§ 4.4.46 - L.R. 13 maggio 1987, n. 22.
Interventi per la realizzazione di aree attrezzate o di strutture per il parcheggio di autoveicoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:13/05/1987
Numero:22


Sommario
Art. 1.      I comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o comunque capoluoghi di provincia, devono provvedere alla programmazione e localizzazione di infrastrutture e/o impianti per la sosta, il [...]
Art. 2.      1. I comuni capoluoghi di provincia, nella programmazione e localizzazione delle infrastrutture di cui al primo comma dell'articolo 1, devono altresì procedere alla previsione di interventi per [...]
Art. 3.      1. I comuni devono indicare nel piano le aree che intendano utilizzare direttamente per la realizzazione di strutture di parcheggi.
Art. 4.      1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvede a nominare, senza preventiva diffida, commissari ad acta nei comuni che non abbiano assolto agli adempimenti di [...]
Art. 5.      1. Per la realizzazione delle aree attrezzate al parcheggio o dei parcheggi sotterranei o in elevazione, nonché per la costruzione delle autostazioni di cui all'articolo 2, l'Assessore regionale [...]
Art. 6.      1. Per la realizzazione di parcheggi sotterranei o in elevazione da parte di soggetti privati titolari di concessioni comunali, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i [...]
Art. 6 bis.      1. I contributi di cui al precedente articolo 6, comma 1, sono altresì concessi a soggetti privati che abbiano la piena disponibilità dell'area destinata a parcheggio dallo strumento urbanistico [...]
Art. 6 ter.      1. Le tariffe e le modalità per il loro aggiornamento da inserirsi nelle convenzioni previste dalla presente legge, da stipulare tra comuni e privati, sono fissate sulla base dello schema-tipo [...]
Art. 7.      1. Le opere previste dalla presente legge, anche se realizzate da soggetti privati, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
Art. 8.      1. Per le finalità degli articoli 5, limitatamente agli interventi previsti dall'articolo 1, e 6, terzo comma, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 115.000 milioni e di lire 60.000 [...]


§ 4.4.46 - L.R. 13 maggio 1987, n. 22.

Interventi per la realizzazione di aree attrezzate o di strutture per il parcheggio di autoveicoli.

(G.U.R. n. 20 del 16 maggio 1987).

 

Art. 1.

     I comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o comunque capoluoghi di provincia, devono provvedere alla programmazione e localizzazione di infrastrutture e/o impianti per la sosta, il parcheggio ed il ricovero di autoveicoli entro 150 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge [1].

     2. Il medesimo obbligo hanno i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i cui centri abitati principali siano contigui con i centri abitati principali dei comuni di cui al comma precedente.

     3. Devono altresì provvedere alle iniziative di cui al primo comma i comuni che presentano problemi di congestione del traffico in relazione alle attività del turismo, presentando apposita documentata istanza all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Entro i successivi 30 giorni l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, verificata la sussistenza delle caratteristiche di cui al presente comma, approva con decreto l'elenco dei comuni ammessi ai benefici della presente legge in relazione alle esigenze del turismo. Per questi comuni il termine di 150 giorni, di cui al primo comma, decorre dalla data di pubblicazione del decreto assessoriale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     4. I comuni provvedono all'elaborazione del piano dei parcheggi con deliberazione del consiglio comunale anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti.

     5. Al piano, ove esso preveda la utilizzazione a parcheggio di aree non destinate dallo strumento urbanistico generale a tale finalità o a pubblici servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

     6. Nel caso previsto dal comma precedente, il piano diviene esecutivo dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo sulla deliberazione relativa alla decisione sulle opposizioni ed osservazioni. Negli altri casi il piano diviene esecutivo dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo sulla deliberazione di adozione.

     7. Qualora il piano dei parcheggi interessi immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, il comune deve acquisire, ai fini dell'adozione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

     8. Il piano esecutivo, ove costituisca variante allo strumento urbanistico generale, deve essere trasmesso per comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

 

     Art. 2.

     1. I comuni capoluoghi di provincia, nella programmazione e localizzazione delle infrastrutture di cui al primo comma dell'articolo 1, devono altresì procedere alla previsione di interventi per la realizzazione di autostazioni per le linee extraurbane e suburbane con annessi parcheggi per mezzi di trasporto individuale.

 

     Art. 3.

     1. I comuni devono indicare nel piano le aree che intendano utilizzare direttamente per la realizzazione di strutture di parcheggi.

     2. La gestione delle opere realizzate dai comuni può essere affidata per mezzo di apposita convenzione a cooperative, a società di gestione o ad automobile clubs provinciali, con le modalità previste dalla legge.

     3. I parcheggi sotterranei o in elevazione, non realizzati direttamente dai comuni, sono realizzati e gestiti da soggetti privati mediante affidamento in concessione.

     4. La concessione a soggetti privati è regolata da apposita convenzione, la quale deve prevedere, in particolare, la durata e le tariffe da praticare, in relazione al piano di ammortamento dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere, alle spese di gestione e di esercizio, alla remunerazione del capitale e ad eventuali proventi aggiuntivi previsti dalla convenzione, nonché i criteri di aggiornamento periodico delle tariffe stesse.

