§ 2.1.111 – L.R. 7 novembre 1994, n. 83.
Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:07/11/1994
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  (Competenze della Giunta regionale e dei dirigenti).
Art. 3.  Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.
Art. 4.  Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.
Art. 5.  Assegnazione del personale.
Art. 6.  Stato giuridico del personale assegnato all'Avvocatura regionale e compensi professionali.
Art. 7.  Relazione al Consiglio regionale.


§ 2.1.111 – L.R. 7 novembre 1994, n. 83. [1]

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura Regionale.

(B.U. 16 novembre 1994, n. 73).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale in attuazione dell'articolo 46, secondo comma, lett. i) dello Statuto.

 

     Art. 2. (Competenze della Giunta regionale e dei dirigenti). [2]

     1. La Giunta regionale delibera la proposizione alla Corte Costituzionale dei giudizi di legittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione. Negli altri casi il coordinatore dell'Avvocatura regionale, con proprio decreto, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e di transigere la controversia.

     2. I provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, ove non sia diversamente stabilito, hanno efficacia per l'intero giudizio e non devono essere rinnovati per gli ulteriori gradi del procedimento.

 

     Art. 3. Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

     Il Presidente della Giunta regionale rappresenta in giudizio l'Amministrazione e promuove direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza. Il Presidente riferisce periodicamente alla Giunta regionale dello stato del contenzioso.

 

     Art. 4. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

     1. L'Avvocatura regionale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente Regione nonché, su loro richiesta, dei soggetti previsti dall'articolo 58 dello Statuto.

     2. Per ogni controversia, qualora non sia stato conferito mandato generale, viene conferito mandato ad litem nel quale viene altresì eletto domicilio.

     3. L'Avvocatura regionale, oltre alla gestione del contenzioso ordinario, amministrativo ed arbitrale, propone l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o ad altri patrocinatori esterni. Il ricorso al patrocinio esterno, ove non sia possibile avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, è ammesso nel caso di impossibilità di avvalersi dei legali interni per incompatibilità, carico di lavoro o motivata opportunità.

     4. L'Avvocatura regionale inoltre:

     - propone la nomina di membri di collegi arbitrali;

     - esercita la consulenza connessa a controversie;

     - esprime il proprio parere in ordine alla instaurazione di liti attive o passive, sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via amministrativa che possono costituire oggetto di controversie e sugli atti di transazione e di rinuncia;

     - esprime il proprio parere sull'assunzione a carico

dell'Amministrazione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di amministratori o dipendenti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o compiti d'ufficio.

 

     Art. 5. Assegnazione del personale.

     1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio vengono svolte dai legali assegnati con carattere di esclusività all'Avvocatura regionale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

     2. I coordinatori dei Dipartimenti Affari Legislativi e Giuridici e dell'Avvocatura regionale curano le opportune intese per assicurare l'utilizzazione comune di determinati servizi di supporto.

 

     Art. 6. Stato giuridico del personale assegnato all'Avvocatura regionale e compensi professionali.

     1. Ai professionisti assegnati all'Avvocatura regionale viene applicato il trattamento economico e normativo previsto sullo stato giuridico del personale della Regione.

     2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di recupero e di corresponsione dei compensi di natura professionale previsti dal vigente ordinamento regionale.

     3. Alla liquidazione degli onorari, delle competenze e delle spese portate in sentenza, delle spese di registro, delle somme iscritte nel Campione civile o penale e ripetute all'Amministrazione regionale, delle competenze spettanti all'Avvocatura dello Stato, ai professionisti esterni ed ai consulenti tecnici, si provvede secondo le modalità previste dagli artt. 14 e 115 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

 

     Art. 7. Relazione al Consiglio regionale.

     Entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio la relazione concernente lo stato del contenzioso con l'indicazione degli incarichi assegnati e dei relativi oneri.


[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 2 dicembre 2005, 63.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.