| Settore: | Codici provinciali |
| Regione: | Trento |
| Materia: | 5. sviluppo sociale |
| Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
| Data: | 29/11/1996 |
| Numero: | 5 |
| Sommario |
| Artt. 1. - 5. |
| Art. 6. 1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme di cui alla presente legge con [...] |
§ 5.2.48 - L.R. 29 novembre 1996, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 «Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali».
(B.U. 10 dicembre 1996, n. 55).
1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme di cui alla presente legge con le norme contenute nella
[1] Il testo è riportato nella