§ 4.1.94 - L.P. 3 novembre 2009, n. 13.
Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l’educazione alimentare e il consumo consapevole


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:03/11/2009
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Strumenti di intervento
Art. 4.  Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare
Art. 5.  Utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità nei servizi di ristorazione collettiva pubblica
Art. 6.  Contributi
Art. 7.  Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità nei servizi di ristorazione privata e di ospitalità
Art. 8.  Vendita di prodotti alimentari nelle scuole
Art. 9.  Costituzione di filiere corte dedicate alla ristorazione
Art. 10.  Informazioni e formazione agli utenti e agli operatori
Art. 11.  Disposizioni in materia di istruzione e istituzione della giornata dell’agricoltura trentina
Art. 12.  Disposizioni finanziarie
Art. 13.  Clausola sospensiva di efficacia


§ 4.1.94 - L.P. 3 novembre 2009, n. 13.

Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l’educazione alimentare e il consumo consapevole

(B.U. 10 novembre 2009, n. 46)

 

Art. 1. Finalità

1. Al fine di favorire la conoscenza e l’utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l’accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole e agroalimentari nonché la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti agricoli e agroalimentari, la Provincia autonoma di Trento promuove il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità, di qualità riconosciuta e certificata e biologici, nonché l’organizzazione di filiere corte dei prodotti agricoli e agroalimentari.

2. La Provincia favorisce in particolare:

a) l’educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo autosostenibile ed ecosostenibile;

b) l’adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell’ambiente e legati alla tradizione e alla cultura del territorio provinciale;

c) la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d’origine.

3. La Provincia, nell’ambito delle proprie politiche di settore, promuove inoltre il consumo di prodotti esenti da organismi geneticamente modificati, la riduzione dei residui di presidi sanitari nei prodotti agricoli vegetali, nonché la diffusione di prodotti utili a prevenire e curare le allergie ed intolleranze di origine alimentare.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai sensi di questa legge, si intende per:

a) "prodotti di prossimità": prodotti provenienti da luoghi di produzione o dell’ultima trasformazione sostanziale situati a breve distanza dal luogo del consumo finale;

b) "prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata": i prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP), dall’indicazione geografica protetta (IGP) o dalla specialità tradizionale garantita (STG), nonché i prodotti recanti un marchio di qualità assegnato dalla Provincia, sulla base di un disciplinare di produzione, ai prodotti agricoli e agroalimentari con un elevato standard qualitativo e sottoposto a controllo e certificazione da parte di un organismo terzo accreditato;

c) "prodotti agricoli e agroalimentari biologici": i prodotti ottenuti in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

d) "filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari": circuiti brevi di produzione-consumo basati su un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati;

e) "servizi di ristorazione collettiva pubblica": i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica e universitaria, i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione;

f) "luogo di produzione": il luogo di provenienza dei prodotti primari come il luogo di raccolta dei prodotti vegetali, il luogo di nascita e di allevamento degli animali, il luogo di mungitura del latte.

 

     Art. 3. Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall’articolo 1 la Provincia interviene per:

a) incentivare l’utilizzo, nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità secondo quanto stabilito dal programma previsto dall’articolo 4;

b) promuovere l’utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio provinciale;

c) assicurare la vendita all’interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di prodotti alimentari e di bevande conformi alle caratteristiche e alle tipologie individuate nel programma previsto dall’articolo 4;

d) favorire l’incremento della vendita di prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità nonché altre misure di sviluppo della filiera corta;

e) promuovere, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, percorsi didattici, formativi e informativi di educazione alimentare e di orientamento al consumo;

f) promuovere, in collaborazione con i comuni, le comunità e gli operatori del settore, la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, biologici e di prossimità, in particolare attraverso l’interscambio con altre realtà regionali, nonché la diffusione di corretti modelli alimentari.

 

     Art. 4. Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva il programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare, di seguito definito "programma".

2. Il programma, avente durata triennale, provvede a:

a) definire le linee generali di promozione dell’orientamento dei consumi e dell’educazione alimentare;

b) definire, ai fini di questa legge, il concetto di "prossimità" dei luoghi di produzione e dell’ultima trasformazione sostanziale dei prodotti agricoli e agroalimentari rispetto al luogo del consumo finale, anche con riguardo a singoli prodotti o categorie di prodotti;

c) individuare i criteri di attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 con riguardo all’utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica e alla definizione di una metodologia di preparazione dei pasti rispondente alle necessità dei soggetti affetti da intolleranza alimentare;

d) individuare le caratteristiche e le tipologie dei prodotti alimentari e delle bevande che possono essere venduti all’interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

e) stabilire le modalità di attuazione dei controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di questa legge.

 

     Art. 5. Utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità nei servizi di ristorazione collettiva pubblica

1. I servizi di ristorazione collettiva pubblica sono resi garantendo che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità e una metodologia rispondente alle necessità dei soggetti affetti da intolleranza alimentare, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Il programma previsto dall’articolo 4 individua la percentuale minima di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità che deve essere utilizzata nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, nonché la metodologia di preparazione dei pasti rispondente alle necessità dei soggetti affetti da intolleranza alimentare.

