§ 4.8.22 - L.R. 3 marzo 1972, n. 6.
Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:03/03/1972
Numero:6


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione promuove ed autorizza l'istituzione di corsi di formazione professionale riservati ai lavoratori disoccupati di tutti i settori nei Comuni [...]
Art. 2.      I corsi previsti nel precedente art. 1 avranno la durata massima di 100 giorni e sono affidati ad enti a carattere nazionale o regionale che abbiano personalità giuridica o a quegli enti che [...]
Art. 3.      Ai lavoratori avviati ai predetti corsi è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno giornaliero di lire 2.000, aumentato di lire 200 per coloro che non godono di indennità [...]
Art. 4.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad integrare il trattamento economico dei lavoratori avviati ai corsi che saranno istituiti dal Ministero del lavoro nei [...]
Art. 5.      Al personale di direzione ed insegnante è attribuito il seguente trattamento economico:
Art. 6.      Sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese per i relativi oneri previdenziali, assicurativi e contrattuali e per quelli assistenziali derivanti dal secondo comma del precedente art. [...]
Art. 7.      Per le finalità indicate negli artt. 1, 4, 5 e 6 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.
Art. 8.      Per le finalità previste dall'art. 29 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, nei Comuni indicati nell'art. 1 della presente legge e nell'art. 44-ter della L. 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata [...]
Art. 9.      Le somme previste dagli artt. 7, 8 e 12 della presente legge sono destinate nella misura del 35% alla provincia di Trapani, del 30% alla provincia di Agrigento, del 20% alla provincia di [...]
Art. 10.      Gli stanziamenti previsti dal precedente art. 7 e dal primo comma dell'art. 8 saranno versati al fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati, istituito con il [...]
Art. 11.      Le somme stanziate a favore degli enti di cui all'art. 2 per lo svolgimento dei corsi programmati ed autorizzati saranno accreditate agli uffici provinciali del lavoro e della massima [...]
Art. 12.      A carico dell'Amministrazione regionale sono altresì istituiti nei Comuni terremotati di cui all'art. 1 della presente legge, sotto la direzione e la vigilanza dei Comuni medesimi, corsi [...]
Art. 13.      Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali e per l'assistenza tecnica ai terremotati, il personale tecnico previsto dall'art. 27 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, [...]
Art. 14.      In favore dei tecnici di cui all'art. 27 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, il limite di età previsto per la partecipazione ai concorsi pubblici negli enti locali della Sicilia e [...]
Art. 15.      E' in facoltà dell'Assessore regionale per gli enti locali autorizzare, a richiesta motivata dei Comuni interessati, l'assunzione di geometri in sostituzione di ingegneri, limitatamente alle [...]
Art. 16.      Per la copertura del maggior onere sostenuto nell'anno 1971 in dipendenza del pagamento di rette di ricovero, assunte ai sensi delle LL.RR. 27 dicembre 1958, n. 28, e 8 gennaio 1960, n. 2, nei [...]
Art. 17.      L'autorizzazione di spesa per le finalità dell'art. 15 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di lire 110 milioni.
Art. 18.      Le provvidenze previste dall'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1 e dall'art. 23 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, sono prorogate per l'anno 1970.
Art. 19.      Per le finalità dell'art. 26 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.
Art. 20.      I piani particolareggiati dei Comuni inclusi nei comprensori urbanistici di cui alla L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, e successive modificazioni, possono essere approvati anche se i piani [...]
Art. 21.      Le provvidenze stabilite dalle LL.RR. 6 agosto 1968, n. 24 e 2 luglio 1969, n. 21, sono prorogate, per gli anni 1970, 1971 e 1972 in favore degli agenti della riscossione di Menfi, Montevago, [...]
Art. 22.      Con le modalità e per gli scopi stabiliti nell'art. 18 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, può essere concessa ai coltivatori diretti, piccoli proprietari, affittuari, enfiteuti ed assegnatari [...]
Art. 23.      L'importo dei prestiti previsti dall'art. 28 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, richiesti fino al 31 dicembre 1973 dai piccoli commercianti che godono dell'assistenza malattia ai sensi della L. [...]
Art. 24.      Con le modalità stabilite nell'art. 28 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, a favore degli artigiani dei Comuni indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della L. 18 marzo 1968, n. 182, [...]
Art. 25.      A favore degli artigiani titolari o coadiuvatori e degli esercenti attività commerciali titolari o collaboratori, che godono dell'assistenza malattia ai sensi della L. 27 novembre 1960, n. 1397, [...]
Art. 26.      E' istituito un fondo di lire 800 milioni destinato all'assistenza degli alunni residenti nei Comuni previsti dall'art. 1 della presente legge ed in particolare per provvedere alle spese di [...]
Art. 27.      All'onere di lire 4.580 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte:
Art. 28.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 4.8.22 - L.R. 3 marzo 1972, n. 6.

Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate.

(G.U.R. 4 marzo 1972, n. 9).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione promuove ed autorizza l'istituzione di corsi di formazione professionale riservati ai lavoratori disoccupati di tutti i settori nei Comuni colpiti dal terremoto del gennaio 1968, compresi nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, di cui all'art. 1 del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in L. 18 marzo 1968, n. 182, nonché in quelli colpiti dal terremoto dell'ottobre- novembre 1967, compresi nelle province di Enna e Messina, di cui all'art. 1 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1.

     L'ammissione ai corsi previsti nel comma precedente è regolata dalle norme contenute nella L. 11 marzo 1970, n. 83, e nella L.R. 27 dicembre 1969, n. 52.

 

     Art. 2.

     I corsi previsti nel precedente art. 1 avranno la durata massima di 100 giorni e sono affidati ad enti a carattere nazionale o regionale che abbiano personalità giuridica o a quegli enti che siano stati riconosciuti idonei dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi compresi quelli già costituiti dalle confederazioni nazionali sindacali, nonché agli altri enti che si prefiggano finalità di formazione professionale e che risultino idonei per organizzazione, impianti e per mezzi di cui dispongono.

 

     Art. 3.

     Ai lavoratori avviati ai predetti corsi è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno giornaliero di lire 2.000, aumentato di lire 200 per coloro che non godono di indennità o sussidio di disoccupazione, più lire 100 per il coniuge e per ogni figlio o genitore a carico.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) per assicurare l'assistenza malattia, per la durata dei corsi previsti dall'art. 1 della presente legge, in favore dei lavoratori e dei familiari a loro carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industria.

 

     Art. 4.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad integrare il trattamento economico dei lavoratori avviati ai corsi che saranno istituiti dal Ministero del lavoro nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge, fino alla concorrenza del trattamento economico previsto dal precedente art. 3.

 

     Art. 5.

     Al personale di direzione ed insegnante è attribuito il seguente trattamento economico:

     - direttore: lire 40.000 mensili;

     - segretario: lire 25.000 mensili;

     - insegnante: lire 1.250 per ogni ora e per 2 ore giornaliere;

     - istruttore: lire 1.000 per ogni ora e per 4 ore giornaliere.

 

     Art. 6.

     Sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese per i relativi oneri previdenziali, assicurativi e contrattuali e per quelli assistenziali derivanti dal secondo comma del precedente art. 3, nonché le spese di carattere generale e per i consumi previsti dalla circolare n. 5 dell'8 luglio 1970 del Ministero del lavoro.

     Le spese di cui sopra non devono superare globalmente la misura massima del 30% delle spese preventivate per il trattamento economico riservato ai lavoratori [1].

 

     Art. 7.

     Per le finalità indicate negli artt. 1, 4, 5 e 6 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dall'art. 29 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, nei Comuni indicati nell'art. 1 della presente legge e nell'art. 44-ter della L. 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 850 milioni.

     Il fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati è autorizzato a destinare la somma di lire 150 milioni per le finalità previste dal precedente comma, utilizzando parte dell'assegnazione dei fondi di cui all'art. 16 della L.R. 30 luglio 1969, n. 28.

 

     Art. 9.

     Le somme previste dagli artt. 7, 8 e 12 della presente legge sono destinate nella misura del 35% alla provincia di Trapani, del 30% alla provincia di Agrigento, del 20% alla provincia di Palermo, del 10% alla provincia di Messina, del 5 per cento alla provincia di Enna.

 

     Art. 10.

     Gli stanziamenti previsti dal precedente art. 7 e dal primo comma dell'art. 8 saranno versati al fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati, istituito con il D.L.vo P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 11.

     Le somme stanziate a favore degli enti di cui all'art. 2 per lo svolgimento dei corsi programmati ed autorizzati saranno accreditate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali ne disporranno l'erogazione agli enti stessi coi seguenti criteri:

     - 50% a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

     - 40% su dichiarazione dell'ente, debitamente sottoscritta, attestante le spese sostenute a carico delle precedenti erogazioni, a chiusura dei corsi.

