§ 4.4.16 - L.R. 22 febbraio 1974, n. 5.
Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 14 aprile 1971, n. 13, recante provvedimenti per gli autotrasporti in concessione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:22/02/1974
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      All'Azienda siciliana trasporti sono concessi, per il periodo di tempo previsto nel precedente articolo, contributi in misura di lire 130 per autobus chilometro, da destinare esclusivamente [...]
Art. 3.      Nella determinazione delle percorrenze ammissibili al contributo di cui alla presente legge si tiene conto soltanto delle percorrenze effettive di linea conformi alle prescrizioni del [...]
Art. 4.      La concessione dei contributi di cui alla presente legge è subordinata al completo adempimento da parte delle aziende degli obblighi di concessione ed alla osservanza, da parte dei [...]
Art. 5.      Restano escluse dai contributi di cui alla presente legge le imprese che all'atto della erogazione non siano più titolari per qualsiasi causa dei servizi stessi o che abbiano sospeso l'esercizio [...]
Art. 6.      L'Assessore regionale per i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende municipalizzate di trasporto urbano, nonché ai Comuni che nell'ambito del proprio territorio gestiscono in atto [...]
Art. 7.      All'onere di lire 5.275 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.16 - L.R. 22 febbraio 1974, n. 5.

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 14 aprile 1971, n. 13, recante provvedimenti per gli autotrasporti in concessione.

(G.U.R. 28 febbraio 1974, n. 11).

 

Art. 1. [1].

 

     Art. 2.

     All'Azienda siciliana trasporti sono concessi, per il periodo di tempo previsto nel precedente articolo, contributi in misura di lire 130 per autobus chilometro, da destinare esclusivamente all'incremento del fondo straordinario previsto al punto 2) dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 31 per la parte riguardante l'ammodernamento e il rinnovamento dell'autoparco e degli impianti fissi.

     Per la utilizzazione di tali somme si prescinde dalle norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 31.

     L'Azienda siciliana trasporti trasmette all'Assessore regionale per il turismo e per conoscenza all'Assemblea regionale siciliana una dettagliata relazione relativa alla spesa effettuata.

 

     Art. 3.

     Nella determinazione delle percorrenze ammissibili al contributo di cui alla presente legge si tiene conto soltanto delle percorrenze effettive di linea conformi alle prescrizioni del disciplinare con esclusione di quelle relative alle corse bis o plurime, alle corse occasionali o speciali o relative ai servizi di gran turismo.

 

     Art. 4.

     La concessione dei contributi di cui alla presente legge è subordinata al completo adempimento da parte delle aziende degli obblighi di concessione ed alla osservanza, da parte dei concessionari, di tutte le norme di legge concernenti la tutela del lavoro, nonché di ogni altra disposizione normativa vigente riguardante il trattamento economico dei lavoratori. In caso di denunzia, da parte dell'Ispettorato del lavoro a carico dei concessionari per inosservanza delle disposizioni predette, il contributo sarà sospeso.

 

     Art. 5.

     Restano escluse dai contributi di cui alla presente legge le imprese che all'atto della erogazione non siano più titolari per qualsiasi causa dei servizi stessi o che abbiano sospeso l'esercizio anche di singole autolinee.

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende municipalizzate di trasporto urbano, nonché ai Comuni che nell'ambito del proprio territorio gestiscono in atto direttamente il servizio di trasporto urbano, contributi per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico, in misura non superiore al 90 per cento del costo ritenuto ammissibile.

     Il programma di ripartizione dei predetti contributi è stabilito dall'Assessore che ne da comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana [2].

     Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma di lire 5.000 milioni. Almeno il 30 per cento di tale somma deve essere impiegato per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale pubblico regionale.

 

     Art. 7.

     All'onere di lire 5.275 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

     - quanto a lire 1.400 milioni con lo stanziamento del cap. 19923 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974;

     - quanto a lire 2.300 milioni con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 25310 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974;

     - quanto a lire 1.575 milioni con l'utilizzazione dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione regionale per l'anno 1972 approvato con la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 52.

     All'onere di lire 3.000 milioni ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede:

     - quanto a lire 2.600 milioni utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli artt. 17 e 39 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27;

     - quanto a lire 400 milioni utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli artt. 2 e 4, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1970, n. 10.

     All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte con parte delle assegnazioni per l'anno 1973 a carico del Fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce dell'art. 2 della L.R. 14 aprile 1971, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 60 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60.