§ 1.3.29 - L.R. 16 novembre 2009, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:16/11/2009
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, come modificata dalla legge [...]
Art. 2.  (Norma finanziaria)


§ 1.3.29 - L.R. 16 novembre 2009, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 “Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale”

(B.U. 24 novembre 2009, n. 48)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 “Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale”)

1. L’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Indennità e diaria)

1. L’indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all’arti¬colo 2 della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all’80 per cento di quelle fissate al 31 gennaio 2005, come rivalutate fino al periodo di riferimento 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

2. La rivalutazione della indennità e della diaria di cui al comma 1 riprende annualmente in base all’indice ISTAT, con base 1° gennaio 2009, a partire dall’avvenuto assorbimento della somma corrispondente al 7,5 per cento complessivo di incremento per l’indice ISTAT non applicato.

3. La modalità di rivalutazione e relativa interruzione stabilita dai commi 1 e 2 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all’indice ISTAT.

4. Ai componenti dell’Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti di cui al comma 1, nelle seguenti misure mensili lorde: Presidente 45 per cento, Vicepresidenti 22,5 per cento, Segretari questori 11,25 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.”.

2. Al comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, le parole “l’attribuzione della quota del 65 per cento dell’importo lordo del vitalizio goduto dal Consigliere” sono sostituite dalle parole “l’attribuzione della quota del 60 per cento dell’importo lordo del vitalizio goduto dal Consigliere”.

3. La riduzione dal 65 al 60 per cento di cui al comma 2 è altresì applicata alla misura degli assegni vitalizi di reversibilità da attribuire ai destinatari di cui alla disciplina regolamentare previgente alla XI Legislatura.

4. Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 è sostituito dal seguente:

“1. Ai membri della Giunta regionale è attribuita una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti spettanti ai Consiglieri regionali, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modifiche, determinata nelle seguenti misure:

a) al Presidente della Regione il 45 per cento;

b) agli Assessori effettivi il 27 per cento;

c) agli Assessori supplenti il 18 per cento.”.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Le riduzioni previste dalla applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa nei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari.