§ 5.2.30 - L.R. 10 maggio 1982, n. 47.
Ulteriori disposizioni per l'erogazione di somme in favore degli enti finanziati dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:10/05/1982
Numero:47


Sommario
Art. 1.      L'applicazione degli articoli da 1 a 10 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, è ulteriormente differita al 31 dicembre 1982.
Art. 2.      Il termine assegnato nel primo comma dell'art. 11 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, prorogato con l'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 15, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1982.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° aprile 1982.


§ 5.2.30 - L.R. 10 maggio 1982, n. 47.

Ulteriori disposizioni per l'erogazione di somme in favore degli enti finanziati dalla Regione.

(G.U.R. 15 maggio 1982, n. 22).

 

Art. 1.

     L'applicazione degli articoli da 1 a 10 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, è ulteriormente differita al 31 dicembre 1982.

 

     Art. 2.

     Il termine assegnato nel primo comma dell'art. 11 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, prorogato con l'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 15, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1982.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° aprile 1982.