§ 5.2.39 - L.R. 30 maggio 1993, n. 11.
Interventi a favore di popolazioni di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:30/05/1993
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Attività ed interventi).
Art. 3.  (Associazioni operanti a favore delle popolazioni).
Art. 4.  (Comitato consultivo).
Art. 5.  (Convenzioni).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 5.2.39 - L.R. 30 maggio 1993, n. 11. [1]

Interventi a favore di popolazioni di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali.

(B.U. 1 giugno 1993, n. 25).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Trentino Alto-Adige riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo.

     2. La Regione Trentino Alto-Adige, in armonia con la normativa nazionale e con il trattato sull'unione politica europea, contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

     3. In particolare, la Regione, contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, al sostegno degli sforzi dei Paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonché nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, promuovendo all'uopo adeguate iniziative al fine di alleviare il disagio di popolazioni appartenenti a Paesi colpiti da eventi bellici o calamitosi o che vengano a trovarsi in condizioni di difficoltà economica o sociale o di natura formativa [2].

 

     Art. 2. (Attività ed interventi). [3]

     1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3, la Giunta regionale, anche d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo o su richiesta della medesima, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni, invia direttamente attrezzature anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto e quant'altro risulti necessario per sovvenire alle necessità del momento e per consentire normali condizioni di vita.

     2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3, la Giunta regionale può altresì avvalersi di soggetti pubblici o privati, operanti, senza fine di lucro, a favore di popolazioni colpite da eventi bellici o calamitosi o che vengono a trovarsi in condizioni di difficoltà economica o sociale o di natura formativa., per l'invio di quanto previsto al comma 1.

     3. Inoltre la Regione, nelle medesime ipotesi, con le modalità di cui all'articolo 3, sostiene iniziative anche a carattere pluriennale che prevedano il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale e che valorizzino le potenzialità in regione.

     4. La Giunta regionale garantisce alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano la costante informazione sulle iniziative che la stessa intende assumere in via diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati.

     5. L'individuazione dei Paesi destinatari delle provvidenze di cui ai commi 1, 2 e 3 e dei soggetti pubblici o privati di cui ai commi 2 e 3, nonché la determinazione degli importi da destinarsi, sarà effettuata dalla Giunta regionale [4].

 

     Art. 3. (Associazioni operanti a favore delle popolazioni). [5]

     1. La Regione sostiene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da enti, associazioni e comitati, anche a carattere cooperativo, operanti nel territorio regionale, senza fine di lucro e con carattere di continuità, a favore delle popolazioni colpite da eventi bellici o calamitosi o che vengono a trovarsi in condizioni di difficoltà economica o sociale o di natura formativa. La Regione d'intesa con le Province sostiene altresì iniziative intese alla temporanea accoglienza, all'assistenza ed alla formazione culturale e professionale, sul proprio territorio, di soggetti provenienti dai Paesi colpiti da eventi bellici o calamitosi o che vengono a trovarsi in condizioni di difficoltà economica o sociale o di natura formativa.

     2. Al fine di ottenere il sostegno di cui al comma 1, i soggetti ivi previsti devono presentare apposita domanda alla Regione presso l'Ufficio, anche eventualmente decentrato nel territorio della provincia di Bolzano, se nel medesimo gli stessi soggetti siano operanti, individuato con deliberazione della Giunta regionale. A seguito di tale richiesta, ed espletata a cura del suddetto Ufficio, la procedura istruttoria, la Giunta regionale, qualora deliberi di intervenire a favore dei soggetti di cui al comma 1, potrà stipulare con i richiedenti apposita convenzione.

     3. Alle attribuzioni del Servizio studi e relazioni linguistiche, indicate nell'allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'allegato A) della legge regionale 11 giugno 198, n. 5, sono aggiunti i compiti relativi alla gestione della presente legge, ivi compresi quelli di supporto al Comitato di cui all'articolo 4.

 

     Art. 4. (Comitato consultivo).

     1. Per l'elaborazione e la modifica dei criteri di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo composta da [6]:

     a) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia disciplinata dalla presente legge;

     b) tre funzionari regionali;

     c) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

     d) un rappresentante della Croce Bianca;

     e) un rappresentante della Caritas;

     f) due consiglieri regionali, uno dei quali appartenente alla minoranza.

     Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al Servizio studi e relazioni linguistiche [7].

     2. Le funzioni amministrative di supporto al Comitato di cui al comma 1 sono disimpegnate dall'Ufficio affari generali della Presidenza della Giunta regionale.

     3. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.

     4. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino [8].

     5. Se entro trenta giorni dalla richiesta non perviene la designazione dei membri di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), il Comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta regionale provvede all'integrazione del Comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine prescritto [9].

     6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, la proposta si intende respinta.

     7. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, dipendenti regionali addetti ai settori di attività interessati, nonché esperti esterni.

     8. Ai componenti il Comitato, al segretario ed agli esperti di cui al comma 6 sono attribuiti i gettoni di presenza ed i compensi di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 10 e successive modificazioni [10].

 

     Art. 5. (Convenzioni).

     1. Le convenzioni anche a carattere pluriennale, di cui all'articolo 3, comma 2, contengono in particolare [11]:

     a) la definizione del tipo di iniziativa che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità ai rispettivi statuti, si impegnano a realizzare;

     b) la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;

     c) l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato dovrà avvalersi e dei requisiti di professionalità eventualmente richiesti, in relazione al tipo di attività di cui si tratta;

     d) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Regione o da altri enti pubblici;

     e) la definizione delle modalità per l'erogazione del contributo concesso, nonché per la corresponsione di anticipazioni sul contributo stesso, la cui entità viene commisurata al costo dei servizi, in relazione anche ad altre eventuali entrate [12];

     f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Regione di informazioni sull'attività svolta e sull'utilizzazione dei finanziamenti e delle altre risorse impiegate e del relativo rendiconto, nonché la definizione delle modalità con le quali la Regione controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti.

     2. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla risoluzione della convenzione e dispone gli atti conseguenti.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge è previsto un onere di lire 1 miliardo e 500 milioni, in ragione d'anno, a decorrere dall'esercizio 1993.

     2. Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni gravante sull'esercizio 1993, si provvede mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario.

     3. Per gli esercizi successivi, all'onere relativo si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 concernente «Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione».

     4. Gli stanziamenti annuali per le finalità indicate al comma 1 sono utilizzati secondo un programma coordinato di interventi, da approvarsi dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 4.


[1] Legge modificata secondo le prescrizioni della L.R. 16 febbraio 2007, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 1996, n. 5.

[3] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 novembre 1996, n. 5.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 1996, n. 5.

[6] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 novembre 1996, n. 5.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 novembre 1996, n. 5.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 novembre 1996, n. 5.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 novembre 1996, n. 5.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 1996, n. 5.

[12] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 1996, n. 5.