§ 5.2.101 - L.P. 17 giugno 2010, n. 13.
Promozione e sviluppo dell’economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:17/06/2010
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Principi e settori dell’economia solidale
Art. 4.  Tavolo provinciale per l’economia solidale
Art. 5.  Associazionismo di secondo livello
Art. 6.  Centri per l’economia solidale
Art. 7.  Distretti dell’economia solidale
Art. 8.  Giornata dell’economia solidale
Art. 9.  Disciplinare delle attività dell’economia solidale
Art. 10.  Azioni e incentivi
Art. 11.  Disposizioni finanziarie


§ 5.2.101 - L.P. 17 giugno 2010, n. 13.

Promozione e sviluppo dell’economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese

(B.U. 22 giugno 2010, n. 25)

 

Art. 1. Finalità

1. Per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico la Provincia riconosce e sostiene l’economia solidale nell’ambito di interventi finalizzati alla valorizzazione dell’economia responsabile e sostenibile, improntata a criteri ispirati, in modo particolare, all’equità sociale, alla solidarietà, alla centralità della persona, della coesione sociale e del rapporto con il territorio.

2. In particolare la Provincia:

a) promuove e sostiene iniziative e interventi per lo sviluppo dell’economia solidale e per la messa in rete dei soggetti che svolgono iniziative in questo campo;

b) promuove la creazione di centri per l’economia solidale;

c) promuove l’utilizzo dei beni e dei servizi dell’economia solidale, anche attraverso la collaborazione e il coinvolgimento degli enti locali;

d) promuove iniziative e interventi per la divulgazione delle attività svolte dai soggetti dell’economia solidale presso la cittadinanza e in particolare nelle scuole, nelle università e nelle sedi formative;

e) promuove e organizza eventi per favorire l’incontro tra la comunità provinciale e i soggetti dell’economia solidale.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Per "economia solidale" si intende lo svolgimento dell’attività economica e culturale che consente il conseguimento di obiettivi d’interesse collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente; tale modalità è basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti, su un’equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente, sul perseguimento di obiettivi sociali.

2. Le attività di economia solidale sono finalizzate alla creazione e all’accrescimento di iniziative operanti secondo i principi di cooperazione, reciprocità, sussidiarietà responsabile, sostenibilità e compatibilità energetico-ambientale, volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi.

3. Per "soggetti impegnati nell’economia solidale" si intendono le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro o che abbiano il 50 per cento del proprio fatturato annuo riconducibile all’attività dell’economia solidale, secondo i criteri e i casi definiti dal tavolo provinciale per l’economia solidale, ivi incluse le società cooperative che svolgono anche in forma associata attività nei settori previsti dall’articolo 3, comma 2, e operano nel rispetto dei principi dell’economia solidale previsti dall’articolo 3, comma 1.

 

     Art. 3. Principi e settori dell’economia solidale

1. L’economia solidale è informata al rispetto dei seguenti principi:

a) ecocompatibilità, per minimizzare l’impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull’ecosistema, in modo da favorire la salute e la qualità della vita;

b) trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale e ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori d’interesse;

c) equità e solidarietà, per ridistribuire in modo equo il valore creato e riequilibrare, in un’ottica solidale, le relazioni socio-economiche, sia a livello locale che globale e all’interno delle filiere produttive;

d) buona occupazione, da correlare all’esigenza di superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze in un’ottica d’inclusione sociale;

e) partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri portatori d’interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;

f) consapevolezza del limite umano e naturale e ricerca dell’efficienza intesa come migliore utilizzo delle risorse con il minore costo ambientale e sociale e con la massima efficacia.

2. L’economia solidale riguarda in particolare i seguenti settori:

a) prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici;

b) commercio equo e solidale;

c) welfare di comunità;

d) filiera corta e garanzia della qualità alimentare;

e) edilizia sostenibile e bioedilizia;

f) risparmio energetico ed energie rinnovabili;

g) finanza etica;

h) mobilità sostenibile;

i) riuso e riciclo di materiali e beni;

j) sistemi di scambio locale;

k) software libero;

l) turismo responsabile e sostenibile;

m) consumo critico e gruppi di acquisto solidale.

3. I settori previsti dal comma 2 sono definiti nell’allegato A; possono essere integrati e modificati dalla Giunta provinciale, su proposta del tavolo provinciale per l’economia solidale.

