§ 1.3.22 - L.R. 28 ottobre 2004, n. 4.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:28/10/2004
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Indennità e diaria).
Art. 2.  (Assegno vitalizio).
Art. 3.  (Contributo di solidarietà e trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature).
Art. 4.  (Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà).
Art. 5.  (Norme non applicabili).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Entrata in vigore).


§ 1.3.22 - L.R. 28 ottobre 2004, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige».

(B.U. 9 novembre 2004, n. 45).

 

Art. 1. (Indennità e diaria).

     1. L’indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all’articolo 2 della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all’80 per cento di quelle fissate al 31 gennaio 2005 e verranno rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT.

 

     Art. 2. (Assegno vitalizio).

     1. L’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa).

1. Ai Consiglieri, in carica fino alla XIII Legislatura compresa, dopo la cessazione dal mandato, spetta, quale parte integrante dell’indennità, l’assegno vitalizio secondo i criteri ed in base ai requisiti previsti per i membri della Camera dei Deputati fatta eccezione per l’età che è elevata da sessanta a sessantacinque anni ed il periodo minimo di contribuzione che è elevato da cinque anni a due Legislature complete. Una di esse può essere stata svolta anche in forma parziale purché almeno per la sua metà, ma in questo caso per il periodo mancante al completamento della Legislatura è previsto l’obbligo di versamento del contributo da parte del Consigliere interessato.

2. La misura massima dell’assegno vitalizio è altresì limitata al 76 per cento dell’indennità parlamentare lorda, esclusa la diaria, e spetta dopo venti anni di contribuzione. La misura dell’assegno dopo due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, è pari al 38 per cento dell’indennità parlamentare lorda, esclusa la diaria, ed è aumentata del 3,80 per cento per ogni anno di contribuzione secondo la tabella di cui all’allegato A).

3. L’indennità parlamentare da prendere in considerazione è quella vigente dal 1° gennaio dell’ultimo anno in carica e successivamente rivalutata in base all’indice ISTAT, per il lasso di tempo che intercorre tra il 31 dicembre dell’ultimo anno di carica ed il 1° gennaio in cui decorre la corresponsione dell’assegno. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l’assegno vitalizio è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT.

4. Per tutti i Consiglieri, che al termine della XIII Legislatura non abbiano versato contributi per l’assegno vitalizio per la durata di quattro Legislature, la misura dell’assegno vitalizio netto al momento della maturazione e per tutti gli anni successivi di godimento non può essere superiore alla misura dell’indennità consiliare netta tempo per tempo vigente.

5. Il contributo obbligatorio per l’assegno vitalizio è fissato al 18 per cento dell’indennità consiliare, esclusa la diaria, e, con decorrenza 1° gennaio 2005, nella misura del 21 per cento.

6. Con decorrenza dalla XIV Legislatura il contributo obbligatorio per l’assegno vitalizio è fissato nella misura del 30 per cento dell’indennità consiliare di cui all’articolo 2, esclusa la diaria.

7. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo di due Legislature, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, previsto per il conseguimento dell’assegno vitalizio ha diritto alla restituzione delle quote del contributo obbligatorio versate, incrementate dai risultati ottenuti dai fondi di cui al comma 12.

8. Tutti i Consiglieri, in carica nella XIII Legislatura, indipendentemente dallo stato civile e dall’avere o meno prole, sono tenuti a corrispondere una apposita quota obbligatoria corrispondente al 4 per cento dell’indennità consiliare lorda. Gli importi corrisposti da chi non è coniugato ed è senza prole serviranno a tutelare gli aventi diritto all’eventuale verificarsi delle condizioni. Per la XIV e successive Legislature tale contribuzione è compresa nel contributo di cui al comma 6. Tale contribuzione comporta il diritto da parte del coniuge e dei figli, nel caso di decesso del Consigliere che abbia maturato due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, ad ottenere l’attribuzione della quota del 65 per cento dell’importo lordo del vitalizio goduto dal Consigliere. La quota al coniuge e ai figli si devolverà nelle percentuali previste dalle disposizioni relative alla successione legittima. La perdita del diritto da parte di uno dei beneficiari alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri aventi diritto. Tale disciplina si estende anche ai titolari e a chi è in aspettativa di ottenere l’assegno vitalizio. Al Consigliere che ha terminato il mandato elettivo e che non risulta essere coniugato ed è senza prole avente diritto alla quota o che non abbia raggiunto due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, vengono restituiti i contributi versati, quantificati sulla base dei risultati ottenuti dal fondo di cui al comma 12. La restituzione dei contributi quantificati in base ai risultati della specifica gestione avviene anche per i Consiglieri regionali eletti nella XI e XII Legislatura che non abbiano effettuato due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1. L’Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le relative modalità operative.

