Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 trasporti |
Data: | 28/11/2002 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Contributi di esercizio. |
Art. 2. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea. |
Art. 3. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione |
§ 4.4.75 - L.R. 28 novembre 2002, n. 22.
Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali e loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea.
(G.U.R. 30 novembre 2002, n. 55).
Art. 1. Contributi di esercizio.
1. Per provvedere alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della
2. La misura e le modalità di corresponsione dei contributi di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 10 della
3. I costi economici standardizzati, già determinati per il 1997, sono confermati per l'anno 2002.
4. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare dei contributi spettanti, determinati ai sensi dell'articolo 10 della
5. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'eser cizio finanziario 2002, mediante l'utilizzazione delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 (accantonamento codice 1011) del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 2. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea.
1. L'articolo 2 della
2. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 della
(Omissis).
3. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.