaria locale, ai Sindaci dei comuni associati ed agli organi di partecipazione di cui all'articolo 11 della Legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni.

     Il Presidente della Giunta regionale utilizza le relazioni del Difensore civico agli effetti di quanto previsto dall'art. 25 della Legge regionale 19 dicembre 1979 n. 63 e successive modificazioni.

 

 

Titolo VI

NORME SANZIONATORIE E FINALI

 

     Art. 27.

     I rilievi formulati dal Difensore civico circa il comportamento di operatori dipendenti sono acquisiti, in caso di apertura di procedimento disciplinare, dall'ufficio od organo competente a comminare la censura ovvero dalla Commissione di disciplina prevista dalla legge regionale 29 maggio 1982 n. 45.

     Analogamente si procede, per gli operatori convenzionati, da parte delle commissioni paritetiche di disciplina previste dall'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 28.

     Nei confronti degli amministratori e dei diversi operatori a qualsiasi titolo dipendenti dall'Unità sanitaria locale si applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

     La decadenza degli amministratori viene accertata e dichiarata dall'Organo che ha provveduto alla nomina.

 

     Art. 29.

     Sono fatti salvi i gravami proposti in via amministrativa e giudiziaria previsti dalle leggi vigenti.

 

 


[1] Pubblicata nel B.U. 8 giugno 1983, n. 28, parte prima.