 

     Art. 4. Tavolo provinciale per l’economia solidale

1. La Provincia attua le misure previste da questa legge attraverso il tavolo provinciale per l’economia solidale. Il tavolo è sede di confronto per la promozione dell’economia solidale e della responsabilità sociale e offre supporto tecnico-conoscitivo per la predisposizione e il monitoraggio degli interventi anche in relazione al loro coordinamento e alla loro integrazione con gli altri strumenti di programmazione socio-economica.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

a) formula pareri e proposte alla Giunta provinciale in materia di interventi nel settore dell’economia solidale;

b) analizza la realtà economico-imprenditoriale e associativa provinciale operante nei settori previsti dall’articolo 3, comma 2, anche attraverso studi e indagini;

c) verifica le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l’implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei principi e delle modalità organizzative inerenti alla responsabilità sociale delle imprese secondo quanto previsto dall’articolo 9;

d) propone alla Giunta provinciale azioni per la promozione e il sostegno dell’economia solidale;

e) promuove la diffusione e lo sviluppo di prassi socialmente responsabili, di modelli di rendicontazione e di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio, ivi compresa l’etichettatura sociale;

f) favorisce lo sviluppo e l’utilizzo di un logo o di un marchio trentino dell’economia solidale.

3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale ed è composto:

a) dal Presidente della Provincia o un assessore suo delegato;

b) dai dirigenti dei dipartimenti competenti in materia di industria, commercio, turismo e agricoltura;

c) da un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;

d) da sei rappresentanti espressi dal mondo dell’economia solidale attraverso apposite assemblee elettive delle associazioni di secondo livello, garantendo la rappresentanza dei settori dell’economia solidale relativi all’industria, al commercio, al turismo e all’agricoltura.

4. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione:

a) le procedure di designazione dei componenti previsti dal comma 3, lettera d), le modalità di funzionamento del tavolo e la sua eventuale articolazione in sottocomitati dei quali può individuare ulteriori componenti in numero complessivo comunque non superiore a dieci;

b) le modalità per favorire e promuovere il coordinamento degli interventi da realizzare, anche mediante la partecipazione alle riunioni del tavolo in relazione alle rispettive competenze, di componenti della Giunta provinciale, di dirigenti della Provincia, di altri soggetti esterni all’amministrazione.

5. Il tavolo trasmette alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione annuale sulle azioni proposte e realizzate nell’ambito delle sue competenze.

6. La partecipazione alle riunioni del tavolo non dà diritto ad alcun compenso.

 

     Art. 5. Associazionismo di secondo livello

1. La Provincia promuove la costituzione di organizzazioni di secondo livello tra i soggetti previsti dall’articolo 2, comma 3, per favorire azioni di coordinamento e la rete dei soggetti che operano nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 3.

2. Le associazioni di secondo livello sono gli interlocutori privilegiati per la designazione dei rappresentanti del tavolo provinciale per l’economia solidale.

 

     Art. 6. Centri per l’economia solidale

1. Per promuovere, incentivare e permettere una maggiore diffusione e un consolidamento delle esperienze rientranti nell’economia solidale, la loro socializzazione e messa in rete, nonché l’incontro tra domanda e offerta dei relativi beni e servizi, la Provincia, su proposta del tavolo provinciale per l’economia solidale, promuove la creazione di centri per l’economia solidale.

2. I centri per l’economia solidale, in particolare:

a) forniscono servizi per l’economia solidale, anche per favorire un rapporto più diretto tra produttori e consumatori; offrono servizi d’informazione, formazione, assistenza tecnica, orientamento, consulenza, tutoraggio e favoriscono l’incontro tra l’offerta locale di beni e servizi dell’economia solidale e i cittadini anche organizzati in gruppi di acquisto o rivenditori diretti;

b) creano sportelli per l’informazione e la promozione dell’economia solidale, anche attraverso mostre, esposizioni, incontri e la messa in rete dei soggetti operanti nell’economia solidale.

 

     Art. 7. Distretti dell’economia solidale

1. La Provincia sostiene iniziative finalizzate alla conoscenza delle attività svolte dai soggetti impegnati nell’economia solidale e alla creazione dei distretti dell’economia solidale previsti dall’articolo 5 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione locale.

2. Per i fini del comma 1 il tavolo provinciale per l’economia solidale promuove la definizione di accordi di programma tra la Provincia, gli enti locali e le imprese e associazioni interessate.

