§ 4.7.51 - L.R. 3 novembre 1995, n. 79.
Disposizioni urgenti nei settori forestale e degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:03/11/1995
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 52.
Art. 2.  Interventi nel settore degli enti locali ed abrogazione di norma.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 4.7.51 - L.R. 3 novembre 1995, n. 79.

Disposizioni urgenti nei settori forestale e degli enti locali.

(G.U.R. 4 novembre 1995, n. 57).

 

Art. 1. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 52.

     1. Il termine del 31 ottobre 1995, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 52, è prorogato al 31 dicembre 1995 [1].

 

     Art. 2. Interventi nel settore degli enti locali ed abrogazione di norma.

     1. Limitatamente all'anno 1995 gli stanziamenti dei capitoli 18705 e 18709 relativi al rimborso agli enti locali della spesa per assunzioni di personale effettuate ai sensi delle leggi regionali 9 agosto 1988, n. 21, 15 maggio 1991, n. 21, e 1 settembre 1993, n. 25, potranno essere utilizzati anche per trasferimenti di somme relative all'anno 1994 con riferimento ad istanze presentate dopo la scadenza dell'esercizio finanziario.

     2. L'articolo 8 della legge 30 ottobre 1995, n. 78, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 ottobre 1995 recante «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1995» è abrogato.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Per la proroga del presente termine si veda l'art. 19 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.