§ 4.8.29 - L.R. 31 dicembre 1974, n. 64.
Interventi urgenti nel territorio di Messina danneggiato dall'alluvione del 6 novembre 1974 e nel territorio del Comune di Castellammare del Golfo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:31/12/1974
Numero:64


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione di lavori urgenti nel territorio del Comune di Messina in conseguenza dell'alluvione del 6 novembre 1974 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.
Art. 2.      Per la esecuzione di opere di arginatura e sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di protezione degli abitati minacciati dalle frane provocate dall'alluvione del 6 novembre 1974 è autorizzata [...]
Art. 3.      Alla progettazione, all'appalto e alla esecuzione delle opere e degli interventi previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge provvede l'amministrazione comunale di Messina sulla base di [...]
Art. 4.      Le somme occorrenti per la esecuzione delle opere e degli interventi saranno accreditate a favore del Sindaco del Comune di Messina, sulla base dei programmi deliberati secondo il disposto di [...]
Art. 5.      Per l'esecuzione dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione di strade provinciali site nel territorio di Messina danneggiate dall'alluvione del 6 novembre 1974 è autorizzata la spesa [...]
Art. 6.      Al Comune e all'Amministrazione provinciale di Messina sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei [...]
Art. 7.      Per la costruzione di un canale di gronda e di opere di difesa dell'abitato di Castellammare del Golfo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni. Alla progettazione, all'appalto ed alla [...]
Art. 8.      Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.
Art. 9.      All'onere complessivo di lire 6.500 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni [...]
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.29 - L.R. 31 dicembre 1974, n. 64.

Interventi urgenti nel territorio di Messina danneggiato dall'alluvione del 6 novembre 1974 e nel territorio del Comune di Castellammare del Golfo.

(G.U.R. 4 gennaio 1975, n. 1).

 

Art. 1.

     Per l'esecuzione di lavori urgenti nel territorio del Comune di Messina in conseguenza dell'alluvione del 6 novembre 1974 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

     La somma predetta dovrà essere utilizzata per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione di reti esterne ed interne di acquedotti, fognature, opere di convogliamento di acque piovane all'interno dell'abitato, impianti di illuminazione pubblica, strade comunali esterne ed interne, edifici scolastici, danneggiati dall'alluvione di cui al presente articolo.

 

     Art. 2.

     Per la esecuzione di opere di arginatura e sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di protezione degli abitati minacciati dalle frane provocate dall'alluvione del 6 novembre 1974 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 3.

     Alla progettazione, all'appalto e alla esecuzione delle opere e degli interventi previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge provvede l'amministrazione comunale di Messina sulla base di programmi deliberati dal consiglio comunale.

     Le delibere comunali relative all'approvazione dei programmi e dei progetti sono immediatamente esecutive.

     Il parere tecnico sui progetti d'importo fino a lire 200 milioni è espresso dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale, per quelli di importo superiore è espresso dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Messina.

     Il parere igienico-sanitario è espresso dall'ufficiale sanitario del Comune.

     I progetti per le opere di cui all'art. 2 della presente legge devono in ogni caso essere sottoposti all'approvazione in linea tecnica dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Messina. Al predetto ufficio è riservata l'alta sorveglianza sui lavori di cui al presente comma.

 

     Art. 4.

     Le somme occorrenti per la esecuzione delle opere e degli interventi saranno accreditate a favore del Sindaco del Comune di Messina, sulla base dei programmi deliberati secondo il disposto di cui all'art. 3.

     Agli accreditamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

 

     Art. 5.

     Per l'esecuzione dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione di strade provinciali site nel territorio di Messina danneggiate dall'alluvione del 6 novembre 1974 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

     Alla progettazione, all'appalto ed alla esecuzione delle opere di cui al precedente comma provvede l'amministrazione provinciale di Messina sulla base dei programmi deliberati dal consiglio provinciale.

     Le delibere dell'Amministrazione provinciale relative all'approvazione dei programmi e dei progetti sono immediatamente esecutive.

     Il parere tecnico sui progetti è espresso dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale.

     Per gli appalti si provvede in conformità al successivo art. 6 della presente legge.

     Si applicano in favore dell'Amministrazione provinciale di Messina, per l'esecuzione dei lavori di cui al primo comma, le disposizioni contenute nell'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 6.

     Al Comune e all'Amministrazione provinciale di Messina sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei lavori di tutte le opere cui provvedono direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.

     Per gli appalti mediante licitazione privata l'Amministrazione comunale di Messina è autorizzata a procedere in base alle disposizioni contenute nella L. 2 febbraio 1973, n. 14.

     Il limite d'importo di cui al primo comma dell'art. 17 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, per l'esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge è elevato a lire 50 milioni.

     Il Sindaco del Comune e il presidente dell'Amministrazione provinciale di Messina presentano all'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla ultimazione delle opere il rendiconto delle spese sostenute per la esecuzione dei singoli lavori o interventi contestualmente al conto finale.

     Compete in ogni caso all'Amministrazione regionale la nomina dei collaudatori.

 

     Art. 7.

     Per la costruzione di un canale di gronda e di opere di difesa dell'abitato di Castellammare del Golfo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni. Alla progettazione, all'appalto ed alla esecuzione delle opere previste dal presente articolo provvede l'ufficio del genio civile di Trapani il quale è autorizzato a utilizzare progetti già redatti.

     Il parere tecnico sui progetti è espresso dall'ingegnere capo dello stesso ufficio.

     Le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere saranno accreditate a favore dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Trapani a richiesta del medesimo subito dopo l'approvazione dei progetti.

     All'accreditamento di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

     Per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 della presente legge intendendosi sostituito al Comune e all'Amministrazione provinciale di Messina l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Trapani.

 

     Art. 8.

     Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

     Con le delibere di approvazione dei progetti da parte del competente organo comunale o provinciale devono essere fissati i termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori.

     Per le espropriazioni occorrenti alla esecuzione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 9.

     All'onere complessivo di lire 6.500 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte con L. 1° novembre 1973, n. 735.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.