 

     Art. 8. Giornata dell’economia solidale

1. La Provincia, per agevolare la conoscenza e la diffusione dell’economia solidale nonché l’incontro tra i soggetti operanti in questo settore e la comunità, favorisce l’organizzazione con cadenza annuale della giornata dell’economia solidale, tenendo conto delle proposte del tavolo provinciale per l’economia solidale.

 

     Art. 9. Disciplinare delle attività dell’economia solidale

1. Nel rispetto dei principi contenuti in questa legge, il tavolo provinciale per l’economia solidale definisce per ogni settore previsto dall’articolo 3 il disciplinare dell’economia solidale elaborato in coerenza con gli strumenti della programmazione socio-economica provinciale e con gli obiettivi di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile previsti dall’articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). Il tavolo provinciale per l’economia solidale promuove azioni finalizzate all’adozione del disciplinare, anche al fine dell’accesso alle azioni e agli incentivi previsti da questa legge.

2. In coerenza con le indicazioni comunitarie in materia di comportamenti socialmente responsabili e in particolare con il Libro verde della Commissione europea del 18 luglio 2001, il disciplinare contiene codici etici relativi a ciascun settore previsto dall’articolo 3, per favorire l’assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa come integrazione volontaria delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che interagiscono con le imprese.

3. Il disciplinare inoltre può prevedere codici di condotta e sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, in materia di qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro, parità di trattamento e non discriminazione, responsabilità sociale, rispetto dell’ambiente, corretta gestione delle risorse umane e dialogo con i soggetti interessati, nonché di modelli di rendicontazione sociale, come i bilanci sociali e ambientali, quali strumenti di crescita e valutazione economica e sociale.

 

     Art. 10. Azioni e incentivi

1. Per conseguire le finalità indicate nell’articolo 1 la Provincia:

a) attua o promuove azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche relative all’economia solidale e alla responsabilità sociale delle imprese;

b) promuove azioni di formazione e sensibilizzazione volte allo sviluppo delle attività solidali;

c) incentiva gli investimenti dei soggetti impegnati nell’economia solidale nonché i servizi in grado di valorizzare l’economia solidale, la collaborazione e la creazione di reti fra i predetti soggetti; d) promuove l’accesso al credito delle imprese indicate nella lettera c).

2. Per l’attuazione delle azioni previste dal comma 1, lettere a) e b), la Giunta provinciale è autorizzata a:

a) organizzare direttamente studi, indagini e iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

b) costituire fondi presso soggetti idonei, scelti con criteri di affidabilità ed economicità nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), stipulando previamente una convenzione indicante i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi, che comunque non devono assumere la natura di aiuti di Stato, le modalità di amministrazione, separata contabilità e rendicontazione dei fondi, nonché il compenso per la relativa gestione;

c) concedere a enti e associazioni non organizzate in forma d’impresa contributi per iniziative d’interesse provinciale finalizzate alla promozione culturale dei principi e dei valori dell’economia solidale, fino a un massimo dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Gli interventi previsti dal comma 2 sono definiti con il coinvolgimento del tavolo provinciale per l’economia solidale.

4. Per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1, lettera c), la Giunta provinciale, nell’ambito della disciplina prevista dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle imprese, dispone opportuni ordini di priorità nell’accesso alle agevolazioni, nonché condizioni per la loro erogazione o il loro mantenimento, in relazione agli obiettivi previsti dalla medesima lettera.

5. Per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1, lettera c), nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la Giunta provinciale dispone opportuni ordini di priorità nell’accesso alle agevolazioni, nonché particolari condizioni per la loro erogazione, entro i limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia di agricoltura. In relazione alla rilevanza sociale degli interventi, la Giunta provinciale può autorizzare specifiche deroghe ai vincoli previsti dalla legge provinciale per la concessione delle agevolazioni della Provincia.

6. Per l’attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lettera d), la Giunta provinciale è autorizzata a costituire o integrare appositi fondi ai sensi dell’articolo 34 quater, comma 3, lettera b bis), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10, comma 2, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 61.22.110 (Interventi nei settori economici) per i fini dell’articolo 26 (Iniziative di promozione della cultura e dell’etica d’impresa) della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10, commi 4 e 6, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) e 61.12.220 (Contributi annui alle imprese).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10, comma 5, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base 50.5.210 (Contributi in c/capitale alle aziende agricole) e 50.10.210 (Contributi in c/capitale alle cooperative agricole e ai consorzi).

