§ 2.1.241 - D.P.G.R. 20 luglio 2005, n. 46/R.
Modifiche all’art. 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l’accesso al ruolo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:20/07/2005
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 3 del regol. reg. 5/1999.


§ 2.1.241 - D.P.G.R. 20 luglio 2005, n. 46/R.

Modifiche all’art. 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l’accesso al ruolo unico regionale e per l’assunzione a tempo determinato).

(B.U. 29 luglio 2005, n. 30).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

     Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;

     Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);

     Visto il regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l’accesso al ruolo unico regionale e per l’assunzione a tempo determinato);

     Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 1 del 30.05.05 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, nonché delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003;

     Acquisito il parere della I Commissione consiliare espresso nella seduta del 28 giugno 2005;

     Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della I Commissione consiliare;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 715 del 18 luglio 2005 che approva le modifiche all’art. 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l’accesso al ruolo unico regionale e per l’assunzione a tempo determinato);

 

EMANA

 

     il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 3 del regol. reg. 5/1999.

     1. L’articolo 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l’accesso al ruolo unico regionale e per l’assunzione a tempo determinato) è sostituito dal seguente:

“Art. 3. Modalità di assunzione a tempo determinato.

1. Le selezioni dal personale da reclutare a tempo determinato, nei casi previsti dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sono effettuate applicando i principi di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo le seguenti modalità:

a) per i profili professionali collocati nelle categorie Ae B, posizione economica B1, le assunzioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’articolo 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), introdotto dalla legge regionale 4 agosto 2003, n. 42, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22- bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);

b) per i profili professionali collocati nelle categorie B, posizione economica B3, C e D le assunzioni sono effettuate utilizzando apposite graduatorie degli aspiranti, distinte per profili professionali ed eventualmente per provincia, e predisposte, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), dal dirigente della struttura competente in materia di reclutamento di personale, sulla base di selezioni per titoli; la specificazione dei titoli è contenuta nell’avviso pubblico. Le graduatorie hanno validità triennale e possono essere prorogate con le modalità previste dall’articolo 54, comma 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);

c) nei casi previsti alla lettera b) l’amministrazione, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell’idoneità del personale da assumere; tale verifica di idoneità non comporta valutazione comparativa;

d) qualora esistano graduatorie in vigore di idonei in pubbliche selezioni per la copertura di posti del ruolo unico regionale, le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie ed escludendo gli idonei già dipendenti a tempo indeterminato della Regione;

e) le assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione di progetti speciali che richiedono il possesso di esperienze o competenze specifiche possono essere effettuate mediante selezioni per titoli, per esame o per titoli ed esame.

2. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale.

3. Le procedure di selezione sono indette con decreto del dirigente della struttura competente in materia di reclutamento di personale e si svolgono con modalità che ne garantiscono l’imparzialità, la tempestività, l’economicità e la celerità di espletamento ricorrendo, se necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati.

4. L’amministrazione, nel rispetto della normativa vigente nonché del CCNL, può ricorrere alla somministrazione di lavoro a termine e ai contratti di formazione e lavoro.”