§ 1.2.0 - L.R. 21 dicembre 1972, n. 32.
Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:21/12/1972
Numero:32


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I contributi indicati nell'articolo precedente sono erogati dall'ufficio di presidenza del Consiglio, a rate trimestrali anticipate. Il computo dei trimestri segue dall'inizio dell'anno [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)


§ 1.2.0 - L.R. 21 dicembre 1972, n. 32. [1]

Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari. [2]

(B.U. 23 dicembre 1972, n. 49).

 

Art. 1. [3]

     1. In attuazione dell'art. 12 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del Consiglio regionale sono assegnati i seguenti contributi mensili:

     a) un contributo fisso di L. 2.130.000

     b) un contributo variabile determinato come segue:

     1. in relazione ad ogni consigliere L. 600.000

     2. in relazione alla consistenza numerica dei consiglieri senza cariche istituzionali

     2.1 da uno a tre consiglieri, per ciascun consigliere L. 290.000

     2.2 da quattro a cinque consiglieri, per ciascun consigliere L. 270.000

     2.3. oltre cinque consiglieri, per ciascun consigliere L. 230.000

     3. in relazione alla consistenza numerica dei consiglieri

     3.1 da uno a tre consiglieri L. 360.000

     3.2 da quattro a cinque consiglieri L. 570.000

     3.3 oltre cinque consiglieri L. 590.000

     2. Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione di esperti, nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari è assegnato a ciascun gruppo un contributo nella seguente misura:

     a) L. 1.400.000 mensili ai gruppi costituiti da un consigliere;

     b) L. 1.700.000 mensili ai gruppi costituiti da due consiglieri;

     c) L. 2.100.000 mensili ai gruppi costituiti da tre consiglieri;

     d) L. 2.400.000 mensili ai gruppi costituiti da quattro consiglieri;

     e) L. 2.500.000 mensili ai gruppi costituiti da cinque consiglieri;

     f) L. 2.600.000 mensili ai gruppi costituiti da sei a sette consiglieri;

     g) L. 2.800.000 mensili ai gruppi costituiti da otto a nove consiglieri;

     h) L. 3.000.000 mensili ai gruppi costituiti da dieci a undici consiglieri;

     i) L. 3.300.000 mensili ai gruppi costituiti da dodici a tredici consiglieri;

     l) L. 3.500.000 mensili ai gruppi costituiti da quattordici a quindici consiglieri;

     m) L. 3.700.000 mensili ai gruppi costituiti da sedici a diciassette consiglieri;

     n) L. 3.900.000 mensili ai gruppi costituiti da diciotto a venti consiglieri;

     o) L. 4.000.000 mensili ai gruppi costituiti oltre i venti consiglieri.

     3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalità di rendicontazione periodica in ordine all'impiego dei contributi, nonché le modalità di pubblicazione degli estratti di detta rendicontazione.

 

     Art. 2.

     I contributi indicati nell'articolo precedente sono erogati dall'ufficio di presidenza del Consiglio, a rate trimestrali anticipate. Il computo dei trimestri segue dall'inizio dell'anno finanziario.

     Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal trimestre immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

 

     Art. 2 bis. [4]

     1. Le spese telefoniche sostenute dai gruppi consiliari nell'anno 1996 per complessive L. 97.700.000 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [5]

 

     Art. 4.

     (Omissis) [5]

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 8 della L.R. 11 luglio 2000, n. 60, con effetto a decorrere dalla data indicata nel comma 1 dello stesso art. 8, L.R. 60/2000.

[2] Norme integrative della presente legge sono state approvate dalla L.R. 23 dicembre 1976, n. 78.

[3] Articolo già modificato dalle LL.RR. 9 luglio 1981, n. 57, 8 febbraio 1988, n. 6, 11 agosto 1995, n. 86 e ora da ultimo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 1997, n. 39.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 giugno 1997, n. 32.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 luglio 1981, n. 57.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 luglio 1981, n. 57.