 

 

Allegato A

Settori dell'economia solidale (articolo 3)

 

1. Prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici

1.1. Per "prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici" si intendono i prodotti ottenuti secondo le modalità disciplinate dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l’educazione alimentare e il consumo consapevole).

 

2. Commercio equo e solidale

2.1. Per "commercio equo e solidale" si intende l’attività di cooperazione economica e sociale finalizzata a consentire o migliorare l’accesso al mercato dei produttori o venditori di beni e servizi, organizzati anche in forma collettiva, che operano nelle aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo.

2.2. Il commercio equo e solidale si realizza sulla base delle seguenti condizioni:

a) pagamento ai produttori e ai venditori di un prezzo equo e concordato, tale da garantire loro un livello di vita adeguato e dignitoso;

b) pagamento ai produttori e ai venditori, se richiesto, di una parte del prezzo al momento dell’ordine;

c) rispetto dei principi stabiliti nella carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori;

d) sussistenza di un rapporto continuativo tra produttori e acquirenti per la realizzazione, da parte di questi ultimi, di iniziative volte al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti o dei servizi, sia delle condizioni di vita e di sviluppo della comunità locale cui i produttori appartengono;

e) progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;

f) trasparenza di tutte le fasi, comprese quelle organizzative, che costituiscono l’attività di cooperazione economica e sociale.

2.3. Le organizzazioni di commercio equo e solidale devono possedere un accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale adottata dall’assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES), dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.

2.4. Le organizzazioni di commercio equo e solidale, in particolare:

a) svolgono attività di commercio equo e solidale nel territorio provinciale acquistando, distribuendo o commercializzando all’ingrosso o al dettaglio i prodotti indicati nel punto 2.5.;

b) svolgono la propria attività secondo principi di trasparenza rispetto alla ripartizione del prezzo tra i soggetti coinvolti nella catena produttiva, alle condizioni previste dal punto 2.2., e rispetto alla filiera produttiva, con riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;

c) svolgono attività di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario fra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;

d) svolgono attività di formazione a favore degli operatori e dei produttori.

2.5. Rientrano tra i prodotti del commercio equo e solidale:

a) i prodotti certificati da un ente preposto alla certificazione di prodotti di commercio equo e solidale conforme alle norme ISO, il quale attribuisce il marchio di garanzia secondo quanto stabilito a livello internazionale;

b) i prodotti realizzati da produttori in possesso dell’accreditamento previsto dal punto 2.3.

2.6. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:

a) provenienza dei prodotti da un’organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi del punto 2.3.; b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade labelling organizations international (FLO) attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia.

 

3. Welfare di comunità

3.1. Per "welfare di comunità" si intende l’insieme degli interventi socio-

assistenziali previsti nell’ambito delle politiche socio-assistenziali provinciali realizzati dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali che operano nell’ambito del sistema integrato disciplinato dall’articolo 4 della medesima legge.

 

4. Filiera corta e garanzia della qualità alimentare

4.1. Per "filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari" si intende il circuito di produzione definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge provinciale n. 13 del 2009.

4.2. Gli obiettivi della filiera corta sono:

a) riconoscere agli agricoltori un valore equo alle loro produzioni;

b) aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità;

c) favorire la conoscenza dei prodotti trentini e delle loro caratteristiche;

d) favorire il consumo in zona delle produzioni locali, anche con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e migliorare il consumo stagionale dei prodotti;

e) favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti specialmente nei territori più marginali quali possibili fattori di attrazione;

f) aumentare il flusso di turismo alimentare verso le zone rurali e i loro mercati e punti vendita incentivando indirettamente tutte le attività degli altri settori produttivi presenti;

g) favorire intese commerciali di filiera fra tutti i soggetti interessati.

4.3. Per "prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata" si intendono i prodotti definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 13 del 2009.