     La rendicontazione definitiva dovrà essere presentata dagli enti gestori all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente entro 90 giorni dalla chiusura dei corsi [2].

 

     Art. 12.

     A carico dell'Amministrazione regionale sono altresì istituiti nei Comuni terremotati di cui all'art. 1 della presente legge, sotto la direzione e la vigilanza dei Comuni medesimi, corsi semestrali di qualificazione e riqualificazione professionale per la formazione dei lavoratori nel settore della edilizia.

     I partecipanti a ciascun corso non potranno superare le 30 unità. Ad essi spetterà soltanto un'indennità straordinaria giornaliera di lire 2.000 per la frequenza. L'orario giornaliero dei corsi non può essere inferiore a quattro ore.

     Al personale di direzione ed insegnante è attribuito il trattamento economico stabilito dall'art. 5 della presente legge.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 350 milioni.

 

     Art. 13.

     Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali e per l'assistenza tecnica ai terremotati, il personale tecnico previsto dall'art. 27 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, assunto nella forma del contratto privato dai Comuni indicati nel primo e secondo comma dell'art. 1 della L. 18 marzo 1968, n. 182, è mantenuto in servizio, nel rispetto delle unità numeriche stabilite nel citato art. 27, fino al termine improrogabile del 31 dicembre 1974, con le modalità, precisazioni e prescrizioni già indicate dall'Assessore per gli enti locali.

     I posti comunque disponibili previsti dal citato art. 27 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, sono coperti mediante assunzione, con precedenza per il personale già licenziato per esaurimento di fondi.

     Il trattamento economico spettante ai predetti tecnici rimane stabilito nella misura già fissata con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali fino al 31 dicembre 1971.

     A partire dal 1° gennaio 1972 il trattamento economico suddetto è equiparato allo stipendio iniziale dei tecnici degli uffici tecnici comunali dei rispettivi Comuni, oltre all'indennità integrativa speciale ed all'aggiunta di famiglia.

     La relativa spesa è a carico del bilancio della Regione.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, di cui lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1972, lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1973, lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1974.

 

     Art. 14.

     In favore dei tecnici di cui all'art. 27 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, il limite di età previsto per la partecipazione ai concorsi pubblici negli enti locali della Sicilia e nell'Amministrazione regionale è elevato di tanti anni quanti sono quelli trascorsi in servizio presso i Comuni terremotati.

     Il servizio prestato nei Comuni terremotati costituisce titolo preferenziale per i concorsi pubblici banditi dagli enti locali siciliani e dalla Regione.

 

     Art. 15.

     E' in facoltà dell'Assessore regionale per gli enti locali autorizzare, a richiesta motivata dei Comuni interessati, l'assunzione di geometri in sostituzione di ingegneri, limitatamente alle unità numeriche di personale di cui al precedente art. 13.

 

     Art. 16.

     Per la copertura del maggior onere sostenuto nell'anno 1971 in dipendenza del pagamento di rette di ricovero, assunte ai sensi delle LL.RR. 27 dicembre 1958, n. 28, e 8 gennaio 1960, n. 2, nei confronti di minori, vecchi e inabili, appartenenti a nuclei familiari domiciliati nei Comuni di cui agli artt. 1 e 44-ter del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in L. 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata la spesa di lire 110 milioni che sarà iscritta in aumento sullo stanziamento del cap. n. 13714 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1972.

 

     Art. 17.

     L'autorizzazione di spesa per le finalità dell'art. 15 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di lire 110 milioni.

     Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 14 della predetta L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, i fondi stanziati con l'art. 11 della L.R. 30 luglio 1969, n. 28, possono essere utilizzati per l'accoglimento di domande fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18.

     Le provvidenze previste dall'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1 e dall'art. 23 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, sono prorogate per l'anno 1970.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 360 milioni.

 

     Art. 19.

     Per le finalità dell'art. 26 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 20.

     I piani particolareggiati dei Comuni inclusi nei comprensori urbanistici di cui alla L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, e successive modificazioni, possono essere approvati anche se i piani comprensoriali risultino solamente adottati.