9. L’assegno vitalizio diretto e la quota, o la parte di essa, attribuita al coniuge e ai figli vengono sospesi per la durata del mandato se il titolare viene a far parte di qualsiasi Consiglio regionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. Alla cessazione dal mandato l’assegno o la quota saranno ripristinati e, in caso di mandato nel Consiglio regionale del Trentino- Alto Adige, tenendo conto dell’ulteriore periodo di contribuzione entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.

10. Nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima della XI Legislatura si applicano le disposizioni sull’assegno vitalizio di reversibilità di cui alla disciplina regolamentare.

11. Gli assegni vitalizi spettanti in base all’appartenenza ad altri Consigli regionali, al Parlamento nazionale o europeo o alle Giunte provinciali sono cumulabili con quello del Consiglio regionale solo fino al tetto massimo previsto per la Camera dei Deputati. L’assegno vitalizio erogato dal Consiglio regionale viene a tal fine decurtato. Il Consigliere è tenuto a dichiarare all’Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio o l’entità degli assegni vitalizi in godimento e ogni eventuale variazione agli stessi.

12. I contributi obbligatori previsti dalla presente legge, ad eccezione della trattenuta prevista dagli articoli 4-ter e 5, e gli importi iscritti nelle attuali gestioni costituiscono un unico fondo che concorre a ridurre l’onere per gli assegni vitalizi e di reversibilità a carico del bilancio del Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza con proprio regolamento disciplina la gestione della contribuzione e individua una idonea garanzia a tutela dei versamenti effettuati dai Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura.”.

 

     Art. 3. (Contributo di solidarietà e trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature).

     1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale n. 2/1995 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 4-bis. (Contributo di solidarietà).

1. A carico degli assegni vitalizi e di reversibilità dei Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa viene effettuata, con decorrenza 1° gennaio 2005, una trattenuta del 4 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

2. L’Ufficio di Presidenza con regolamento individuerà le relative modalità operative.

Art. 4-ter. (Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature).

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature, dopo la cessazione del mandato, spetta, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del mandato, se superiore, un trattamento indennitario.

2. La misura del trattamento indennitario viene determinata capitalizzando le contribuzioni di cui all’articolo 4, comma 6, come incrementate da un interesse pari alla rivalutazione annua dell’indennità, esclusa la diaria, prevista per i membri della Camera dei Deputati. La rivalutazione avrà effetto fino al raggiungimento del diritto al trattamento indennitario.

3. Il contributo obbligatorio di cui all’articolo 4, comma 6 è incrementato di una pari contribuzione a carico del bilancio del Consiglio regionale, rivalutata in base alle disposizioni di cui al comma 2. L’Ufficio di Presidenza determina con proprio regolamento le modalità operative.

4. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione di un trattamento indennitario è di una Legislatura. Al Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo spetta la restituzione della contribuzione dallo stesso versata incrementata della rivalutazione di cui al comma 2.

5. Il Consigliere, alla cessazione del mandato, ha le seguenti opzioni:

a) restituzione dell’intero montante come costituito dalle proprie contribuzioni come rivalutate dal comma 2. Il montante derivante dalle contribuzioni del Consiglio regionale rimane acquisito al fondo;

b) restituzione di un importo inferiore o uguale al 33 per cento del montante costituito dalle proprie contribuzioni rivalutate secondo i criteri, di cui al comma 2, mantenendo inalterato il diritto alla trasformazione del montante residuo in rendita, comprensivo del montante derivante dalla contribuzione del Consiglio regionale;

c) trasformazione del montante, al momento della maturazione del diritto di erogazione del trattamento indennitario, in rendita vitalizia erogata dal Consiglio regionale secondo le modalità definite dall’Ufficio di Presidenza, con facoltà del Consigliere di optare per una rendita reversibile.

6. L’Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità di conversione in rendita avuto riguardo a basi demografiche/attuariali vigenti alla data di conversione, applicando, se del caso, i massimi tassi di interesse garantibili e consentiti dalla legislazione vigente al momento del calcolo dei coefficienti medesimi.