4.4. Per "garanzia della qualità alimentare" si intendono un insieme di azioni prestabilite e sistematiche volte a fornire all’acquirente adeguata confidenza nel fatto che un’azienda produttrice ha la capacità di soddisfare in modo regolare e costante le esigenze specificate in materia di qualità quali:

a) salubrità, cioè assenza di sostanze nocive che possono essere di natura microbiologica o dovute alla presenza di tossine, residui di pesticidi, metalli pesanti; l’ambiente deve essere rispettato e, conseguentemente, pratiche agricole, zootecniche, di trasformazione, di commercializzazione e di consumo devono proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, tutelando la salute del consumatore e del produttore;

b) qualità biologica, intesa come caratteristiche nutrizionali e aspetti organolettici; la bontà organolettica è il risultato della competenza di chi produce, della scelta delle materie prime e di metodi produttivi che non ne alterino la naturalità;

c) giustizia sociale, intesa come garanzia di condizioni di lavoro rispettose dell’uomo, dei suoi diritti, delle sue diversità culturali e delle tradizioni e in grado di assicurare un’adeguata gratificazione; il tutto in un sistema di economie globali equilibrate attraverso la pratica della solidarietà.

 

5. Edilizia sostenibile e bioedilizia

5.1. Per "edilizia sostenibile" si intendono gli interventi realizzati ai sensi del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). 5.2. L’edilizia sostenibile e la bioedilizia presuppongono una filiera della progettazione e della realizzazione delle opere edili e degli interventi costruttivi e di trasformazione del territorio in genere che:

a) includa un’ideazione, progettazione, realizzazione e gestione attenta a comprendere l’intero ciclo di vita dei materiali e dei manufatti, dal loro utilizzo fino alla dismissione prevista a fine vita; razionalizzi l’uso delle risorse e ne limiti l’impatto ambientale; b) promuova l’utilizzo di materiali ecocompatibili di origine naturale, preferibilmente locali, che non risultino inquinanti in nessuna fase del loro ciclo di vita; c) escluda o riduca sensibilmente la possibilità di rischi per la salute, sia per i soggetti destinati a occupare gli edifici, sia per le maestranze in fase di produzione e di realizzazione o dismissione di materiali e sistemi; d) offra soluzioni tendenzialmente a basso impatto e a bassa complessità tecnologico-impiantistica, adatte a risolvere con soluzioni di costi e benefici ottimali i temi affrontati; e) sia integrata e dialoghi con gli altri aspetti delle diverse filiere dell’economia solidale; f) preveda garanzie e, dove possibile e opportuno, certificazioni di qualità dei prodotti e dei processi costruttivi tali da fornire adeguata tutela del consumatore e utilizzatore finale dei sistemi edilizi, caratterizzati da qualifiche bioedili e di architettura sostenibile, o analoghe definizioni d’uso corrente, senza eccessivi sovracosti per tale servizio.. 6. Risparmio energetico ed energia rinnovabile

6.1. Per "risparmio energetico ed energia rinnovabile" si intendono le attività disciplinate dalla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico), e dalla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso).

 

7. Finanza etica

7.1. Per "finanza etica" si intende la raccolta di risparmio finalizzata al finanziamento delle iniziative socio-economiche di utilità sociale e internazionale quali microcredito, cooperazione, commercio equo, per la difesa dell’ambiente e la crescita culturale della società, concepita come punto d’incontro tra i risparmiatori, che condividono l’esigenza di una più consapevole e responsabile gestione del proprio denaro, e le iniziative socio-

economiche che si ispirano ai principi di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile, ove la produzione della ricchezza e la sua distribuzione siano fondate sui valori della solidarietà, della responsabilità civile, della reciprocità e della realizzazione del bene comune.

7.2. L’attività di finanza etica è esercitata:

a) in assenza di discriminazione dei destinatari in base al sesso, all’etnia o alla religione nonché in base al patrimonio, considerando il credito in tutte le sue forme come diritto umano;

b) facilitando l’accesso al credito a favore dei soggetti più deboli, valorizzando forme di garanzia personali, di categoria o di comunità, considerate al pari delle garanzie di tipo patrimoniale;

c) caratterizzando la finanza etica non come beneficenza, ma come attività economicamente vitale e socialmente utile;

d) favorendo la partecipazione del risparmiatore alle scelte dell’impresa che effettua la raccolta del risparmio, sia mediante l’indicazione di preferenze nella destinazione dei fondi, sia mediante meccanismi democratici di partecipazione alle decisioni;

e) assicurando la trasparenza completa e l’accessibilità alle informazioni che consentono al cliente di conoscere i processi di funzionamento dell’istituzione finanziaria e le sue decisioni di impiego e di investimento;

f) rifiutando l’arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro, così da mantenere il tasso d’interesse il più equo possibile, in relazione a valutazioni non solo economiche, ma anche sociali ed etiche;

g) escludendo i rapporti finanziari con i soggetti e per le attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, il finanziamento e l’assicurazione delle vendite e delle esportazioni di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell’ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori e dei lavoratori o che ostacolano le libertà sindacali.

