§ 3.1.32 - L.R. 29 maggio 1982, n. 45.
Composizione e funzionamento delle Commissioni di disciplina delle Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:29/05/1982
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Composizione.
Art. 2.  Nomina dei membri.
Art. 3.  Designazione dei membri da parte delle Organizzazioni sindacali.
Art. 4.  Costituzione.
Art. 5.  Durata in carica e rinnovo dei componenti.
Art. 6.  Insediamento.
Art. 7.  Presidente.
Art. 8.  Membri.
Art. 9.  Segretario.
Art. 10.  Validità delle adunanze e delle deliberazioni.
Art. 11.  Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare.
Art. 12.  Norme transitorie.


§ 3.1.32 - L.R. 29 maggio 1982, n. 45. [1]

Composizione e funzionamento delle Commissioni di disciplina delle Unità Sanitarie Locali.

 

Art. 1. Composizione.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art 61 del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, in ogni Unità Sanitaria Locale è istituita una Commissione di disciplina composta di sei membri effettivi, di cui tre nominati dal Comitato di gestione e tre designati dalle Organizzazioni sindacali del personale.

     Per ciascun membro effettivo, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

     Tutti i membri, sia effettivi che supplenti, devono essere dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale.

     Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la Commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, dal competente ordine o collegio professionale.

 

     Art. 2. Nomina dei membri.

     Alla nomina dei tre membri effettivi di sua competenza il Comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

     Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il Comitato di gestione provvede, nella stessa seduta, e con le stesse modalità, alla nomina dei tre membri supplenti.

     Sempre nel corso della stessa seduta e dopo l'elezione dei supplenti, il Comitato di gestione individua per ciascun membro effettivo il rispettivo supplente.

 

     Art. 3. Designazione dei membri da parte delle Organizzazioni sindacali.

     Le designazioni dei membri effettivi e supplenti da parte delle Organizzazioni sindacali vengono richieste dal Presidente dell'Assemblea dell'U.S.L. alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Le Organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

     Nel comunicare le proprie designazioni, le Organizzazioni sindacali devono indicare per ciascun membro effettivo il rispettivo supplente. La Comunicazione delle designazioni effettuate deve essere fatta pervenire al Presidente del Comitato di gestione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo comma.

     Nel caso di mancato accordo tra le Organizzazioni sindacali sui nominativi da designare, e comunque alla scadenza del termine suddetto, il Comitato di gestione provvede autonomamente con le modalità di cui all'art. 2, tenuto conto delle designazioni eventualmente fatte pervenire dalle singole Organizzazioni sindacali.

 

     Art. 4. Costituzione.

     La Commissione di disciplina è costituita con deliberazione del Comitato di gestione.

     Con lo stesso provvedimento il Comitato di gestione nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione, scegliendo fra i membri effettivi di cui al primo comma del precedente art. 2, incarica delle funzioni di Segretario un dipendente del profilo professionale «Direttori Amministrativi», stabilisce la sede della Commissione.

 

     Art. 5. Durata in carica e rinnovo dei componenti.

     La Commissione di disciplina dura in carica tre anni.

     L'iniziativa per il rinnovo della Commissione spetta al Presidente del Comitato di gestione che è tenuto ad avviare le procedure previste dagli artt. 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

     Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della Commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi.

     In tal caso il Comitato di gestione, con propria deliberazione, dichiara lo scioglimento della Commissione e il Presidente avvia immediatamente le procedure di rinnovo.

     Il Presidente e i membri effettivi della Commissione non possono essere confermati. Il divieto si applica anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

 

     Art. 6. Insediamento.

     All'insediamento della Commissione di disciplina provvede il Presidente del Comitato di gestione, che ne verifica la regolare composizione.

     Immediatamente dopo le formalità di cui al precedente comma, il Presidente della Commissione di disciplina inizia a svolgere le funzioni di sua competenza.

 

     Art. 7. Presidente.

     Il Presidente della Commissione di disciplina convoca e presiede la stessa, ne firma gli atti e le deliberazioni e ne esegue le decisioni. Provvede inoltre all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della Commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge. In particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la Commissione e ne raccoglie le dichiarazioni.

 

     Art. 8. Membri.