7. Il montante accumulato, in caso di decesso del Consigliere prima dell’acquisizione del diritto all’erogazione del trattamento indennitario, sarà devoluto in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

8. Il contributo obbligatorio di cui all’articolo 4, comma 6 e la pari quota versata a carico del bilancio del Consiglio regionale costituiscono il “fondo indennità” amministrato con le modalità del fondo di solidarietà di cui all’articolo 5. L’erogazione del trattamento indennitario nella misura e con i requisiti previsti dal presente articolo rimane a carico del bilancio del Consiglio regionale il quale liquida a proprio favore la posizione nel fondo del beneficiario. Le eventuali quote di rendita finanziaria maturate dal fondo di cui al presente comma concorreranno a ridurre l’onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 4. (Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà).

     1. L’articolo 5 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà).

1. Ai fini previdenziali, i Consiglieri sono tenuti a versare un contributo mensile obbligatorio in misura percentuale riferita all’indennità consiliare, esclusa la diaria, pari a quella prevista per i membri del Parlamento, al fondo di solidarietà e, con decorrenza 1° gennaio 2005, pari al 10 per cento dell’indennità consiliare, esclusa la diaria.

2. Con decorrenza dalla XIV Legislatura l’Ufficio di Presidenza è delegato ad individuare la percentuale riferita all’indennità consiliare, esclusa la diaria, a titolo di contributo mensile obbligatorio da versare al fondo di solidarietà in misura non superiore al 10 per cento.

3. Alla fine di ogni Legislatura il Consigliere o gli aventi diritto nel caso di decesso del Consigliere nel corso della Legislatura, hanno diritto ad ottenere una indennità di fine mandato quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal fondo. Il tutto senza oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

4. Per i periodi di mandato anteriori alla XI Legislatura, gli assegni di fine mandato saranno calcolati secondo la disciplina regolamentare con riferimento agli importi dell’indennità e della diaria vigenti al momento della liquidazione.”.

 

     Art. 5. (Norme non applicabili).

     1. L’articolo 6 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito da seguente:

“Art. 6. (Norme non applicabili).

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, ai Consiglieri non si applicano le disposizioni previste per i membri del Parlamento relative:

a) al completamento del versamento delle quote in caso di anticipata chiusura di una Legislatura o di scioglimento di un Consiglio provinciale. L’Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità operative per la tutela dei diritti maturati dai beneficiari;

b) al completamento del versamento delle quote per conseguire il diritto all’assegno vitalizio minimo nel caso di mandato esercitato per un periodo inferiore a nove anni, sei mesi e un giorno;

c) al versamento delle quote di riscatto in caso di proclamazione in corso di Legislatura ad esclusione del caso di subentro nella carica in seguito ad annullamento della elezione di un Consigliere provinciale;

d) all’erogazione delle altre provvidenze che potranno essere deliberate dal Collegio dei deputati questori a carico del fondo di solidarietà;

e) all’assistenza sanitaria integrativa.”.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. Il Consigliere eletto nella XIV Legislatura e nelle successive Legislature che abbia effettuato periodi di mandato nelle Legislature fino alla XIII e che non abbia maturato alcun diritto all’assegno vitalizio, previa restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati dal fondo, ha diritto ad integrare il proprio montante al fine di avvantaggiarsi della disciplina prevista dall’articolo 4-ter, comma 5, lettera c). L’Ufficio di Presidenza determinerà con proprio regolamento le relative modalità operative.

     2. Il Consigliere eletto per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletto può optare al posto della restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati di gestione, per la trasformazione della stessa incrementata dall’indice ISTAT in una rendita vitalizia a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età [1].

     3. All’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 le parole “comma 8” vengono sostituite dalle parole “comma 11”.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Alla copertura dell’onere previsto dalla presente legge per l’anno 2005 e per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore).

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

Allegato A)

 

Tabella con le percentuali di riferimento dell’assegno vitalizio all’indennità parlamentare (articolo 4, comma 2)

 

Anni

percentuale

1

3,80

2

7,60

3

11,40

4

15,20

5

19,00

6

22,80

7

26,60

8

30,40

9*

34,20

 

 

due Legislature

38,00

11

41,80

12

45,60

13

49,40

14

53,20

15

57,00

16

60,80

17

64,60

18

68,40

19

72,20

20 e oltre

76,00

 

* i riferimenti riguardanti le annualità da 1 a 9 sono applicabili solamente in caso di decesso per il computo della quota del 65 per cento a favore dei beneficiari ai sensi dell’articolo 4, comma 8, nonché ai sensi delle disposizioni transitorie.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 giugno 2008, n. 4.