§ 1.5.11 - L.P. 1 ottobre 2002, n. 13.
Disciplina del referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.5 partecipazione e referendum
Data:01/10/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Pubblicazione delle leggi ai fini della richiesta di referendum.
Art. 3.  Quesito referendario.
Art. 4.  Promulgazione della legge nel caso di mancata richiesta di referendum.
Art. 5.  Ufficio centrale per il referendum.
Art. 6.  Iniziativa degli elettori e relativi adempimenti.
Art. 7.  Sottoscrizioni.
Art. 8.  Richiesta, ammissione e indizione del referendum.
Art. 9.  Iniziativa referendaria dei consiglieri provinciali.
Art. 10.  Uffici elettorali di sezione.
Art. 11.  Svolgimento del referendum.
Art. 12.  Operazioni di scrutinio.
Art. 13.  Esito del referendum.
Art. 14.  Promulgazione della legge a seguito del referendum.
Art. 15.  Promulgazione della legge nel caso di richiesta inammissibile.
Art. 16.  Disposizioni per il caso di impugnativa del Governo avanti la Corte costituzionale.
Art. 17.  Modifica o revoca della legge.
Art. 18.  Disposizioni finali.
Art. 19.  Disposizioni finanziarie.
Art. 20.  Entrata in vigore.


§ 1.5.11 - L.P. 1 ottobre 2002, n. 13.

Disciplina del referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale.

(B.U. 8 ottobre 2002, n. 42).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Questa legge, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47 dello Statuto speciale, disciplina il referendum confermativo sulle leggi della Provincia autonoma di Trento che ai sensi della medesima disposizione determinano la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo.

 

     Art. 2. Pubblicazione delle leggi ai fini della richiesta di referendum.

     1. Il Presidente del Consiglio provinciale trasmette al Presidente della Provincia il testo della legge approvata ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto speciale entro dieci giorni dalla data della deliberazione da parte del Consiglio provinciale, attestandone l’intervenuta approvazione ed indicando la maggioranza con cui è stata approvata.

     2. Il Presidente della Provincia provvede immediatamente alla pubblicazione del testo della legge, senza formula di promulgazione e senza numerazione, in un’apposita partizione del Bollettino ufficiale della Regione intitolata: "Pubblicazione di leggi ai fini della richiesta di referendum", preceduta dalla intestazione: "Testo di legge della Provincia di Trento approvata a norma dell’articolo 47 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol", seguita dal titolo della legge e dalla data della approvazione della medesima.

     3. Qualora l’approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio provinciale, nell'intestazione è inserita la frase: "approvato con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti del Consiglio provinciale" e riportato l’avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della provincia o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale possono chiedere che si proceda a referendum popolare. Qualora l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio provinciale, nell'intestazione del provvedimento è inserita la frase: "approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio provinciale" e riportato l’avvertimento che, entro tre mesi, un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio provinciale possono chiedere che si proceda a referendum popolare.

     4. Copia del Bollettino ufficiale della Regione contenente la pubblicazione del testo della legge è immediatamente trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e all’Ufficio centrale per il referendum non appena costituito [1].

 

     Art. 3. Quesito referendario.

     1. La richiesta di referendum deve contenere l’indicazione del provvedimento legislativo, approvato ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, dello Statuto speciale, che si intende sottoporre alla votazione popolare, citare la data della sua approvazione da parte del Consiglio provinciale e la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione nel quale è stato pubblicato.

     2. Ai fini della richiesta il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: "Approvate il testo della legge provinciale concernente (titolo della legge da sottoporre a referendum), approvato dal Consiglio provinciale il giorno … e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero ... del ... ?".

 

     Art. 4. Promulgazione della legge nel caso di mancata richiesta di referendum.

     1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della Provincia promulga la legge con la formula seguente: "Il Consiglio provinciale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Provincia promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia".

 

     Art. 5. Ufficio centrale per il referendum. [2]

     1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione, presso la Provincia è istituito l'Ufficio centrale per il referendum nominato con decreto del Presidente della Provincia e composto da tre esperti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente, scelti nell'ambito delle seguenti categorie:

     a) magistrati a riposo;

     b) docenti universitari in materie giuridiche;

     c) avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori.

     2. Le funzioni di segretario dell'ufficio sono svolte da un esperto in materia elettorale, nominato dalla Giunta provinciale.

     3. Ai componenti dell'ufficio è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori del rispettivo ufficio, un compenso pari a 150,00 euro. Al segretario dell'ufficio è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un compenso pari a 120,00 euro.

     4. Le misure dei compensi previsti dal comma 3 sono aggiornate ogni tre anni in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore.

