§ 4.3.82 - L.R. 15 novembre 1982, n. 135.
Norme per l'attuazione dell'art. 20 della L. 10 dicembre 1981, n. 741: «Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:15/11/1982
Numero:135


Sommario
Art. 1.      Nei comuni della Regione siciliana dichiarati sismici ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nelle more dell'adeguamento degli organici degli uffici del genio civile, e comunque sino alla [...]
Art. 2.      Nelle zone di cui al precedente articolo, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto, dopo a vere ottenuto la concessione edilizia, a fornire il preavviso [...]
Art. 3.      Ai fini della presente legge per inizio dei lavori si intende l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste nel progetto.
Art. 4.      Nelle zone previste all'art. 1 della presente legge, il collaudatore statico di cui all'art. 7 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere nominato prima dell'inizio dei lavori.
Art. 5.      Gli uffici del Genio civile di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa, Enna e Caltanissetta provvedono ad effettuare controlli a campioni sui progetti presentati ai sensi dell'art. 2 della presente [...]
Art. 6.      Al fine di effettuare i controlli a campione, di cui al precedente articolo, gli uffici del Genio civile di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa, Enna e Caltanissetta si avvalgono di una [...]
Art. 7.      Le funzioni di segretario della commissione sono demandate ad un funzionario del Genio civile nominato dall'ingegnere capo.
Art. 8.      Il certificato previsto dall'art. 28 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciato dall'ufficio del Genio civile sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore [...]
Art. 9.      I progetti presentati agli uffici del Genio civile di cui al precedente art. 1 ed in istruttoria alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il rilascio dell'autorizzazione, [...]
Art. 10.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4. (Fondi speciali - parte), progetto prioritario [...]
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.82 - L.R. 15 novembre 1982, n. 135.

Norme per l'attuazione dell'art. 20 della L. 10 dicembre 1981, n. 741: «Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche».

(G.U.R. 20 novembre 1982, n. 51).

 

Art. 1.

     Nei comuni della Regione siciliana dichiarati sismici ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nelle more dell'adeguamento degli organici degli uffici del genio civile, e comunque sino alla data del 31 dicembre 1988, non è richiesta l'autorizzazione preventiva per l'inizio dei lavori di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 [1].

 

     Art. 2.

     Nelle zone di cui al precedente articolo, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto, dopo a vere ottenuto la concessione edilizia, a fornire il preavviso scritto, previsto dall'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, contemporaneamente all'ufficio del Genio civile ed al sindaco.

     Il preavviso di cui al comma precedente deve essere fornito almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori.

     L'ufficio del Genio civile restituisce al denunziante, subito dopo la presentazione, una copia del progetto con l'attestazione della avvenuta presentazione.

     Le varianti, che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere previste nel progetto originario, devono essere ugualmente denunziate prima di dare inizio alla loro esecuzione, e salvo il rilascio della concessione edilizia, all'ufficio del Genio civile nella forma e con gli allegati previsti dal citato art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

     Il mancato preavviso previsto dal primo comma del presente articolo o l'inizio anticipato dei lavori determina l'inapplicabilità dell'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 3.

     Ai fini della presente legge per inizio dei lavori si intende l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste nel progetto.

 

     Art. 4.

     Nelle zone previste all'art. 1 della presente legge, il collaudatore statico di cui all'art. 7 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere nominato prima dell'inizio dei lavori.

     Nella relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della legge sopraindicata, il direttore dei lavori deve esporre dettagliatamente ed attestare espressamente la rispondenza dell'opera eseguita al progetto ed alle sue prescrizioni di esecuzione, nonché la buona qualità dei materiali impiegati; egli, in relazione alla responsabilità prevista dall'art. 20 della L. 10 dicembre 1981, n. 741, deve anche attestare l'avvenuta osservanza delle norme sismiche.

     Il collaudatore statico, all'atto del collaudo, deve attestare espressamente l'avvenuta osservanza delle predette norme sismiche.

 

     Art. 5.

     Gli uffici del Genio civile di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa, Enna e Caltanissetta provvedono ad effettuare controlli a campioni sui progetti presentati ai sensi dell'art. 2 della presente legge per verificare il rispetto delle norme contenute nella L. 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, e ne comunicano i risultati agli interessati entro 45 giorni dell'avvenuto deposito del progetto. Trascorso infruttuosamente tale termine i progetti presentati s'intendono approvati.

     Resta salva la facoltà degli uffici del Genio civile di effettuare controlli anche sui progetti non compresi nel campione.

     Sono, in ogni caso, sottoposti a controllo tutti i progetti relativi all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

 

     Art. 6.

     Al fine di effettuare i controlli a campione, di cui al precedente articolo, gli uffici del Genio civile di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa, Enna e Caltanissetta si avvalgono di una commissione provinciale presieduta dall'ingegnere capo o da un funzionario da lui delegato.

     La commissione è composta da:

     - due ingegneri;

     - un architetto;

     - un geometra;

     - un ingegnere esperto in geotecnica;

     - un geologo.

     La commissione viene nominata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile su terne comunicate, entro 30 giorni dalla richiesta, dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei geologi.

     Scaduto il termine senza che sia pervenuta segnalazione dagli ordini, provvede direttamente alla nomina l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile entro i successivi 15 giorni.

     I professionisti segnalati o nominati devono essere iscritti da almeno sette anni nei rispettivi albi professionali ed avere specifica esperienza nel campo delle costruzioni civili.

     Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

     Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale quello del presidente.

     La commissione dura in carica tre anni. Essa ha il compito di esaminare i progetti presentati, scelti a campione a mezzo di sorteggio, nella misura non inferiore al 15 % dei progetti presentati.

     E' in facoltà dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile costituire una seconda commissione in rapporto alle esigenze di lavoro.

 

     Art. 7.

     Le funzioni di segretario della commissione sono demandate ad un funzionario del Genio civile nominato dall'ingegnere capo.

     A tutti i membri della commissione, compreso il segretario, compete, oltre il rimborso delle spese, un gettone di presenza il cui ammontare sarà fissato con provvedimento dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     Per le finalità del precedente comma è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 300 milioni.

 

     Art. 8.

     Il certificato previsto dall'art. 28 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciato dall'ufficio del Genio civile sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico.

 

     Art. 9.

     I progetti presentati agli uffici del Genio civile di cui al precedente art. 1 ed in istruttoria alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il rilascio dell'autorizzazione, prevista dall'art. 18 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, devono essere adeguati alle norme della presente legge.

 

     Art. 10.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4. (Fondi speciali - parte), progetto prioritario «casa» cui si provvede, per l'esercizio 1982, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e, per gli esercizi successivi, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità esistenti nel sopracitato elemento di programma 6.2.2.4. (Fondi speciali - parte), progetto prioritario «casa».

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 13 maggio 1987, n. 20.