§ 1.2.72 - L.R. 28 novembre 2006, n. 58.
Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:28/11/2006
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Tipologie di spese.
Art. 2 bis.  Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro
Art. 3.  Spese di ospitalità.
Art. 4.  Spese per la concessione di premi e contributi in danaro.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Abrogazioni.


§ 1.2.72 - L.R. 28 novembre 2006, n. 58.

Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.

(B.U. 6 dicembre 2006, n. 36).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge individua le tipologie delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale e ne disciplina l’esecuzione.

 

     Art. 2. Tipologie di spese.

     1. Costituiscono spese di rappresentanza tutte le spese che attengono all’attività di relazioni istituzionali del Presidente della Giunta regionale e dei suoi componenti, nell’ambito dei rapporti esterni o per iniziative di interesse regionale [1].

     2. Agli effetti di cui al comma 1:

     a) il Presidente e i componenti della Giunta regionale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate e consistenti in forme di ospitalità ed atti di cortesia in uso nei rapporti con amministratori pubblici, esponenti della società civile, delle categorie economiche e delle forze sociali, in occasione di cerimonie, riunioni ed incontri;

     b) il Presidente della Giunta regionale può disporre doni simbolici in occasione di visite, ricorrenze e festività riconosciute, conferire premi di rappresentanza, quali coppe, targhe e medaglie e disporre forme di partecipazione regionale a celebrazioni e commemorazioni di interesse pubblico [2];

     b bis) il Presidente della Giunta regionale può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva [3].

     3. Sono escluse dalle spese di rappresentanza quelle caratterizzate da intenti e connotazioni di mera liberalità, non giustificata dai fini istituzionali dell’Ente.

 

     Art. 2 bis. Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro [4]

     1. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b bis), sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 3. Spese di ospitalità. [5]

     1. Le spese di rappresentanza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), sono imputate su di un apposito fondo, il cui ammontare è annualmente ripartito, con deliberazione della Giunta, tra il Presidente ed i componenti della Giunta regionale.

     2. Per il pagamento delle spese è disposta apposita apertura di credito in favore del funzionario delegato del centro direzionale, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).

     3. Le spese sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dai dirigenti responsabili delle strutture di supporto agli organi politici; i medesimi dirigenti procedono alla liquidazione delle spese, che devono essere sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno determinate.

     4. I dirigenti di cui al comma 3 possono richiedere al funzionario delegato somme in contanti per far fronte a minute spese di rappresentanza, da rendicontare ad esaurimento delle somme stesse.

 

     Art. 4. Spese per la concessione di premi e contributi in danaro. [6]

     1. Le spese di rappresentanza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), sono imputate su apposito fondo, gestito con le stesse modalità di cui all’articolo 3, comma 2 [7].

     2. Le spese concernenti il conferimento di doni e premi di rappresentanza sono autorizzate tramite ordinativo sottoscritto dal dirigente responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

     3. Le spese concernenti contributi in danaro sono autorizzate dal dirigente di cui al comma 2 tramite decreto.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 132 “Funzionamento degli organi politici – spese correnti” del bilancio dell’esercizio 2006 e pluriennale 2006/2008.

     2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 6. Abrogazioni.

     1. La legge regionale 28 luglio 1976, n. 42 (Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale), è abrogata.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2016, n. 83.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2016, n. 83.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2016, n. 83.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 novembre 2016, n. 83.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 2016, n. 83.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 2016, n. 83.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.