3. La percentuale prevista dal comma 2 può essere distinta anche per prodotti o categorie di prodotti e, per i prodotti lattiero-caseari, non può essere inferiore al 60 per cento; la percentuale può essere rapportata al valore dei prodotti o di singole categorie di prodotti agricoli e agroalimentari, o ad altri indicatori previsti dal programma. La percentuale può altresì essere fissata in modo differenziato per le diverse tipologie di servizio.

4. Nei servizi di ristorazione resi a favore di asili nido, scuole dell’infanzia e scuole di primo grado del primo ciclo di istruzione va comunque assicurato che nella preparazione dei pasti siano utilizzati in misura prevalente, in conformità al programma previsto dall’articolo 4, prodotti biologici di prossimità, ovvero, se insufficienti, prodotti di prossimità.

5. Il programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell’ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono l’impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2.

 

     Art. 6. Contributi

1. La Provincia adegua i finanziamenti per i servizi di ristorazione collettiva pubblica, al fine di tener conto dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi introdotti da questa legge.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può inoltre concedere specifici contributi ai soggetti privati che gestiscono i servizi previsti dal medesimo comma, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche per sostenere l’utilizzo di prodotti adatti a essere somministrati a persone afflitte da allergie e intolleranze di origine alimentare.

 

     Art. 7. Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità nei servizi di ristorazione privata e di ospitalità

1. La Provincia promuove accordi con soggetti esercenti attività di ristorazione privata o di ospitalità operanti nel territorio provinciale, con particolare riferimento ai soggetti proprietari o gestori di rifugi alpini, al fine di favorire la conoscenza e l’utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità.

 

     Art. 8. Vendita di prodotti alimentari nelle scuole

1. Nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento è ammessa la vendita esclusivamente di prodotti alimentari conformi a quanto stabilito nel programma previsto dall’articolo 4.

 

     Art. 9. Costituzione di filiere corte dedicate alla ristorazione

1. La Provincia favorisce l’integrazione tra i soggetti economici che compongono le filiere agroalimentari corte dedicate alla ristorazione, attraverso la promozione di accordi di filiera finalizzati alla valorizzazione e all’utilizzo nella ristorazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono individuate nell’ambito del programma previsto dall’articolo 4.

3. La Provincia promuove la costituzione delle filiere corte di cui al comma 1 dedicate alla ristorazione nell’ambito delle misure di attuazione della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), facendovi specifico riferimento.

 

     Art. 10. Informazioni e formazione agli utenti e agli operatori

1. La Provincia promuove azioni didattiche, formative e informative di educazione alimentare e di orientamento al consumo, secondo criteri e modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia, in particolare:

a) favorisce l’accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini singoli o associati, anche attraverso specifiche iniziative di comunicazione svolte con la collaborazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e delle associazioni dei produttori;

b) promuove percorsi di educazione alimentare tesi a sviluppare in modo coordinato attività didattiche, formative e informative;

c) promuove, anche in collaborazione con università e istituti specializzati e con l’azienda provinciale per i servizi sanitari, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell’alimentazione, dell’educazione alimentare, della produzione agroalimentare e della distribuzione;

d) promuove iniziative per la creazione di percorsi di educazione alimentare e al consumo consapevole e la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d’origine.

3. La Provincia, in collaborazione con i comuni, le comunità e gli operatori del settore, promuove l’organizzazione di manifestazioni destinate a favorire la conoscenza degli aspetti qualitativi dei prodotti agricoli e agroalimentari e della cultura enogastronomica, in particolare attraverso l’interscambio con altre realtà regionali.

4. L’utilizzazione di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti d’informazione agli utenti dei servizi.

5. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti previsti dall’articolo 6 forniscono agli utenti, con le modalità previste dalla disciplina attuativa di tali disposizioni, materiali informativi di educazione alimentare concernenti gli aspetti qualitativi e i valori nutrizionali dei prodotti consumati.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di istruzione e istituzione della giornata dell’agricoltura trentina

1. I piani di studio provinciali del primo e secondo ciclo d’istruzione assicurano lo studio delle caratteristiche storiche, produttive, economiche e ambientali dell’agricoltura trentina, con particolare riferimento alle caratteristiche organolettiche e salutistiche dei prodotti agricoli.

2. La Provincia istituisce la giornata dell’agricoltura trentina per promuovere la conoscenza dell’agricoltura e dei prodotti trentini e lo studio degli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari trentine; la giornata dell’agricoltura trentina è celebrata il giorno 11 novembre di ogni anno secondo un programma di iniziative nel quale sono previste anche visite a fattorie didattiche e ad aziende agricole dei diversi comparti produttivi.

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sulle unità previsionali di base 25.5.110 (Gestione delle scuole per l’infanzia) e 25.20.110 (Interventi per il diritto allo studio).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità previsionale di base 61.22.210 (Promozione turistica territoriale d’ambito provinciale e della commercializzazione).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 provvede l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 10 e 11 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità previsionale di base 50.15.210 (Promozione del settore agricolo).

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

 

     Art. 13. Clausola sospensiva di efficacia

1. Gli effetti di questa legge e del programma previsto dall’articolo 4 sono sospesi fino all’avvenuta pubblicazione della comunicazione dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato della C.E.