     5. Le spese per i compensi di cui al comma 3 sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

 

     Art. 6. Iniziativa degli elettori e relativi adempimenti.

     1. Ai fini della richiesta di referendum da parte di un cinquantesimo o di un quindicesimo degli elettori per il Consiglio provinciale ai sensi dell’articolo 47, commi quinto e sesto, dello Statuto speciale, si tiene conto del numero degli elettori, quale accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale in carica.

     2. Per l’esercizio dell’iniziativa referendaria da parte degli elettori, almeno tre di essi, che assumono la qualità di promotori, depositano a pena di inammissibilità presso la segreteria della struttura provinciale competente:

     a) il testo del quesito referendario, come indicato all’articolo 3, riportato su fogli recanti in calce le loro firme, autenticate a norma dell’articolo 7;

     b) i certificati comprovanti l’iscrizione dei promotori stessi nelle liste elettorali di un comune della provincia e il diritto al voto per l’elezione del Consiglio provinciale.

     3. All’atto del deposito dell’atto di iniziativa, i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone, che possono essere anche i promotori, incaricati come delegati. Di tale indicazione è dato conto nel verbale previsto dal comma 4.

     4. Il segretario dell’Ufficio centrale redige apposito verbale del deposito dell’atto di iniziativa, che è sottoscritto anche dai promotori, ai quali è rilasciata copia. Il segretario, entro due giorni feriali dal deposito, invia copia del verbale all’Ufficio centrale, al Presidente del Consiglio provinciale nonché al Presidente della Provincia, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

     5. Entro sette giorni dal ricevimento del verbale, l’Ufficio centrale decide sulla regolarità dell’iniziativa. Entro lo stesso termine contesta ai delegati le eventuali irregolarità e concede un termine non superiore a dieci giorni per presentare controdeduzioni o per sanare le irregolarità contestate; in tal caso l’Ufficio centrale decide definitivamente entro tre giorni dalla scadenza del termine assegnato.

     6. Quando ritiene che le irregolarità contestate non siano state sanate o non fossero sanabili, l’ufficio dichiara l’iniziativa improcedibile, diversamente la dichiara procedibile. In ogni caso l’ufficio dà comunicazione immediata della decisione ai delegati, al Presidente del Consiglio provinciale nonché al Presidente della Provincia, il quale cura altresì che essa sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

     7. Quando l’iniziativa è procedibile i delegati, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 6, presentano i fogli destinati alla raccolta delle sottoscrizioni al segretario dell’Ufficio centrale, per la vidimazione. Tali fogli possono essere presentati in più soluzioni, anche contemporaneamente al deposito dell’iniziativa per la richiesta di referendum. La vidimazione avviene entro cinque giorni dalla presentazione o, nel caso in cui questa sia effettuata contestualmente al deposito dell’iniziativa, entro cinque giorni dalla dichiarazione di procedibilità.

     8. I fogli devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata e ciascuno deve recare in epigrafe il quesito referendario formulato secondo quanto previsto dall’articolo 3.

 

     Art. 7. Sottoscrizioni.

     1. I sottoscrittori sono indicati con il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché con il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

     2. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicati dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. L’autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve essere indicato il numero delle firme contenute nel foglio.

     3. Non sono tenute in considerazione le firme raccolte su fogli non vidimati.

     4. Le spese per l’autenticazione del numero minimo di sottoscrizioni necessario per la richiesta di referendum, qualora la medesima sia dichiarata ammissibile ai sensi dell’articolo 8, sono a carico della Provincia nella misura fissata per i diritti dovuti ai segretari comunali per le autenticazioni. Per ottenere il rimborso di tali spese, i promotori del referendum presentano domanda scritta alla struttura provinciale competente, indicando il nominativo della persona delegata a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

 

     Art. 8. Richiesta, ammissione e indizione del referendum.

     1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione i delegati presentano la richiesta di referendum mediante deposito presso l’Ufficio centrale dei fogli vidimati sottoscritti dai richiedenti il referendum.

     2. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dai rispettivi comuni, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali nonché il diritto di voto per l’elezione del Consiglio provinciale. I certificati devono essere rilasciati entro cinque giorni da quello in cui sono richiesti. I certificati collettivi possono essere sostituiti dalla certificazione dell’organo comunale competente apposta in calce ai singoli fogli qualora i sottoscrittori siano tutti iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune.

     3. I delegati accompagnano i fogli e la documentazione allegata con una dichiarazione, sottoscritta davanti al funzionario incaricato della struttura provinciale competente, attestante:

     a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;

     b) il numero delle certificazioni allegate.

