Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 calamità naturali |
Data: | 15/12/1973 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità previste dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 1973, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977. |
Art. 2. Ai fini della concessione della sovvenzione prevista dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 1973, n. 22, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli che seguono. |
Art. 3. La sovvenzione indicata all'art. 2 della presente legge è concessa a ciascun mezzadro, colono e compartecipante in rapporto al danno subìto e nel limite di lire 500.000, anche se gli [...] |
Art. 4. La sovvenzione è concessa unitariamente ai contitolari di azienda agricola avente un fabbisogno non superiore a duemila giornate lavorative annue per la normale coltivazione e per l'allevamento [...] |
Art. 5. La sovvenzione, nel limite di 500 mila lire ed in rapporto al danno subito, è concessa anche agli affittuari, agli usufruttuari ed agli enfiteuti non coltivatori diretti, purché le aziende [...] |
Art. 6. L'importo indicato nell'art. 6 della L.R. 27 aprile 1973, n. 19, è elevato da lire 2.500.000 a lire 4 milioni. |
Art. 7. Per le autorizzazioni già concesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 febbraio 1973, n. 3, il termine per l'effettivo impiego della manodopera è [...] |
Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 23 della L.R. 12 febbraio 1973, n. 3, sono estese al Comune di Regalbuto. |
Art. 9. Il termine di cinque anni previsto dall'art. 3 del D.L.vo P. Reg. 5 giugno 1949, n. 14, modificato con L.R. di ratifica 11 marzo 1950, n. 21, decorre dalla data di rilascio del nulla osta [...] |
Art. 10. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato [...] |
Art. 11. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. |
§ 4.8.27 - L.R. 15 dicembre 1973, n. 47.
Integrazioni alle LL.RR. 12 febbraio 1973, n. 3, e 26 maggio 1973, n. 22, recanti provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, e norme in materia di contributi per macchine agricole.
(G.U.R. 18 dicembre 1973, n. 65).
Per le finalità previste dall'art. 3 della
Almeno il 60% del suddetto stanziamento deve essere utilizzato per i prestiti di importo non superiore a lire 5 milioni.
Ai fini della concessione della sovvenzione prevista dall'art. 1 della
La sovvenzione indicata all'art. 2 della presente legge è concessa a ciascun mezzadro, colono e compartecipante in rapporto al danno subìto e nel limite di lire 500.000, anche se gli appezzamenti di terreno da ciascuno di essi coltivati appartengono ad un unico proprietario la cui azienda richiede complessivamente più di duemila giornate lavorative annue per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Se l'azienda non supera il detto fabbisogno di giornate lavorative, la sovvenzione, sempre nel limite di 500 mila lire ed in rapporto al danno subìto, è concessa anche al proprietario.
La sovvenzione è concessa unitariamente ai contitolari di azienda agricola avente un fabbisogno non superiore a duemila giornate lavorative annue per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
La sovvenzione, nel limite di 500 mila lire ed in rapporto al danno subito, è concessa anche agli affittuari, agli usufruttuari ed agli enfiteuti non coltivatori diretti, purché le aziende agricole da essi condotte non richiedano complessivamente più di duemila giornate lavorative annue per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
L'importo indicato nell'art. 6 della
Per le autorizzazioni già concesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 14 della
Le disposizioni contenute nell'art. 23 della
Il termine di cinque anni previsto dall'art. 3 del D.L.vo P. Reg. 5 giugno 1949, n. 14, modificato con
All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1971 con il rendiconto generale consuntivo dell'anno finanziario stesso, approvato con la
All'onere di lire 1.000 milioni ricadente in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977, si provvede utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'art. 1 della
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.