§ 4.2.7 - Legge Regionale 7 marzo 1963, n. 10.
Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in Regione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:07/03/1963
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e lo sviluppo di quelle esistenti, è autorizzata la concessione, a favore delle piccole e medie imprese industriali che [...]
Art. 2.      1. Sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, a sensi dell'art. 19 della legge 25 [...]
Art. 3.      1. Ai fini della concessione del concorso di cui al precedente articolo 1 sono preferite le iniziative riferite a nuovi insediamenti industriali in regione, considerando pure gli ampliamenti [...]
Art. 4.      1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con l'Istituto Mediocredito Trentino Alto-Adige e con altri Istituti di credito apposite [...]
Art. 5.      1. Le domande di concorso devono essere presentate all'Amministrazione regionale in carta da bollo legale, corredate dalla documentazione che verrà determinata nelle convenzioni previste [...]
Art. 6.      1. La concessione del concorso è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia [...]
Art. 7.      1. Per la concessione del concorso di cui all'articolo 1 è autorizzato nell'esercizio finanziario 1963 il limite di impegno di Lire 215 milioni.
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.


§ 4.2.7 - Legge Regionale 7 marzo 1963, n. 10.

Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in Regione.

(B.U. 21 maggio 1963, n. 21).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e lo sviluppo di quelle esistenti, è autorizzata la concessione, a favore delle piccole e medie imprese industriali che esercitano la propria attività nella regione, di un concorso annuo costante posticipato fino al 2,80 per cento, per un periodo massimo di anni dieci, commisurato all'importo originario dei finanziamenti che le imprese interessate otterranno dagli istituti di credito di cui al successivo articolo 4.

     2. Su detti finanziamenti il contributo regionale può esser elevato fino al 3,40 per cento, qualora i medesimi vengano praticati a favore di piccole e medie imprese industriali, aventi stabilimenti nei Comuni della regione, nei quali, per la loro ubicazione o per le loro particolari condizioni economiche e sociali, si manifesti una maggiore esigenza di nuovi posti di lavoro.

     3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e in conformità al parere formulato dalla Giunta provinciale competente per territorio, formerà, con proprio decreto, l'elenco dei Comuni di cui al comma precedente.

 

     Art. 2.

     1. Sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, a sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini della concessione del concorso di cui al precedente articolo 1 sono preferite le iniziative riferite a nuovi insediamenti industriali in regione, considerando pure gli ampliamenti degli stabilimenti esistenti, l'acquisto di nuovi macchinari, il potenziamento degli impianti e l'ammodernamento tecnologico degli stessi.

     2. E' invece escluso qualsiasi concorso per l'approvvigionamento di materie prime e per operazioni destinate ad aumentare il capitale di esercizio.

 

     Art. 4.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con l'Istituto Mediocredito Trentino Alto-Adige e con altri Istituti di credito apposite convenzioni per fissare le modalità da osservarsi nella concessione di finanziamenti che potranno fruire del contributo regionale, nella liquidazione del concorso stesso, nell'accertamento della regolare esecuzione del piano di impiego relativo al finanziamento ed ogni altro particolare ad esso attinente.

 

     Art. 5.

     1. Le domande di concorso devono essere presentate all'Amministrazione regionale in carta da bollo legale, corredate dalla documentazione che verrà determinata nelle convenzioni previste all'articolo precedente.

 

     Art. 6.

     1. La concessione del concorso è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'industria, in conformità al parere formulato dalla Giunta provinciale competente per territorio.

     2. Tale parere è considerato favorevole qualora non venga espresso entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di finanziamento.

     3. Il concorso viene corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

     4. Il collaudo delle opere e l'accertamento degli acquisti effettuati, per i finanziamenti rispettivamente accordati dall'Istituto Mediocredito Trentino Alto-Adige, tramite i propri organi tecnici, hanno efficacia, ai fini della liquidazione del concorso concesso, anche per l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 7.

     1. Per la concessione del concorso di cui all'articolo 1 è autorizzato nell'esercizio finanziario 1963 il limite di impegno di Lire 215 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di Lire 215 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963 al 1972.

     3. Alla copertura dell'onere di Lire 215 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

     4. Gli stanziamenti autorizzati con la presente legge non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.