     5. Indipendentemente dalle dimensioni delle opere e dai costi relativi, per l'affidamento in concessione si provvede con l'apposito bando di gara, pubblicizzato secondo le norme che regolano l'appalto di opere pubbliche, indicando fra l'altro le caratteristiche cui devono rispondere le strutture da realizzare. La concessione è affidata al concorrente che, oltre ad offrire le necessarie garanzie tecnico-finanziarie, si impegni a praticare le più basse tariffe a parità di prestazioni offerte.

     6. La gestione delle infrastrutture di cui all'articolo 2 può essere affidata ad una o più aziende di trasporto riunite in consorzio.

 

     Art. 4.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvede a nominare, senza preventiva diffida, commissari ad acta nei comuni che non abbiano assolto agli adempimenti di cui all'articolo 1 entro i termini previsti. Tali nomine sono disposte entro trenta giorni dalla scadenza di detti termini.

 

     Art. 5.

     1. Per la realizzazione delle aree attrezzate al parcheggio o dei parcheggi sotterranei o in elevazione, nonché per la costruzione delle autostazioni di cui all'articolo 2, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ai comuni, che vi provvedono direttamente, contributi in conto capitale pari al costo delle opere, comprensivo delle spese tecniche, degli oneri per l'acquisizione delle aree e per l'eventuale necessario collegamento delle strutture alla rete viaria.

     1 bis. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere disposti in favore dei comuni con popolazione inferiore a quella indicata dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge sulla base di istanze adeguatamente motivate [1]a.

     2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvede alla concessione dei contributi secondo un piano di ripartizione della spesa, sentita la competente commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 6.

     1. Per la realizzazione di parcheggi sotterranei o in elevazione da parte di soggetti privati titolari di concessioni comunali, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e in conto interessi sui finanziamenti assentiti da istituti di credito per la durata non superiore a venti anni, per il 90 per cento dell'importo dell'opera da realizzare, ivi compreso l'onere per l'acquisizione delle aree.

     2. Per l'ammissione a contributo i soggetti privati devono produrre, unitamente all'istanza, copia della convenzione stipulata col comune, del progetto della opera da realizzare e relativo computo metrico, redatto sulla base del prezzario regionale, da sottoporre al parere del Comitato tecnico amministrativo regionale, delle autorizzazioni o delle concessioni edilizie e della promessa di mutuo dell'istituto di credito.

     3. Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 25 per cento dell'importo complessivo dell'opera.

     4. Il contributo in conto interessi è concesso sull'importo del 65 per cento residuo del costo dell'opera ammissibile a contributo, in misura tale che gli interessi gravanti sul mutuatario siano quelli previsti dall'articolo 107 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

     5. Non è consentita la concessione di ulteriore contributo anche in presenza di variazioni dei costi dell'opera intervenuti, per qualsiasi causa e ragione, successivamente all'emanazione del decreto assessoriale di concessione delle provvidenze previste dal presente articolo.

 

     Art. 6 bis.

     1. I contributi di cui al precedente articolo 6, comma 1, sono altresì concessi a soggetti privati che abbiano la piena disponibilità dell'area destinata a parcheggio dallo strumento urbanistico vigente o dal piano dei parcheggi di cui alla presente legge. Nell'importo dell'opera da ammettere a contributo non si tiene conto del valore dell'area.

     2. Nei casi previsti dal comma 1 la documentazione da presentare a corredo dell'istanza è costituita dagli atti di cui al comma 2 del precedente articolo, mentre la convenzione con il comune è limitata alla definizione delle tariffe e dei criteri per il loro aggiornamento [2].

 

     Art. 6 ter.

     1. Le tariffe e le modalità per il loro aggiornamento da inserirsi nelle convenzioni previste dalla presente legge, da stipulare tra comuni e privati, sono fissate sulla base dello schema-tipo dei criteri e dei parametri determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti [2].

 

     Art. 7.

     1. Le opere previste dalla presente legge, anche se realizzate da soggetti privati, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità degli articoli 5, limitatamente agli interventi previsti dall'articolo 1, e 6, terzo comma, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 115.000 milioni e di lire 60.000 milioni, di cui lire 35.000 milioni e lire 10.000 milioni per l'esercizio 1987, lire 40.000 milioni e lire 25.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989.

     2. Per le finalità dell'articolo 6, quarto comma, è autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989 il limite ventennale di spesa rispettivamente di lire 3.000 milioni, di lire 7.000 milioni e di lire 7.000 milioni.

     3. Gli oneri di lire 205.000 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.00 - Progetto strategico «F»: Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione beni culturali.

     4. All'onere di lire 48.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     5. Per le finalità dell'articolo 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, le spese saranno determinate con apposita norma della legge di bilancio, in relazione ai progetti che risulteranno presentati dai comuni.

 

 


[1] V. art. 23 L.R. 31 ottobre 1987, n. 35.

[1]1a Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 24 luglio 1997, n. 25.

[2] Articolo aggiunto con art. 10 L.R. 9 agosto 1988, n. 27.

[2] Articolo aggiunto con art. 10 L.R. 9 agosto 1988, n. 27.