§ 2.1.29 - L.R. 10 maggio 1982, n. 35 .
Trattamento previdenziale del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:10/05/1982
Numero:35


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Le norme contenute nei precedenti articoli 4 e 5 trovano applicazione anche nei confronti del personale che, essendo nelle condizioni previste dall'art. 4, abbia cessato il servizio prima [...]
Art. 7.      Al personale comandato e trasferito alla Regione, anche da Enti pubblici soppressi, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli artt. 96 e 97 della L.R. 6-9-1973 n. 54 e dell'art. 13 [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1982 in L. 250.000.000 nette, si farà fronte come appresso indicato:
Art. 11.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1983 e successivi, graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio e sarà determinato, di anno in anno, dalle [...]


§ 2.1.29 - L.R. 10 maggio 1982, n. 35 [1].

Trattamento previdenziale del personale regionale.

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5. [2]

 

     Art. 6.

     Le norme contenute nei precedenti articoli 4 e 5 trovano applicazione anche nei confronti del personale che, essendo nelle condizioni previste dall'art. 4, abbia cessato il servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     In tali casi la misura del trattamento previdenziale assicurato dalla Regione è quella determinata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

 

     Art. 7.

     Al personale comandato e trasferito alla Regione, anche da Enti pubblici soppressi, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli artt. 96 e 97 della L.R. 6-9-1973 n. 54 e dell'art. 13 della L.R. 17-1- 1976, n. 6, ove abbia già percepito l'indennità di anzianità o altro analogo trattamento maturato alla data di cessazione dal servizio presso l'Ente di provenienza, è data facoltà di rifondere in unica soluzione alla Regione la somma lorda a tali titoli percepita al fine di ottenere, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa, il computo del servizio prestato presso l'Ente di provenienza per la determinazione della misura del trattamento di previdenza di cui all'art. 2 della presente legge.

     Nel caso in cui le suddette somme non siano state ancora liquidate agli interessati, le stesse, ove l'interessato chiede la valutazione ai fini previdenziali dei rispettivi servizi, sono incamerate dalla Regione stessa.

     Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche in favore dei dipendenti già cessati dal servizio o dei loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

     In tali casi l'indennità di fine rapporto percepita per il servizio prestato presso l'Ente di provenienza è da considerare come acconto del trattamento previdenziale spettante, che la Regione assicura nella misura di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 [1]/a.

     La rifusione di cui al primo comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

     Il numero delle rate è fissato in relazione all'importo del debito stesso.

     L'importo complessivo delle rate rimaste da pagare alla data di cessazione dal servizio è portato in detrazione per il valore capitale dall'ammontare del trattamento previdenziale spettante.

 

     Art. 8. [1]/a

     I dipendenti interessati all'applicazione del primo comma dell'art. 7 debbono presentare apposita domanda alla Regione nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il pagamento in unica soluzione previsto dallo stesso art. 7 dovrà essere eseguito nel termine perentorio di 90 giorni dalla data della comunicazione di accettazione della domanda di cui al primo comma; nello stesso termine, in alternativa, dovrà essere fatta pervenire la richiesta di pagamento rateale.

 

     Art. 9. [2]

 

     Art. 10.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1982 in L. 250.000.000 nette, si farà fronte come appresso indicato:

     - mediante imputazione della spesa di L. 300.000.000 per la corresponsione del trattamento previdenziale di fine servizio al personale regionale, sul cap. 02000 «Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi a carico dell'Ente» del bilancio 1982;

     - mediante incasso della somma di L. 50.000.000 per recupero indennità di liquidazione erogata al personale per il servizio prestato presso gli Enti soppressi di provenienza, sul cap. 24120 «Proventi e rimborsi diversi» del bilancio 1982.

 

     Art. 11.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1983 e successivi, graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio e sarà determinato, di anno in anno, dalle singole leggi di bilancio.

 

 


[1] Pubblicata nel B.U. 18 maggio 1982, n. 29, parte prima.

[2] Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 sono stati abrogati con L.R. 21 agosto 1989, n. 51, art. 164.

[2] Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 sono stati abrogati con L.R. 21 agosto 1989, n. 51, art. 164.

[2] Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 sono stati abrogati con L.R. 21 agosto 1989, n. 51, art. 164.

[2] Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 sono stati abrogati con L.R. 21 agosto 1989, n. 51, art. 164.

[2] Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 sono stati abrogati con L.R. 21 agosto 1989, n. 51, art. 164.

[1]1/a V. L.R. 14 aprile 1990, n. 44, art. 2.

[1]1/a V. L.R. 14 aprile 1990, n. 44, art. 2.

[2] Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 sono stati abrogati con L.R. 21 agosto 1989, n. 51, art. 164.