     4. Sono escluse dal computo le sottoscrizioni:

     a) non regolarmente autenticate o non corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della provincia con l’attestazione della qualità di elettore per l’elezione del Consiglio provinciale;

     b) effettuate da chi non risulti elettore del Consiglio provinciale;

     c) altrimenti non corrispondenti a quanto stabilito dall’articolo 7.

     5. L’Ufficio centrale, entro quaranta giorni dal deposito, provvede alla verifica e al computo delle firme e della documentazione allegata secondo quanto previsto dal comma 4, contestando immediatamente ai delegati le eventuali irregolarità rilevate e assegnando un termine non superiore a cinque giorni dalla data della comunicazione per presentare memorie intese a contestare l’esistenza delle irregolarità o per sanarle qualora si tratti di irregolarità meramente formali. Entro due giorni dalla scadenza del termine finale assegnato ai delegati, l’Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla ammissibilità della richiesta. Dell’esito delle operazioni è redatto apposito verbale che è trasmesso immediatamente ai delegati, al Presidente del Consiglio provinciale nonché al Presidente della Provincia, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

     6. Qualora l’Ufficio centrale dichiari l’ammissibilità della richiesta di referendum, il Presidente della Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo verbale, indice il referendum con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione.

     7. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto.

     8. Qualora prima dell’indizione del referendum sia intervenuta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del testo di un’altra legge approvata ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto speciale, il Presidente della Provincia può ritardare la indizione del referendum fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 7, in modo che il referendum già richiesto e il referendum che sia eventualmente richiesto sulla nuova legge possano svolgersi contemporaneamente.

 

     Art. 9. Iniziativa referendaria dei consiglieri provinciali.

     1. Quando la richiesta di referendum è promossa dai consiglieri provinciali ai sensi dell’articolo 47, quinto comma, dello Statuto speciale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio o da un funzionario del Consiglio da lui delegato, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono consiglieri provinciali in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

     2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata a pena di inammissibilità presso la segreteria dell’Ufficio centrale. I tre delegati eleggono domicilio presso i rispettivi gruppi consiliari in Consiglio. Della designazione dei delegati è dato conto nel verbale.

     3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 si applica, in quanto compatibile, l’articolo 8.

 

     Art. 10. Uffici elettorali di sezione.

     1. L’ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

     2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti letto il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

 

     Art. 11. Svolgimento del referendum.

     1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Provincia e devono possedere le caratteristiche determinate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione del referendum previsto dall’articolo 138 della Costituzione.

     2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: "Sì"- "No".

     3. Qualora si debba procedere alla celebrazione contestuale di referendum su più leggi approvate ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto speciale, all’elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le leggi sottoposte a referendum.

     4. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

     5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l’ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia concluso le operazioni preliminari e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.

 

     Art. 12. Operazioni di scrutinio.

     1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1. Qualora ai sensi dell’articolo 8, comma 8, nello stesso giorno si svolgano più referendum, le operazioni di scrutinio si effettuano sulla base dell’ordine di approvazione delle leggi sottoposte a referendum.

     2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni dell’Ufficio centrale, possono assistere, ove lo richiedano:

     a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio provinciale;

     b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dai delegati di cui all’articolo 6, comma 3, e all’articolo 9, comma 2, con dichiarazione autenticata dai soggetti indicati dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e presentata nei modi previsti dall’articolo 23 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale).

 

     Art. 13. Esito del referendum.

     1. L’Ufficio centrale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici elettorali di sezione ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, al computo dei votanti, dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge.

     2. Alla fine delle operazioni, l’Ufficio centrale proclama l’esito del referendum.

     3. Nel caso in cui le risposte "No" costituiscano la maggioranza dei voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi che abbiano espresso la risposta "Sì", la legge risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Provincia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dell’Ufficio centrale, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione. La legge non approvata dal referendum non è promulgata.

 

     Art. 14. Promulgazione della legge a seguito del referendum.

     1. Nel caso in cui le risposte "Sì" costituiscano la maggioranza dei voti validi, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito, il Presidente della Provincia promulga la legge con la seguente formula: "Il Consiglio provinciale ha approvato; il referendum svoltosi in data ... ha dato risultato favorevole; il Presidente della Provincia promulga la seguente legge (testo della legge). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia".

 

     Art. 15. Promulgazione della legge nel caso di richiesta inammissibile.

     1. Ove l’Ufficio centrale abbia dichiarato l’inammissibilità della richiesta ai sensi dell’articolo 8, il Presidente della Provincia, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione e il Governo non abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, promulga la legge con la seguente formula: "Il Consiglio provinciale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data … è stata dichiarata inammissibile dall’Ufficio centrale, con atto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione in data … ; sono decorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione; il Presidente della Provincia promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia".

 

     Art. 16. Disposizioni per il caso di impugnativa del Governo avanti la Corte costituzionale.

