§ 4.4.74 - L.R. 9 agosto 2002, n. 13.
Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:09/08/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Applicazione della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.
Art. 4.  Norme concernenti il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.
Art. 7.  Commissione regionale consultiva.
Art. 8.  Rilascio delle licenze e valutazione del servizio espletato.
Art. 9.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.4.74 - L.R. 9 agosto 2002, n. 13.

Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

(G.U.R. 16 agosto 2002, n. 38).

 

Art. 1. Applicazione della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

     1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, devono intendersi riferite agli autoservizi pubblici non di linea previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29. [1]

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Norme concernenti il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

     1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

     1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 1992, n. 21, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

     1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del sistema di affidamento degli stessi mediante procedura concorsuale, è autorizzata la spesa per gli anni 2003 e 2004 rispettivamente valutata in 24.015 migliaia di euro e in 23.757 migliaia di euro [2].

     1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni di spesa a carattere pluriennale secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come da ultimo sostituito dall'articolo 52, comma 7, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 [3].

     2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:

     (Omissis).

     3. In sede di prima applicazione, per garantire il pagamento del pregresso, relativo agli anni 1998-1999, gli aventi diritto o chi per essi presentano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi di cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, come modificato dal comma 2.

 

     Art. 7. Commissione regionale consultiva.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire con proprio decreto la Commissione regionale consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 8. Rilascio delle licenze e valutazione del servizio espletato.

     1. Le licenze sono concesse con bando di concorso esclusivamente a persona fisica. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni diversi. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo [4].

     2. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno dodici mesi ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo oggetto di valutazione ai fini rispettivamente del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 28 novembre 2002, n. 22.

[2] L’originario comma 1 è così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell’art. 22 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13.

[3] L’originario comma 1 è così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell’art. 22 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13.

[4] Comma così sostituito dall’art. 118 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.