§ 1.2.3 - L.R. 28 luglio 1976, n. 42.
Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:28/07/1976
Numero:42


Sommario
Art. 1.      E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di presidente della Giunta regionale
Art. 2.      Al pagamento delle spese imputabili al fondo di cui alla presente legge provvede il funzionario delegato dei servizi di provveditorato ed economato della Giunta regionale istituito ai sensi [...]
Art. 3.      La Giunta regionale, con propria deliberazione di mera esecuzione, provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto
Art. 4.      Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1976 a lire 10.000.000, si fa fronte con la disponibilità prevista al capitolo 00750 del Bilancio per l'anno [...]


§ 1.2.3 - L.R. 28 luglio 1976, n. 42. [1]

Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale.

(B.U. 6 agosto 1976, n. 38).

 

Art. 1.

     E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di presidente della Giunta regionale.

     Le spese di cui al precedente comma sono disposte dal presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     Al pagamento delle spese imputabili al fondo di cui alla presente legge provvede il funzionario delegato dei servizi di provveditorato ed economato della Giunta regionale istituito ai sensi dell'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito con legge 2 marzo 1963, n. 386.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale, con propria deliberazione di mera esecuzione, provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto.

 

     Art. 4.

     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1976 a lire 10.000.000, si fa fronte con la disponibilità prevista al capitolo 00750 del Bilancio per l'anno finanziario 1976 che viene istituito con la seguente variazione:

     (Omissis).


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 28 novembre 2006, n. 58.