Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 contabilità regionale |
Data: | 29/12/1983 |
Numero: | 128 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di cui all'art. 1 della L.R. 25 marzo 1983, n. 11, è prorogato sino all'emanazione delle norme di cui all'art. 1 della L.R. 21 novembre 1980, n. 119. |
Art. 2. Le disponibilità di somme risultanti dai conti correnti di cui all'art. 1 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, accesi dal 1° luglio 1983 all'entrata in vigore della presente legge, nonché quelle [...] |
Art. 3. La Direzione regionale del bilancio e del tesoro provvede d'ufficio a commutare in ordini di accreditamento i titoli di spesa in corso, emessi in applicazione delle norme contenute nel titolo I [...] |
Art. 4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le parole «dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze», contenute nell'art. 2 della L.R. 21 novembre 1980, n. 119, [...] |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 5.2.33 - L.R. 29 dicembre 1983, n. 128.
Ulteriore rinvio della applicazione della normativa di cui agli articoli da 1 a 10 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, e modifiche alla L.R. 21 novembre 1980, n. 119.
(G.U.R. 31 dicembre 1983, n. 56).
Il termine di cui all'art. 1 della
Il termine assegnato nel primo comma dell'art. 11 della
Le disponibilità di somme risultanti dai conti correnti di cui all'art. 1 della
La Direzione regionale del bilancio e del tesoro provvede d'ufficio a commutare in ordini di accreditamento i titoli di spesa in corso, emessi in applicazione delle norme contenute nel titolo I della
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le parole «dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze», contenute nell'art. 2 della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.