     Nei Comuni soggetti a totale o parziale trasferimento le previsioni urbanistiche dei piani particolareggiati deliberati dai consigli comunali e non coincidenti con quelli dei piani comprensoriali di cui alla L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, costituiscono, in deroga alle norme vigenti, adozione di variante del piano comprensoriale, ove le stesse non siano in contrasto con le norme del D.M. 2 aprile 1968, n. 3519.

     La delibera di variante prevista dal precedente comma viene approvata con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico.

 

     Art. 21.

     Le provvidenze stabilite dalle LL.RR. 6 agosto 1968, n. 24 e 2 luglio 1969, n. 21, sono prorogate, per gli anni 1970, 1971 e 1972 in favore degli agenti della riscossione di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice in provincia di Agrigento; Camporeale, Contessa Entellina, Grisì e Roccamena in provincia di Palermo; Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa e Vita in provincia di Trapani.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 450 milioni.

 

     Art. 22.

     Con le modalità e per gli scopi stabiliti nell'art. 18 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, può essere concessa ai coltivatori diretti, piccoli proprietari, affittuari, enfiteuti ed assegnatari residenti nei Comuni indicati nell'art. 1 della L. 18 marzo 1968, n. 182, una sovvenzione non superiore a lire 400 mila.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

 

     Art. 23.

     L'importo dei prestiti previsti dall'art. 28 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, richiesti fino al 31 dicembre 1973 dai piccoli commercianti che godono dell'assistenza malattia ai sensi della L. 27 novembre 1960, n. 1397, è elevato a lire 2 milioni.

     L'onere a carico degli interessati rimane stabilito nella misura dell'1,50%.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 24.

     Con le modalità stabilite nell'art. 28 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, a favore degli artigiani dei Comuni indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della L. 18 marzo 1968, n. 182, che richiedono prestiti, fino al 31 dicembre 1973, agli istituti di credito, per un importo non superiore a lire 2 milioni, è concesso, a carico della Regione, un concorso negli interessi nella misura necessaria a ridurre l'onere, a carico degli interessati, all'1,50% comprensivo di ogni spesa.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 25.

     A favore degli artigiani titolari o coadiuvatori e degli esercenti attività commerciali titolari o collaboratori, che godono dell'assistenza malattia ai sensi della L. 27 novembre 1960, n. 1397, residenti nei Comuni previsti dall'art. 1 della presente legge, che non hanno potuto usufruire dell'esonero dal pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali stabiliti dalla legislazione nazionale perché decorsi i termini di richiesta, sono concessi contributi corrispondenti alle somme pagate dal 1968 al 31 dicembre 1971.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

 

     Art. 26.

     E' istituito un fondo di lire 800 milioni destinato all'assistenza degli alunni residenti nei Comuni previsti dall'art. 1 della presente legge ed in particolare per provvedere alle spese di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori per la frequenza scolastica fuori Comune o in frazione diversa dello stesso Comune e per provvedere altresì alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo.

     Per i fini indicati nel comma precedente le baraccopoli sono considerate frazioni.

     All'inizio dell'anno scolastico, e per il 1972 alla entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento indicato nel primo comma del presente articolo in misura proporzionale al numero degli alunni aventi diritto.

     Le somme così ripartite sono accreditate ai Provveditori agli studi competenti per territorio, i quali provvedono ad utilizzarle tramite le direzioni dei circoli didattici e, per le scuole di secondo grado, tramite le casse scolastiche dei singoli istituti.

     I Provveditori agli studi presenteranno all'Assessorato regionale della pubblica istruzione rendiconti semestrali di spesa.

     Lo stanziamento di lire 800 milioni previsto dal primo comma del presente articolo graverà quanto a lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1972 e quanto a lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1973.

     Le residue somme disponibili alla fine degli esercizi finanziari sopra specificati saranno utilizzate in quelli successivi per le medesime finalità.

 

     Art. 27.

     All'onere di lire 4.580 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte:

     - quanto a lire 3.125 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1971, utilizzabili a termine della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36;

     - quanto a lire 1.445 milioni utilizzando, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36, parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1970.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 e quello per l'anno 1971, sono rispettivamente modificati come appresso:

     (Omissis) [3].

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ricadenti nell'anno 1973 per lire 1,700 milioni e nell'anno 1974 per lire 200 milioni, si provvede con il maggior gettito dell'imposta sulle successioni e donazioni.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 28.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 15 L.R. 28 dicembre 1974, n. 50.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 16 L.R. 28 dicembre 1974, n. 50.

[3] Si omettono le modifiche.