 

8. Mobilità sostenibile

8.1. Per "mobilità sostenibile" si intendono le iniziative che perseguono e concretizzano l’obiettivo di ridurre l’uso di autoveicoli privati attraverso forme di trasporto a minore impatto ambientale e sociale. Rientrano in queste categorie le attività di mobilità pedonale e ciclistica, il trasporto pubblico e quello collettivo quali car pooling, car sharing.

 

9. Riuso e riciclo di materiali e beni

9.1. Per "riuso e riciclo" si intendono le attività di recupero, progettazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di materiali e beni svolte per allungare il loro ciclo vitale e salvaguardare il valore d’uso, ridurre l’uso di ulteriori risorse nonché l’impatto ambientale dei rifiuti e del loro smaltimento.

9.2. I soggetti che svolgono l’attività di riuso e riciclo la esercitano relativamente all’intero ciclo o, almeno, fino alla fase di trasformazione.

9.3. I processi di trasformazione di materiali e beni per nuove produzioni considerano l’intero ciclo di vita del bene sino alla sua dismissione finale e avvengono attraverso:

a) l’utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili;

b) il consumo minimo di risorse naturali;

c) l’adozione di un processo produttivo che minimizza o annulla ogni inquinamento.

 

10. Sistemi di scambio locale 10.1. Per "sistemi di scambio locale" si intendono le iniziative in cui i soggetti scambiano beni e servizi senza l’intermediazione di denaro anche attraverso buoni locali di valutazione riconosciuti su base volontaria e secondo un rapporto di reciproca solidarietà.

 

11. Software libero

11.1. Per "software libero" si intende l’attività di produzione, scambio e promozione di un programma informatico a codice sorgente aperto rilasciato con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo, copiarlo, studiarlo e modificarlo.

11.2. I soggetti che svolgono attività di software libero producono, trasformano, scambiano o promuovono il software libero, nonché i beni e servizi a esso collegati.

11.3. L’attività di software libero è realizzata, in particolare, attraverso:

a) l’accesso libero al programma;

b) l’esecuzione del programma senza vincoli sul suo utilizzo;

c) lo studio del funzionamento del programma e l’adattamento alle proprie esigenze o a quelle degli utenti;

d) il sostegno alla diffusione del programma e la condivisione dei suoi miglioramenti;

e) la manutenzione e la personalizzazione in base alle esigenze dell’utente.

 

12. Turismo responsabile e sostenibile

12.1. Per "turismo responsabile e sostenibile" si intendono le iniziative turistiche organizzate nel rispetto dell’ambiente e delle culture, riconoscendo la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto a essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio e favorendo una positiva interazione tra le iniziative turistiche, le comunità locali e i viaggiatori.

12.2. Tra questi soggetti rientrano, in particolare, le attività ricettive con almeno una delle certificazioni promosse dal tavolo provinciale per l’economia solidale, gli agriturismi, gli alberghi e i ristoranti costruiti in bioedilizia o che utilizzano sistemi di risparmio energetico riconosciuti dal tavolo provinciale per l’economia solidale, i ristoranti in cui sono utilizzati principalmente ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e, infine, gli ecomusei, i sentieri etnografici, gli antichi mestieri e i musei naturali.. 13. Consumo critico e gruppi di acquisto solidale

13.1. Per "consumo critico" si intende l’attività di promozione del consumo consapevole, responsabile e sobrio attraverso il quale il consumatore non sceglie i suoi acquisti solo in base al rapporto tra qualità e prezzo, ma anche in base ad altri valori e condizioni. Diventano difatti prioritari per un consumo critico le caratteristiche sociali e ambientali dei beni e servizi, la catena del valore e soprattutto i soggetti che in essa intervengono, per limitare il consumo delle risorse e l’inquinamento dell’ecosistema.

13.2. Per "gruppi di acquisto solidale" si intendono i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo volta a volta vigente, che riuniscono e organizzano i consumatori per l’acquisto collettivo dei prodotti dell’economia solidale e svolgono attività di promozione del consumo critico offrendo informazione, formazione, organizzazione e tutela ai consumatori.