§ 2.1.134 - Legge Regionale 28 aprile 1995, n. 3.
Ulteriori disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/04/1995
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Il giudice di pace coordinatore esercita, nei confronti del personale amministrativo assegnato, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9, all'ufficio dallo stesso giudice diretto, i [...]
Art. 2.      1. Ferme restando le funzioni di indirizzo, di direttiva e di sorveglianza esercitate dagli organi previsti dalla legislazione statale, l'attività di coordinamento delle funzioni regionali per [...]
Art. 3.      1. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 è differito di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'istituto [...]
Art. 4.      1. L'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 è abrogato.
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.134 - Legge Regionale 28 aprile 1995, n. 3.

Ulteriori disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale.

(B.U. 3 maggio 1995, n. 21).

 

Art. 1.

     1. Il giudice di pace coordinatore esercita, nei confronti del personale amministrativo assegnato, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9, all'ufficio dallo stesso giudice diretto, i compiti derivanti dal rapporto di dipendenza funzionale di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

 

     Art. 2.

     1. Ferme restando le funzioni di indirizzo, di direttiva e di sorveglianza esercitate dagli organi previsti dalla legislazione statale, l'attività di coordinamento delle funzioni regionali per assicurare l'operatività degli uffici del giudice di pace siti nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige spetta alla Segreteria della Giunta regionale.

     2. Nell'ambito di tale attività di coordinamento la Segreteria della Giunta regionale può destinare fino ad un massimo complessivo di quattro unità di personale dalla stessa dipendente presso gli uffici del giudice di pace siti nei due comuni capoluogo di provincia.

 

     Art. 3.

     1. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 è differito di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'istituto del giudice di pace.

     2. Il personale collocato in posizione di comando presso gli uffici del giudice di pace può chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale dopo sei mesi di servizio in tale posizione.

     3. Al personale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9.

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 è abrogato.

     2. Il personale che, alla data del 1° febbraio 1995, presta servizio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 può essere inquadrato, a domanda, prescindendo dal limite di età, nel ruolo unico regionale, nell'ambito dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, previo superamento di concorsi riservati di idoneità, da bandirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le materie d'esame e le modalità dei concorsi riservati di cui al comma 2 sono stabilite dai bandi di concorso sulla base di quanto previsto nei regolamenti vigenti per l'accesso ai rispettivi profili professionali.

     4. I rapporti d'impiego temporaneo del personale in servizio alla data del 1° febbraio 1995 sono prorogati o riattivati, prescindendo dal limite d'età, fino alla data di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al comma 2.

     5. Il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale prima dell'inquadramento nel ruolo regionale è riconosciuto ai fini giuridici ed economici.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.