§ 1.2.47 - L.R. 2 gennaio 2002, n. 1.
Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, recante istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità fra uomo e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:02/01/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.      L’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, è così modificato:     (Omissis).
Art. 2.      L’articolo 7, comma 2 ter, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, è così modificato:     (Omissis).Art. 3.     Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge fanno carico al [...]


§ 1.2.47 - L.R. 2 gennaio 2002, n. 1.

Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, recante istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità fra uomo e donna: modificazioni.
(B.U. 9 gennaio 2002, n. 1).


Art. 1.
     L’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, è così modificato:
     (Omissis).

 

          Art. 2.
     L’articolo 7, comma 2 ter, della
legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, è così modificato:
     (Omissis).

Art. 3.
     Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge fanno carico al bilancio interno del Consiglio regionale.