Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 calamità naturali |
Data: | 11/04/1981 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Il contributo per la ricostruzione e la riparazione della prima unità immobiliare abitativa per ciascun nucleo familiare è concesso anche se questo, per qualsiasi causa, non era residente al [...] |
Art. 3. Il contributo sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata di cui alla presente legge ed alla L.R. 9 agosto 1979, n. 186, è determinato sulla [...] |
Art. 4. Nel Comune di Tusa le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 5 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di [...] |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del [...] |
Art. 6. Le somme di cui all'art. 1 della presente legge sono destinate quanto a lire 11.000 milioni ai Comuni della provincia di Messina e quanto a lire 4.000 milioni ai Comuni della provincia di Enna. |
§ 4.8.49 - L.R. 11 aprile 1981, n. 64.
Integrazione delle provvidenze previste dalla L.R. 9 agosto 1979, n. 186, in favore dei Comuni delle province di Messina e di Enna colpiti dai sismi del 1967, 1977 e 1978.
(G.U.R. 18 aprile 1981, n. 19).
(Omissis) [1].
Il contributo per la ricostruzione e la riparazione della prima unità immobiliare abitativa per ciascun nucleo familiare è concesso anche se questo, per qualsiasi causa, non era residente al tempo del terremoto nell'immobile distrutto o danneggiato.
Le provvidenze della presente legge e della
Il contributo sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata di cui alla presente legge ed alla
Nel Comune di Tusa le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 5 della
I progetti ed i preventivi di spesa debbono essere presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico dell'esercizio successivo trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - Spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.
Le somme di cui all'art. 1 della presente legge sono destinate quanto a lire 11.000 milioni ai Comuni della provincia di Messina e quanto a lire 4.000 milioni ai Comuni della provincia di Enna.
[1] Modifica art. 11 della