§ 4.4.15 - L.R. 14 aprile 1971, n. 13.
Provvedimenti per gli autotrasporti in concessione nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:14/04/1971
Numero:13


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per le finalità e con le modalità previste dall'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, è autorizzato, a [...]
Art. 2.      I contributi, con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e sino al 31 dicembre 1976, sono concessi nella misura di lire 130 per ogni chilometro di percorrenza effettiva realizzata dalle aziende [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1971 in lire 1.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.15 - L.R. 14 aprile 1971, n. 13.

Provvedimenti per gli autotrasporti in concessione nella Regione siciliana.

(G.U.R. 17 aprile 1971, n. 19).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per le finalità e con le modalità previste dall'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, è autorizzato, a decorrere dall'1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1975, a concedere contributi ai concessionari di autolinee extraurbane.

 

     Art. 2.

     I contributi, con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e sino al 31 dicembre 1976, sono concessi nella misura di lire 130 per ogni chilometro di percorrenza effettiva realizzata dalle aziende concessionarie di pubblici servizi di autolinee.

     La richiesta di contributo deve essere accompagnata dalla certificazione della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia, attestante i chilometri svolti in base ai disciplinari di concessione rilasciati a seguito di formale istruttoria dalle competenti autorità, per il periodo al quale dovrà riferirsi il provvedimento di erogazione del contributo [1].

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1971 in lire 1.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Per gli anni successivi si provvede con l'incremento del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 1974, n. 5.