§ 2.1.167 - L.R. 29 aprile 1997, n. 32.
Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:29/04/1997
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Valorizzazione professionale.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 2.1.167 - L.R. 29 aprile 1997, n. 32. [1]

Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale.

(B.U. 9 maggio 1997, n. 20).

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

     1. La Regione Toscana nell'ambito del processo di revisione organizzativa in atto, si avvale di misure di gestione flessibile dell'impiego regionale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della L. n. 28 dicembre 1995, n. 549.

     2. Le misure di cui al precedente comma si applicano per il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1998.

     3. Le norme della presente legge si applicano al personale appartenente al ruolo unico regionale.

 

     Art. 2. Valorizzazione professionale.

     1. Fino all'attuazione del vigente piano occupazionale e comunque non oltre il termine di cui al II comma dell'art. 1, la Regione, nell'ambito del vincolo di spesa per la dotazione organica, destina una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro a favore del personale appartenente alle qualifiche dirigenziale e non dirigenziale, quale misura straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo avviato con la L.R. 7.11.1994, n. 81 e della valorizzazione professionale dei dipendenti.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma, le risorse destinate dall'art. 33 e dall'art. 35 del C.C.N.L. alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi ed alla valorizzazione del personale appartenente all'area direttiva, sono aumentate tramite un incremento di lit. 1.222.000.000 del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio previsto dall'art. 31 del contratto medesimo, come risulta determinato in conseguenza degli incrementi previsti dagli artt. 2 e 3 del C.C.N.L. stipulato in data 16 luglio 1996 (Il biennio di parte economica).

     3. Con la finalità di perseguire una maggiore articolazione del trattamento economico della dirigenza previsto dal contratto nazionale di lavoro, le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale sono incrementate, per l'anno 1997, dell'importo di L. 913.000.000.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Alla spesa derivante dal presente provvedimento e quantificata in L. 2.815.000.000, per l'anno 1997, si fa fronte quanto a lire 680.000.000 con lo stanziamento del cap. 00220 e quanto a L. 2.135.000.000 con la seguente variazione del bilancio disposta per analogo importo negli stati di previsione della competenza e della cassa:

     (Omissis).

     2. Agli oneri di spesa per il 1998 si fa fronte con legge di bilancio utilizzando allo scopo gli stanziamenti allocati, ai fini del bilancio pluriennale, in corrispondenza del capitolo 50000 quanto a L. 650.000.000 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15.1.1997, n. 3, del capitolo 220 quanto a L 680.000.000, dei capitoli 50200 e 50201 mediante riduzione degli stessi di L. 1.485.000.000 nell'ambito della legge di bilancio per l'anno 1998.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.