     1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge prima della sua promulgazione, la legge non è promulgata e, ove sia in corso l’iniziativa popolare per la richiesta di referendum, l’Ufficio centrale sospende le operazioni previste a partire da quella disciplinata dall’articolo 8, comma 5, fino alla decisione della Corte costituzionale. E’ comunque fatta salva la presentazione della richiesta di referendum nei termini previsti.

     2. Qualora la Corte costituzionale non accolga il ricorso, il procedimento referendario riprende dall’ultima operazione compiuta; tutte le operazioni eventualmente compiute prima della sospensione conservano validità.

     3. Qualora la Corte costituzionale accolga anche in parte il ricorso del Governo, l’Ufficio centrale dichiara l’estinzione del procedimento referendario già avviato ed il Presidente della Provincia cura la pubblicazione di tale dichiarazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

     4. Ove la legge provinciale sia stata dichiarata illegittima in relazione a singole disposizioni, il Presidente della Provincia, decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, cura la nuova pubblicazione della legge, sempre ai fini della richiesta di referendum, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale.

     5. Nel caso in cui il Consiglio provinciale, nei tre mesi successivi alla pubblicazione della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, deliberi modifiche della legge già approvata, la richiesta di referendum può essere presentata solo con riferimento al testo coordinato con le modifiche introdotte. In tal caso il Presidente della Provincia cura la nuova pubblicazione della legge, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte.

     6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 il termine per la richiesta di referendum inizia a decorrere dalla data di ripubblicazione della legge.

 

     Art. 17. Modifica o revoca della legge.

     1. Il Consiglio provinciale può modificare o revocare la legge già approvata anche dopo la pubblicazione del suo testo nel Bollettino ufficiale della Regione ai fini della richiesta di referendum.

     2. Nel caso in cui il Consiglio provinciale revochi la legge ai sensi del comma 1, le operazioni referendarie eventualmente compiute perdono efficacia. In caso di modifica si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16, commi 5 e 6.

 

     Art. 18. Disposizioni finali.

     1. Per le operazioni preordinate allo svolgimento del referendum, ivi comprese le modalità organizzative delle operazioni referendarie e le relative spese, comprese quelle di allestimento dei seggi e di compilazione delle liste elettorali, nonché per le modalità di svolgimento del referendum, ivi compresi la votazione e lo scrutinio dei voti, si applica, in quanto compatibile con questa legge, l’articolo 15 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 (Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali), come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 13. Per le modalità di nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione e il relativo trattamento economico si applicano gli articoli 44, comma 5, 45, 46 e 48 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consiglieri comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1) e gli articoli 28, 29, 30 e 31 bis della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), come da ultimo modificate dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10. I componenti degli uffici elettorali di sezione devono essere elettori del Consiglio provinciale.

     2. Ai fini della propaganda relativa allo svolgimento del referendum, le facoltà riconosciute dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) - come da ultimo modificata dall'articolo 1 quater del decreto legge 13 maggio 1999, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 225 - e 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali), ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio provinciale nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

     3. La Giunta provinciale può approvare un regolamento di esecuzione di questa legge, anche al fine di disciplinare le modalità di coordinamento delle disposizioni di questa legge con quelle contenute nelle leggi in essa richiamate.

     4. La proposta di regolamento è inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'approvazione del relativo regolamento.

 

     Art. 19. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 1.500.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2003. Alla copertura dell’onere si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.1.210).

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

INDICE

 

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Pubblicazione delle leggi ai fini della richiesta di referendum

Art. 3 - Quesito referendario

Art. 4 - Promulgazione della legge nel caso di mancata richiesta di referendum

Art. 5 - Ufficio centrale per il referendum

Art. 6 - Iniziativa degli elettori e relativi adempimenti

Art. 7 - Sottoscrizioni

Art. 8 - Richiesta, ammissione e indizione del referendum

Art. 9 - Iniziativa referendaria dei consiglieri provinciali

Art. 10 - Uffici elettorali di sezione

Art. 11 - Svolgimento del referendum

Art. 12 - Operazioni di scrutinio

Art. 13 - Esito del referendum

Art. 14 - Promulgazione della legge a seguito del referendum

Art. 15 - Promulgazione della legge nel caso di richiesta inammissibile

Art. 16 - Disposizioni per il caso di impugnativa del Governo avanti la Corte costituzionale

Art. 17 - Modifica o revoca della legge

Art. 18 - Disposizioni finali

Art. 19 - Disposizioni finanziarie

Art. 20 - Entrata in vigore


[1] Comma così modificato dall’art. 4 della L.P. 21 novembre 2002, n. 14.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.P. 21 novembre 2002, n. 14.