     I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, se non nell'esercizio delle loro funzioni di componenti della Commissione.

     Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel rispettivo membro supplente, che interviene a tutte le riunioni della Commissione ma non può partecipare alla votazione e agli altri atti di competenza dell'organo disciplinare, salvo il caso di assenza o di legittimo impedimento del membro effettivo. Il membro supplente sostituisce altresì il membro effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina del nuovo effettivo.

     Le dimissioni dei membri effettivi o supplenti sono inviate al Presidente della Commissione di disciplina, che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Comitato di gestione, dandone notizia nel verbale della seduta della Commissione di disciplina immediatamente successiva.

     Il membro dimissionario rimane in carica fino alla nomina del successore. A questi ultimi effetti, si procede con le modalità ed i criteri indicati all'art. 2 o all'art. 3, a seconda dei casi ivi previsti.

     In materia di astensioni e ricusazioni dei membri della Commissione di disciplina, si applicano l'art. 149 e le altre disposizioni del D.P.R. 10- 1-1957, n. 3.

 

     Art. 9. Segretario.

     Il Segretario assiste alle sedute della Commissione, ne redige i verbali, è responsabile della conservazione degli atti collegiali e presidenziali, della spedizione della corrispondenza, della comunicazione degli avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, della trasmissione di ogni altro atto o documento.

     Rilascia copie autentiche dei verbali della Commissione.

     Collabora inoltre sotto la direzione del Presidente, alla attività di esecuzione.

 

     Art. 10. Validità delle adunanze e delle deliberazioni.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti ivi compreso il Presidente o chi ne fa le veci e del segretario.

     Dal computo è escluso l'eventuale membro aggiunto di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

     I membri supplenti sono computati agli effetti della validità delle sedute soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.

     La convocazione delle sedute deve essere comunicata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

     Salvo contrarie disposizioni di legge, la Commissione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

     Delle sedute, ivi compresa quella di insediamento, viene redatto verbale firmato dal segretario, dal Presidente e dal membro effettivo più anziano presente.

 

     Art. 11. Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare.

     Per le infrazioni, le sanzioni e il procedimento disciplinare, si applica al personale delle UU.SS.LL., per le parti compatibili, la normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10-1-1957, n. 3 e successive modificazioni.

     Competente ad infliggere la censura è il responsabile del servizio cui è assegnato il dipendente. Per servizio si intende l'articolazione organizzativa di cui all'art. 6 della legge regionale 24-5-1980, n. 71.

     Contro il provvedimento di censura inflitto dal responsabile del servizio è ammesso ricorso al Presidente del Comitato di gestione, che decide in via definitiva.

     Ai responsabili di servizio e ai coordinatori di cui all'art. 18 della Legge Regionale 24-5-1980, n. 71, la censura è inflitta dal Presidente del Comitato di gestione.

     L'iniziativa per la irrogazione delle sanzioni della riduzione dello stipendio, della sospensione della qualifica e della destituzione spetta a chi è competente ad infliggere la censura, nonché, per i rispettivi settori, ai coordinatori di cui al precedente comma.

     Gli atti che il D.P.R. 10-1-1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, demanda al capo del personale, al Ministro e al Consiglio di amministrazione sono di competenza, rispettivamente, dei coordinatori di cui all'art. 18 Legge Regionale 24-5-1980, n. 71, ciascuno per il proprio settore, del Presidente del Comitato di gestione, del comitato stesso.

     (Soppresso) [2].

     I provvedimenti concernenti la sospensione della qualifica e la destituzione sono comunicati alla Giunta regionale.

 

     Art. 12. Norme transitorie.

     La presente legge si applica anche al personale transitoriamente assegnato alle Unità Sanitarie Locali, purché sia stata adottata la pianta organica provvisoria ai sensi delle vigenti disposizioni. Le competenze attribuite ai responsabili di servizio e ai coordinatori di settore sono esercitate dai dipendenti cui siano stati provvisoriamente conferiti i corrispondenti incarichi.

     I procedimenti disciplinari in corso all'entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti nelle forme e secondo le procedure di cui ai precedenti articoli, non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     La mancata riassunzione nei termini suddetti estingue il procedimento.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Comma abrogato con L.R. 2 settembre 1986 n. 46.